CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




3.2 LA DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO
1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Per ciò che concerne l’ambito di applicazione soggettivo, la direttiva è diretta a tutelare qualsiasi soggetto destinatario di servizi della società dell’informazione, sia esso persona fisica o giuridica, consumatore e non (art 2, comma 1, lett. d). Questo vuol dire che la direttiva copre entrambi i settori dell’e-commerce business to business e business to consumer.

L’intento dell’Unione Europea di riferirsi anche al settore del B2B è reso evidente dal secondo considerando della direttiva, il quale sottolinea che lo sviluppo del commercio elettronico offre grandi opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese e che esso faciliterà la crescita delle imprese europee.

La banca sicuramente rientra nell’ambito di applicazione della normativa, in quanto prestatore di servizi della società dell’informazione, la cui definizione, alla stregua del considerando 17, già esiste nel diritto comunitario nella direttiva 98/34/CE167 e 98/48/CE168 per le quali si intende "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi", e questi servizi "abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line)".

Analizzando questa definizione, un servizio è a distanza quando non vi è la presenza simultanea delle parti; è prestato per via elettronica quando è inviato al destinatario mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione dei dati, ed è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, sistemi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Non sono servizi a distanza quelli forniti in presenza del fornitore e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici (quali la consultazione di un catalogo elettronico in un negozio da parte del cliente, la prenotazione di biglietti aerei tramite una rete informatica in un’agenzia viaggi in presenza del cliente). Non sono altresì forniti per via elettronica i servizi a contenuto materiale anche se implicano l’uso di dispositivi elettronici (quali i distributori automatici di biglietti o banconote), i servizi non in linea (come la distribuzione di cd-rom e software su dischetti) e i servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di trattamento dei dati (quali i servizi di telefonia vocale, telex, fax).





Note





 
 
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