CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.3 LA PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LA VENDITA A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI

La direttiva sul commercio elettronico rappresenta soltanto il primo tassello del disegno di intervento normativo che delineerà la cornice giuridica europea per lo svolgimento dell’attività di internet banking. A questa, infatti, si integrerà la proposta di direttiva concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori169.

Quest’ultima mira a stabilire condizioni comuni stando alle quali i servizi finanziari sono proposti e richiesti, negoziati e conclusi, al fine di ridurre gli ostacoli derivanti da legislazioni divergenti170.

Si tratta di un provvedimento "inevitabile", perché la direttiva 97/7/CE171, in tema di protezione dei consumatori nei contratti a distanza, e il decreto legislativo nazionale di recepimento 185/99172 escludono entrambi dal proprio ambito di applicazione i servizi finanziari, per i quali sono ritenuti necessari peculiari adattamenti legislativi173.

Ciò nonostante la proposta di direttiva e la direttiva 97/7/CE sono dotate della medesima ratio intesa a tutelare la posizione del consumatore. Dal confronto tra i due testi normativi emerge, infatti, una struttura, nonché una serie di disposizioni del tutto simili tra di loro, a parte i necessari adattamenti derivanti dalla specificità dell’oggetto della proposta di direttiva.

Peraltro nel nostro ordinamento è gia presente una normativa concernente l’effettuazione di servizi d’investimento a distanza (quali, il servizio di negoziazione, il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza), modalità operativa in cui rientra sia internet sia la posta elettronica, come affermato dalla Consob in una sua comunicazione174. Questa normativa è contenuta negli artt. 71-76 del Regolamento Consob n. 11522/98 emanato in attuazione dell’art. 32 del TUF e verrà esaminato nel capitolo 6 sul trading on line.

La proposta di direttiva, comunque, quando verrà adottata, non avrà effetti dirompenti sulla normativa nazionale. Il capo IV del TUF (artt. 30-32), necessiterà di alcuni aggiustamenti ma di tipo "strutturale" come ad esempio il termine per l’esercizio del diritto di recesso che opera su un orizzonte temporale più ristretto rispetto a quello divisato dalla proposta di direttiva (7 gg. a fronte del periodo da 14 a 30 gg. di cui all’art. 4, paragrafo 1) e senza le esclusioni ivi previste, mentre l’innovazione più profonda apportata dal legislatore comunitario è la rescissione in caso di comportamento sleale del prestatore (art. 4, paragrafo 2)175.






Note

169.  ANTONUCCI A., Profili giuridici del commercio elettronico di prodotti finanziari, in Mondo Bancario luglio-agosto 2000 pag. 13
170. Bollettino mensile sulle attività delle istituzioni europee n. 7-8/1999 in www.confcommercio.it
171. Direttiva 97/7/Ce del 20 maggio 1997
172. Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 185
173. Cfr art. 2 D.lg 185/99 – ambito di applicazione:
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
  1. relativi al servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
  2. conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
  3. conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
  4. relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
  5. conclusi in occasione di una vendita all'asta.
174. Comunicazione n. 99052838 del 7 luglio 1999
175. ANTONUCCI A., op. cit. pag. 17



 
 
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