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CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI
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1. INTRODUZIONE
La possibilità di accedere ai servizi bancari attraverso internet
è oggetto di un’intensa attività di studi e normative da parte del
legislatore sia nazionale sia comunitario. L’attività è a tutto campo
e copre gli aspetti tecnici comuni alle diverse caratteristiche della
società dell’informazione, quelli generali del commercio elettronico,
nonché quelli caratteristici del settore finanziario160.
Tabella 2 - Documenti di interesse per la materia dell’internet banking161
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Comunicazioni già pubblicate
-
Relazione sul ravvicinamento delle disposizioni
sul credito al consumo (1996)
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Assicurare la sicurezza e la fiducia
nella comunicazione elettronica (1997)
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Una iniziativa europea per il commercio
elettronico (1998)
-
Comunicazioni commerciali (1998)
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Quadro d’azione per lottare contro la
frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi
dal contante (1998-99)
-
Il commercio elettronico: elemento catalitico
per la competitività europea (1999)
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Standardizzazione delle firme elettroniche
(1999)
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Libero accesso delle PMI al commercio
elettronico (1999)
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Necessità di una rafforzata cooperazione
internazionale nel commercio elettronico (1998)
-
Piano d’azione per promuovere un uso
sicuro di internet (1998)
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Implicazioni del commercio elettronico
nelle regole relative all’IVA (1998)
-
Iniziativa e-Europea: accelerare il mercato
interno per il commercio elettronico (1999)
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Comunicazioni, studi e altre iniziative previste
a breve
-
Libro verde su "servizi finanziari
e commercio elettronico"
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Regolamentazione dell’informazione fornita
agli utilizzatori di servizi finanziari (comunicazione)
-
Brevettabilità dei programmi informatici
(proposta di direttiva)
-
Studio sulla protezione dei dati a carattere
personale
-
Progetto pilota per il regolamento extragiudiziale
dei conflitti via internet
-
Studio sul diritto comunitario della
consumazione e società dell’informazione
-
Proposta di risoluzione del Consiglio
su una rete europea extragiudiziale per risolvere le dispute
dei consumatori
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Comunicazione sulla criminalità informatica
-
Risoluzione sulla prevenzione della criminalità
organizzata
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Direttive o regolamenti, già adottati o in
discussione
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Direttiva "accesso condizionato"
– n. 94/82/CE – G.U. L 320 del 28 Novembre 1998
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Proposta di direttiva: aspetti giuridici
del commercio elettronico – COM (99) 427 def.
-
Direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell’informazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
-
Direttiva: quadro comunitario per le
firme elettroniche – n. 1992/93/CE – G.U. L 013 del 13
Dicembre 1999
-
Direttiva 2000/46 sull’avvio, l’esercizio
e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti
di moneta elettronica
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Proposta di regolamento: competenza giurisdizionale
- riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia
civile e commerciale – COM (99) 348 def.
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Iniziative internazionali con partecipazione
europea (*)
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OECE: accesso alle strutture informatiche
e loro utilizzo per il commercio elettronico
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OECE: sicurezza dell’informazione e protezione
della vita privata
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OECE: economia dell’informazione
-
OECE: protezione del consumatore
-
OECE: fiscalità del commercio elettronico
-
OECE: classificazione delle convenzioni
dei pagamenti riguardanti il commercio elettronico
-
OECE: progetto di conferenza mondiale
sulla fiscalità e il commercio elettronico
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OMC: lavori preparatori della conferenza
GATS 2000
-
OMC: preparazione del Consiglio generale
sul commercio elettronico
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G7/G8: criminalità elettronica
-
Consiglio d’Europa: criminalità nel cyberspazio
-
Consiglio d’Europa: protezione dei servizi
ad accesso condizionato
-
UNCITRAL: commercio elettronico – diritto
dei contratti – regole tipo – firma elettronica
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Conferenza dell’Aia: leggi applicabili
e giurisdizione competente nel contesto internet
-
USA e Giappone: concertazioni bilaterali
in corso su numerosi argomenti
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(*) La maggior parte dei documenti relative
a queste iniziative non sono pubblici, trattandosi di lavori
preparatori condotti da gruppi di lavoro
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In questo capitolo saranno analizzate le normative – già in vigore
o in via di perfezionamento - applicabili ai contratti bancari stipulati
tramite internet.
Si può fare una macro-distinzione fra contratti bancari relativi a
servizi d’investimento e contratti bancari "classici" (quali
ad es., il conto corrente, o un rapporto di finanziamento)
Ai soli contratti bancari classici si applicano:
- il titolo VI del TUB (d.lgs. 358/93) sulla trasparenza delle condizioni
contrattuali;
- le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in tema di offerta
fuori sede di prodotti e servizi bancari;
- il decreto legislativo 50/92 sui contratti negoziati fuori dai locali
commerciali (il quale espressamente all’art. 3, comma 1 lett. d esclude
dall’applicazione del decreto i contratti relativi ai valori mobiliari)
che in forza dell’art. 9, comma 1 si applica ai contratti conclusi
mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.
Non si applica, invece, il d.lgs. 185/99 sui contratti stipulati a
distanza (emanata in attuazione alla direttiva 97/7/CE) poiché esplicitamente
sono esclusi i servizi finanziari in senso lato (bancari, d’investimento,
assicurativi e fondi pensione)162.
Ai soli servizi d’investimento si applica invece il Testo Unico della
Finanza (d.lg. 58/98 d’ora in avanti TUF), con le relative norme regolamentari
ed attuative della Consob fra cui, principalmente, il regolamento
n. 11522/98 163.
Infine a tutti i contratti bancari on line si applicano o si applicheranno:
- la direttiva sul commercio elettronico 2000/31;
- la proposta di direttiva sui servizi finanziari a distanza COM 1999/385;
- il d.p.r. 513/97.
Note
160. BURANI U., Il quadro
normativo comunitario in materia di servizi finanziari on,line, in
RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet banking tecnologia,economia
e diritto, Edibank 2000 pag. 357
161. BURANI., op. cit. pag. 359
162. Cfr. art 2, comma 1 lett. a TUF
163. Il TUF all’art. 32, comma 2 pone dei limiti
qualitativi, poiché non si applica per l’offerta a distanza di prodotti
bancari (diversi dalle azioni)
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