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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.5 IL D.P.R. 513/97 SULLA FORMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E TRASMISSIONE
DI DOCUMENTI CON STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI
I rapporti tra una banca e un cliente sono tipicamente delle relazioni
"fidate" per cui è necessario individuare meccanismi che
garantiscano il rispetto di criteri di sicurezza affinché sia possibile
effettuare operazioni di internet banking con la certezza dell’identità
dichiarata dal mittente e dell’integrità del messaggio. Inoltre la
progressiva smaterializzazione dei sistemi di pagamento e la graduale
sostituzione dei relativi strumenti cartacei con quelli elettronici
hanno fatto emergere, nella consueta operatività bancaria, la necessità
di utilizzare forme diverse della firma autografa per attestare l’avvenuta
effettuazione delle operazioni183.
La crittografia mira a soddisfare queste esigenze. Essa consiste in
un procedimento matematico (algoritmo)184 con il
quale un messaggio o un file viene trasformato in modo da essere reso
assolutamente incomprensibile a terzi, utilizzando per questo un’apposita
chiave: la stessa chiave può essere impiegata per passare di nuovo
dal testo cifrato al testo in chiaro, con un procedimento inverso
del primo185. L’impiego della crittografia garantisce
il soddisfacimento dei seguenti principi:
- segretezza: capacità di garantire il trasferimento di messaggi
e di informazioni impedendo la visione del contenuto da parte di chiunque
non sia in possesso della chiave di lettura;
- integrità: capacità di trasferire, in ambienti insicuri per
definizione, messaggi e informazioni in modo integro;
- imputabilità o autenticazione: capacità di garantire al destinatario
del messaggio la certezza dell’autenticità dell’identità dichiarata
dal mittente186. L’autenticazione è qualcosa di
più della semplice identificazione: è, infatti, la procedura con la
quale si verifica che quanto affermato nel momento della identificazione
dell’utente sia realmente vero, cioè la persona è quella che dice
di essere;187
- non ripudiabilità: garantisce l’impossibilità di disconoscere
la trasmissione o la ricezione del documento188.
Essa dipende sostanzialmente dalla possibilità di asserire che l’autenticità
non è stata violata nel momento in cui è stata identificata la fonte
da cui i dati sono stati trasmessi o elaborati189.
Esistono due tipologie di tecniche crittografiche: una a chiave simmetrica
e una a chiave asimmetrica. Nella prima tipologia, DES (Data Encryption
Standard), viene utilizzata la medesima chiave per crittare e decrittare,
condivisa da entrambe le parti. Questa metodologia implica che ciascuna
parte sia in possesso di tutte le chiavi di coloro con cui è in contatto
e che, per stabilire una connessione sicura con un nuovo interlocutore,
la chiave debba essere comunicata con un mezzo di comunicazione sicura;
non si tratta, evidentemente, di una soluzione adeguata nell’ambito
dell’internet banking, o di attività o servizi che prevedono una molteplicità
di utenti nella maggior parte dei casi sconosciuti. La crittografia
asimmetrica190 (firma digitale), implica invece
l’esistenza di chiavi diverse per cifrare e decifrare il messaggio,
e risolve il problema del key management perché nessuna chiave privata
viene mai trasmessa o condivisa191. Essa si pone
come il sistema attualmente più avanzato in tale campo ed è stato
preso alla base della disciplina del d.p.r. 513/97192.
Note
183. SORU P., La sicurezza come
presupposto per lo sviluppo dei servizi telematici, in SCOTT W.G.,
MURTULA M., STECCO M., Il commercio elettronico – ISEDI 1999 pag.
206
184. Un algoritmo è un processo matematico che accetta
un input e lo trasforma in output. Per il fatto che si tratta di un
processo deterministico, ad uno stesso input corrisponde sempre lo
stesso output.
185. MORELLI M., La comunicazione in rete, FrancoAngeli
1999 pag. 57
186. SORU P., op. cit. pag. 203
187. MORELLI M., op. cit. pag. 30
188. MAGLIO M., La firma elettronica: problemi
tecnici e principi giuridici, in www.privacy.it/maglio05.html
189. MORELLI M., op. cit. pag. 30
190. E’ stata proposta da due studiosi americani,
Whitfield Diffie e Martin Helman, nel 1976.
191. MASCIANDARO D., MANTICA A., Evoluzione dei
sistemi di pagamento, internet e cybericiclaggio: prime riflessioni,
in mercati finanziari e riciclaggio, Egea 1998 pag. 77
192. DE NOVA G., Il commercio elettronico: aspetti
giuridici, in RIOLO F., MASCIANDARO D.,
Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag.
189
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