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CAPITOLO 2 - LA BANCA ONLINE
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2.9 I PROBLEMI GIURDICI DELL'E-COMMERCE
Il fenomeno del commercio elettronico non presenta caratteri stabili
ed omogenei per tutte le sue manifestazioni, sollevando con ciò
dubbi di ordine concettuale e chiamando in causa settori diversi
del diritto147.
Lo sviluppo futuro di internet e dell'e-commerce, è strettamente
legato, ma forse sarebbe più opportuno dire "è pesantemente
condizionato", dal disporre o meno di sistemi telematici in grado
di garantire appieno la sicurezza delle transazioni, di tutelare
nel modo più completo la riservatezza delle informazioni
personali degli utenti, di offrire a coloro che svolgono il ruolo
di fornitori di beni e servizi la certezza che le transazioni, ivi
incluse quelle di tipo finanziario, vadano realmente a buon fine148.
Le variabili di rischio per le banche sono invece legate all'evoluzione
di internet e della tecnologia digitale, che favorisce la pressione
competitiva da parte di operatori non bancari, abbattendo le frontiere
fra attività bancaria e non149.
Internet è definito, nella letteratura corrente, come un
"prototipo in evoluzione dello spazio cibernetico" e consiste in
una rete globale di reti relative a PC, sistemi telefonici tradizionali
e mobili, e sistemi televisivi. Così formulato lo spazio
cibernetico e i sistemi di navigazione dentro di esso non sembrano
differire, salvo che nella tecnica e nella "materia" dagli altri
spazi di cui si è occupato il giurista, quali lo spazio marittimo
o lo spazio aereo. Tuttavia, a differenza delle esperienze pregresse,
ciò che connota lo spazio cibernetico è il fatto che
esso si presenta come virtuale, il quale non comporta alcun movimento
fisico di veicoli o di cose, ma soltanto di impulsi elettronici;
ancora non si pone al giurista il problema della ripartizione degli
spazi, con relativa loro definizione e attribuzione di titolarità,
quanto piuttosto l'organizzazione della navigazione all'interno
di esso150.
Sotto il profilo giuridico, è agevole intuire come l'esigenza
di eliminare gli ostacoli che ancora rallentano l'applicazione generalizzata
della telematica agli scambi commerciali, in linea con i prevedibili
sviluppi della prassi, si scontri con la difficoltà di rivisitare
concetti e criteri tradizionali collaudati. A parte alcune positive
eccezioni151, la maggior parte delle legislazioni
nazionali si rivelano inadeguate (quando non di ostacolo) di fronte
all'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione elettronica nelle
transazioni commerciali: si pensi ai problemi di forma, quali l'esigenza
dello scritto o il requisito della firma o dell'autenticazione152
. La pratica bancaria è costellata di documenti scritti e
di sottoscrizioni, tra l'altro previsti da apposite disposizioni
di legge153; si considerino ancora i problemi
inerenti la formazione del consenso delle parti; le forme di responsabilità
dei soggetti che sono coinvolti nella gestione e funzionamento delle
reti e che contribuiscono alla formazione del rapporto contrattuale
(prestatori di beni e servizi, fornitori di accesso alla rete e
di servizi correlati - i providers - ed utenti finali); la protezione
dei consumatori, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza
ed alla sicurezza dei sistemi di p commercio tradizionale (ad es.
una campagna di vendita per corrispondenza o per sollecitazione
telefonica lanciata da Paesi diversi). Nel caso di internet, tuttavia,
la differenza rispetto alla situazione tradizionale consiste nel
fatto che non è possibile prefigurare e circoscrivere in
anticipo (prima cioè che il contratto sia concluso) la nazionalità
della controparte con conseguente incertezza in ordine alla legge
applicabile e alla giurisdizione competente a derimere eventuali
controagamento; l'efficacia ed l'opponibilità dei c.d. codici
di condotta, diffusissima forma di autoregolamentazione dell'e-commerce
in vista dell'adozione di strumenti normativi in senso proprio154.
I problemi giuridici sollevati dal commercio elettronico, inoltre,
non si esauriscono all'interno degli ordinamenti nazionali, ma anzi
sono acuiti dall'assenza di una delimitazione spaziale degli scambi
on line. Un simile carattere di transnazionalità può
riconoscersi anche ad operazioni diversie connesse al contratto155.
La diffusione del commercio elettronico transfrontaliero evidenzia
quindi, la necessità di armonizzare le disposizioni nazionali
concernenti la disciplina delle formazioni dei contratti e di individuare
idonei criteri di collegamento, affinché le differenze tra
ordinamenti non ostacolino il ricorso alla nuova categoria dei contratti
elettronici . Ciò rende ancor più necessaria l'elaborazione
di un'idonea regolamentazione internazionale che accerti se gli
strumenti informatici e telematici siano idonei veicoli di manifestazioni
di volontà, e se ne garantiscano l'imputabilità e
non ripudiabilità.
Una regolamentazione efficace del commercio elettronico costituisce
uno dei fattori critici per lo sviluppo del fenomeno. Complesse
e lontane paiono le soluzioni a livello internazionale, malgrado
l'impegno di organismi quali Wto, Ocse, G7, Uncitral e altri, tutti
autori di specifici policy papers. La difficoltà deriva essenzialmente
dal dover realizzare un sistema normativo a più livelli,
in grado cioè di garantire un equilibrio tra i principi condivisi
in ambienti sovranazionali e gli interessi specifici di singoli
paesi, non limitati ai soli problemi economici ma estesi anche a
preoccupazioni e sensibilità nella cultura e nelle tradizioni.
In questo quadro, ad esempio si contrappone l'impostazione liberista
degli Stati Uniti a quella più dirigista dell'Unione Europea
in tema di privacy157.
Una simile deregolamentazione a livello internazionale non
equivale tuttavia all'assenza di regole. Il problema consiste semmai:
- nell'individuazione (in base alle Convenzioni di diritto uniforme
oppure ai criteri dettati dal diritto internazionale privato) delle
regole applicabili, in ragione della transnazionalità del
fenomeno;
- nel garantire l'effettiva applicazione delle regole individuate158.
Come si avrà modo di vedere nel prossimo capitolo, regole
specifiche e direttamente applicabili al commercio elettronico e
all'internet banking esistono sia a livello nazionale (per le operazioni
che ricadono entro l'applicazione della legge italiana), sia a livello
comunitario, dove denominatore comune dell'attività regolamentare
e normativa sono le regole del mercato unico159
.
Note
147. MARINI L., op. cit. pag. 331
148. MORELLI M., La comunicazione in rete, FrancoAngeli
1999 pag. 20
149. FRAU C.,DAINESI E., op. cit. pag. 463
150. ALPA G., premessa al libro di TOSI E., I problemi giuridici
di internet - Giuffrè 1999
151. Come nel caso dell'Italia. Va ricordato,
ad esempio, l'art. 15, comma 2, della legge Bassanini,uno (l.
59,97) che ha introdotto la nozione di documento informatico e telematico.
Tale disposizione ha sancito, infatti, che "gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici e telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge", demandando ad appositi regolamenti la definizione delle
proprie modalità d'applicazione. Il primo di tale regolamenti,
emanato con il D.P.R. 513,97 ha stabilito gli elementi giuridici
principali in materia di formazione, archiviazione e trasmissione
dei documenti informatici e telematici, rinviando ad apposite regole
tecniche il completamento del quadro disciplinare (D.P.C.M. 8 febbraio
1999)
152. I paesi europei cha hanno adottato una legislazione
sulla firma digitale, oltre all'Italia, sono la Germania e la Spagna:
la prima con la legge del 1agosto 1999, la seconda con il Real Decreto
Ley 14/1999
153. Per esempio l'art.117 del TUB in materia
di contratti bancari prevede al 1 comma che "i contratti sono redatti
per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"; l'art.
119, comma 3 in materia di comunicazioni periodiche alla clientela,
prevede che "in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente,
gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento"
154. MARINI L., op. cit. pag. 334
155. ROSSELLO C., La gestione dei nuovi canali
distributivi e legge sulla privacy, in I nuovi canali distributivi
del settore industriale, bancario, finanziario e della P.A., ed.
Paradigma 1997
156. MARINI L., op. cit. pag. 335
157. GRAZIANI A., L'infrastruttura e il suo valore
strategico, in SCOTT W.G., MURTULA M., STECCO M., Il commercio elettronico
- ISEDI 1999 pag. 126
158. ROSSELLO C., op. cit. ISEDI 1999 pag. 286
159. BURANI U., Il quadro normativo comunitario in materia
di servizi finanziari on,line, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet
banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 358
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