|
|
CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
|
3.2 LA DIRETTIVA 2000/31/CE SUL COMMERCIO ELETTRONICO
1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE
Per ciò che concerne l’ambito di applicazione soggettivo, la direttiva
è diretta a tutelare qualsiasi soggetto destinatario di servizi della
società dell’informazione, sia esso persona fisica o giuridica, consumatore
e non (art 2, comma 1, lett. d). Questo vuol dire che la direttiva
copre entrambi i settori dell’e-commerce business to business e business
to consumer.
L’intento dell’Unione Europea di riferirsi anche al settore del B2B
è reso evidente dal secondo considerando della direttiva, il quale
sottolinea che lo sviluppo del commercio elettronico offre grandi
opportunità per l’occupazione nella Comunità, in particolare nelle
piccole e medie imprese e che esso faciliterà la crescita delle imprese
europee.
La banca sicuramente rientra nell’ambito di applicazione della normativa,
in quanto prestatore di servizi della società dell’informazione, la
cui definizione, alla stregua del considerando 17, già esiste nel
diritto comunitario nella direttiva 98/34/CE167 e 98/48/CE168 per
le quali si intende "qualsiasi servizio prestato normalmente
dietro retribuzione, a distanza per via elettronica, mediante apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e
di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario
di servizi", e questi servizi "abbracciano una vasta gamma
di attività economiche svolte in linea (on line)".
Analizzando questa definizione, un servizio è a distanza quando non
vi è la presenza simultanea delle parti; è prestato per via elettronica
quando è inviato al destinatario mediante attrezzature elettroniche
di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione
dei dati, ed è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante
fili, radio, sistemi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
Non sono servizi a distanza quelli forniti in presenza del fornitore
e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici (quali
la consultazione di un catalogo elettronico in un negozio da parte
del cliente, la prenotazione di biglietti aerei tramite una rete informatica
in un’agenzia viaggi in presenza del cliente). Non sono altresì forniti
per via elettronica i servizi a contenuto materiale anche se implicano
l’uso di dispositivi elettronici (quali i distributori automatici
di biglietti o banconote), i servizi non in linea (come la distribuzione
di cd-rom e software su dischetti) e i servizi non forniti attraverso
sistemi elettronici di trattamento dei dati (quali i servizi di telefonia
vocale, telex, fax).
Note
|
|
|