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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.4 IL COORDINAMENTO TRA I DUE PROVVEDIMENTI COMUNITARI
Nel definire i rapporti tra la direttiva sul commercio elettronico
e la proposta di direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari
ai consumatori, la prima afferma che entrambe contribuiscono alla
creazione di un quadro giuridico per la fornitura dei servizi finanziari
in linea (considerando 27 direttiva 2000/31).
Ma i rispettivi ambiti di applicazione non si coordinano facilmente
tra di loro. Mentre la direttiva 2000/31 si riferisce a qualsiasi
soggetto destinatario dei servizi della società dell’informazione,
sia esso consumatore che professionista, la futura direttiva sulla
vendita a distanza sui servizi finanziari ha un ambito di applicazione
meno esteso della prima, essendo diretta a tutelare solo i consumatori.
Ne consegue che in un’operazione on line avente ad oggetto servizi
finanziari, la banca dovrà applicare la proposta di direttiva qualora
la controparte sia un consumatore, mentre prenderà solo in considerazione
la direttiva sul commercio elettronico se il destinatario del servizio
non è un consumatore180.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo d’applicazione la proposta
di direttiva è più specifica quando contempla i soli servizi finanziari,
ma è più ampia quando si riferisce a diverse tecniche di comunicazione
a distanza181. Viceversa la direttiva 2000/31 è
più ampia nel novero dei servizi considerati, ma specificamente prevista
per l’uso dei soli mezzi elettronici (considerando 17). Si sarebbe
tentati allora di ritenere che la proposta di direttiva sui servizi
finanziari rappresenti normativa speciale qualora le norme in conflitto
attengano alla tipologia di attività considerata (sempre che la controparte
sia un consumatore) mentre la direttiva sul commercio elettronico
diventi, specularmente, la normativa speciale, quando tali norme attengano
alla tecnica di comunicazione utilizzata. Si tratta di una complicazione
interpretativa, quest’ultima, di cui si farebbe volentieri a meno182.
Vi è forse spazio, invece, per ritenere che la direttiva sul commercio
elettronico possa essere considerata, nel suo complesso, come la normativa
speciale (e quella sulla vendita a distanza di servizi finanziari
come la normativa generale, destinata quindi a trovare applicazione
soltanto ove la prima non disponga sul punto) poiché il fattore da
cui prendere le mosse è il tipo di attività (in questo caso bancario-finanziaria)
del fornitore.
Note
180. CIRCOLARI ABI, 14 agosto 2000
serie legale n. 25 pag. 12
181. Art. 2, lett. e) proposta di direttiva COM
1999/385: "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del
consumatore, possa impiegarsi per la conclusione a distanza di un
contratto tra le parti;
182. BONZANINI L., op. cit. pag. 194
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