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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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3.3 LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LA VENDITA A DISTANZA DI
SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
1. AMBITO D’APPLICAZIONE
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo d’applicazione della normativa,
per vendita a distanza di servizi finanziari si intende qualunque
contratto avente ad oggetto servizi bancari, assicurativi, d’investimento
e di pagamento, nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato
dal fornitore176. La nozione di vendita a distanza
non si esaurisce in quella di vendita telematica, anche se, come precisa
la stessa proposta, la direttiva è disegnata sulle nuove tecniche
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (considerando
5)177. La normativa si applicherebbe soltanto ai
sistemi strutturati e organizzati dal fornitore, escludendo quindi
i contratti a distanza conclusi a titolo puramente occasionale. Non
si comprende la ragione di tale esclusione: che un sistema sia strutturato
o meno, oppure che un contratto sia occasionale o meno, non cambia
né la natura del venditore e del compratore, né l’oggetto della vendita,
e neppure la natura del contratto. Ma un altro quesito si profila:
quali norme applicare a questi contratti, esclusi dall’ambito di applicazione,
dato che la direttiva 97/7 sulla vendita a distanza esclude esplicitamente
i servizi finanziari?178
Per quanto riguarda i soggetti, la direttiva si applica ai contratti
conclusi tra un consumatore e un fornitore che presta i servizi oggetto
della normativa in esame179.
Note
176. Art 2 proposta di direttiva COM 1999,385:
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "contratto a distanza": qualunque contratto
avente per oggetto servizi finanziari, stipulato tra un fornitore
e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto,
impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino
alla stipula del contratto, compresa la stipula del contratto stesso;
b) "servizio finanziario": qualunque servizio bancario,
assicurativo, d'investimento e di pagamento;
b bis) "credito immobiliare": qualsiasi credito,
qualunque sia la garanzia o la cauzione ad esso collegata, destinato
principalmente a consentire l'acquisizione o la conservazione di
diritti di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o
da edificare, o destinato a consentire il rinnovo o il miglioramento
di un immobile;
c) "fornitore": qualunque persona fisica o giuridica
che, nell'ambito delle sue attività commerciali o professionali,
fornisce personalmente i servizi oggetto di contratti che rientrano
nell'ambito della presente direttiva o funge da intermediario nella
fornitura di tali servizi o per la conclusione a distanza di un
contratto tra le parti;
d) "consumatore": qualunque persona fisica residente
sul territorio della Comunità europea che, nei contratti oggetto
della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel
quadro della sua attività commerciale o professionale;
e) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e
del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione a distanza
di un contratto tra le parti;
f) "supporto durevole": qualsiasi strumento che
consenta al consumatore di conservare informazioni a lui personalmente
e specificamente dirette, e che sono contenute in particolare in
dischetti informatici, CD,ROM e anche nel disco fisso del computer
del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica;
g) "operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a
distanza": qualunque persona fisica o giuridica, pubblica
o privata, la cui attività commerciale o professionale consista
nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza
177. ANTONUCCI A., op.
cit. pag. 16
178. BURANI U., op. cit. pag. 362
179. Cfr art. 2 direttiva 97/7/CE
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