CAPITOLO 3
GLI ASPETTI GIURIDICI DELL’INTERNET BANKING:
a) LE NORME APPLICABILI AI CONTRATTI




1. INTRODUZIONE


La possibilità di accedere ai servizi bancari attraverso internet è oggetto di un’intensa attività di studi e normative da parte del legislatore sia nazionale sia comunitario. L’attività è a tutto campo e copre gli aspetti tecnici comuni alle diverse caratteristiche della società dell’informazione, quelli generali del commercio elettronico, nonché quelli caratteristici del settore finanziario160.


Tabella 2 - Documenti di interesse per la materia dell’internet banking161

Comunicazioni già pubblicate

  • Relazione sul ravvicinamento delle disposizioni sul credito al consumo (1996)

  • Assicurare la sicurezza e la fiducia nella comunicazione elettronica (1997)

  • Una iniziativa europea per il commercio elettronico (1998)

  • Comunicazioni commerciali (1998)

  • Quadro d’azione per lottare contro la frode e la contraffazione di mezzi di pagamento diversi dal contante (1998-99)

  • Il commercio elettronico: elemento catalitico per la competitività europea (1999)

  • Standardizzazione delle firme elettroniche (1999)

  • Libero accesso delle PMI al commercio elettronico (1999)

  • Necessità di una rafforzata cooperazione internazionale nel commercio elettronico (1998)

  • Piano d’azione per promuovere un uso sicuro di internet (1998)

  • Implicazioni del commercio elettronico nelle regole relative all’IVA (1998)

  • Iniziativa e-Europea: accelerare il mercato interno per il commercio elettronico (1999)

Comunicazioni, studi e altre iniziative previste a breve

  • Libro verde su "servizi finanziari e commercio elettronico"

  • Regolamentazione dell’informazione fornita agli utilizzatori di servizi finanziari (comunicazione)

  • Brevettabilità dei programmi informatici (proposta di direttiva)

  • Studio sulla protezione dei dati a carattere personale

  • Progetto pilota per il regolamento extragiudiziale dei conflitti via internet

  • Studio sul diritto comunitario della consumazione e società dell’informazione

  • Proposta di risoluzione del Consiglio su una rete europea extragiudiziale per risolvere le dispute dei consumatori

  • Comunicazione sulla criminalità informatica

  • Risoluzione sulla prevenzione della criminalità organizzata

Direttive o regolamenti, già adottati o in discussione

  • Direttiva "accesso condizionato" – n. 94/82/CE – G.U. L 320 del 28 Novembre 1998

  • Proposta di direttiva: aspetti giuridici del commercio elettronico – COM (99) 427 def.

  • Direttiva 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

  • Direttiva: quadro comunitario per le firme elettroniche – n. 1992/93/CE – G.U. L 013 del 13 Dicembre 1999

  • Direttiva 2000/46 sull’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica

  • Proposta di regolamento: competenza giurisdizionale - riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale – COM (99) 348 def.

Iniziative internazionali con partecipazione europea (*)

  • OECE: accesso alle strutture informatiche e loro utilizzo per il commercio elettronico

  • OECE: sicurezza dell’informazione e protezione della vita privata

  • OECE: economia dell’informazione

  • OECE: protezione del consumatore

  • OECE: fiscalità del commercio elettronico

  • OECE: classificazione delle convenzioni dei pagamenti riguardanti il commercio elettronico

  • OECE: progetto di conferenza mondiale sulla fiscalità e il commercio elettronico

  • OMC: lavori preparatori della conferenza GATS 2000

  • OMC: preparazione del Consiglio generale sul commercio elettronico

  • G7/G8: criminalità elettronica

  • Consiglio d’Europa: criminalità nel cyberspazio

  • Consiglio d’Europa: protezione dei servizi ad accesso condizionato

  • UNCITRAL: commercio elettronico – diritto dei contratti – regole tipo – firma elettronica

  • Conferenza dell’Aia: leggi applicabili e giurisdizione competente nel contesto internet

  • USA e Giappone: concertazioni bilaterali in corso su numerosi argomenti

(*) La maggior parte dei documenti relative a queste iniziative non sono pubblici, trattandosi di lavori preparatori condotti da gruppi di lavoro



In questo capitolo saranno analizzate le normative – già in vigore o in via di perfezionamento - applicabili ai contratti bancari stipulati tramite internet.

Si può fare una macro-distinzione fra contratti bancari relativi a servizi d’investimento e contratti bancari "classici" (quali ad es., il conto corrente, o un rapporto di finanziamento)

Ai soli contratti bancari classici si applicano:
- il titolo VI del TUB (d.lgs. 358/93) sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;
- le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia in tema di offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari;
- il decreto legislativo 50/92 sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali (il quale espressamente all’art. 3, comma 1 lett. d esclude dall’applicazione del decreto i contratti relativi ai valori mobiliari) che in forza dell’art. 9, comma 1 si applica ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.

Non si applica, invece, il d.lgs. 185/99 sui contratti stipulati a distanza (emanata in attuazione alla direttiva 97/7/CE) poiché esplicitamente sono esclusi i servizi finanziari in senso lato (bancari, d’investimento, assicurativi e fondi pensione)162.

Ai soli servizi d’investimento si applica invece il Testo Unico della Finanza (d.lg. 58/98 d’ora in avanti TUF), con le relative norme regolamentari ed attuative della Consob fra cui, principalmente, il regolamento n. 11522/98 163.

Infine a tutti i contratti bancari on line si applicano o si applicheranno:
- la direttiva sul commercio elettronico 2000/31;
- la proposta di direttiva sui servizi finanziari a distanza COM 1999/385;
- il d.p.r. 513/97.





Note

160. BURANI U., Il quadro normativo comunitario in materia di servizi finanziari on,line, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 357
161. BURANI., op. cit. pag. 359
162. Cfr. art 2, comma 1 lett. a TUF
163. Il TUF all’art. 32, comma 2 pone dei limiti qualitativi, poiché non si applica per l’offerta a distanza di prodotti bancari (diversi dalle azioni)



 
 
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