CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.3 LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LA VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI
1. AMBITO D’APPLICAZIONE


Per quanto riguarda l’ambito oggettivo d’applicazione della normativa, per vendita a distanza di servizi finanziari si intende qualunque contratto avente ad oggetto servizi bancari, assicurativi, d’investimento e di pagamento, nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore176. La nozione di vendita a distanza non si esaurisce in quella di vendita telematica, anche se, come precisa la stessa proposta, la direttiva è disegnata sulle nuove tecniche di commercializzazione a distanza di servizi finanziari (considerando 5)177. La normativa si applicherebbe soltanto ai sistemi strutturati e organizzati dal fornitore, escludendo quindi i contratti a distanza conclusi a titolo puramente occasionale. Non si comprende la ragione di tale esclusione: che un sistema sia strutturato o meno, oppure che un contratto sia occasionale o meno, non cambia né la natura del venditore e del compratore, né l’oggetto della vendita, e neppure la natura del contratto. Ma un altro quesito si profila: quali norme applicare a questi contratti, esclusi dall’ambito di applicazione, dato che la direttiva 97/7 sulla vendita a distanza esclude esplicitamente i servizi finanziari?178

Per quanto riguarda i soggetti, la direttiva si applica ai contratti conclusi tra un consumatore e un fornitore che presta i servizi oggetto della normativa in esame179.






Note

176. Art 2 proposta di direttiva COM 1999,385: Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) "contratto a distanza": qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla stipula del contratto, compresa la stipula del contratto stesso;
b) "servizio finanziario": qualunque servizio bancario, assicurativo, d'investimento e di pagamento;
b bis) "credito immobiliare": qualsiasi credito, qualunque sia la garanzia o la cauzione ad esso collegata, destinato principalmente a consentire l'acquisizione o la conservazione di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, o destinato a consentire il rinnovo o il miglioramento di un immobile;
c) "fornitore": qualunque persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle sue attività commerciali o professionali, fornisce personalmente i servizi oggetto di contratti che rientrano nell'ambito della presente direttiva o funge da intermediario nella fornitura di tali servizi o per la conclusione a distanza di un contratto tra le parti;
d) "consumatore": qualunque persona fisica residente sul territorio della Comunità europea che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale o professionale;
e) "tecnica di comunicazione a distanza": qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione a distanza di un contratto tra le parti;
f) "supporto durevole": qualsiasi strumento che consenta al consumatore di conservare informazioni a lui personalmente e specificamente dirette, e che sono contenute in particolare in dischetti informatici, CD,ROM e anche nel disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica;
g) "operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza": qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza
177. ANTONUCCI A., op. cit. pag. 16
178. BURANI U., op. cit. pag. 362
179. Cfr art. 2 direttiva 97/7/CE


 
 
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