CAPITOLO 2 - LA BANCA ONLINE




2.9 I PROBLEMI GIURDICI DELL'E-COMMERCE 


Il fenomeno del commercio elettronico non presenta caratteri stabili ed omogenei per tutte le sue manifestazioni, sollevando con ciò dubbi di ordine concettuale e chiamando in causa settori diversi del diritto147

Lo sviluppo futuro di internet e dell'e-commerce, è strettamente legato, ma forse sarebbe più opportuno dire "è pesantemente condizionato", dal disporre o meno di sistemi telematici in grado di garantire appieno la sicurezza delle transazioni, di tutelare nel modo più completo la riservatezza delle informazioni personali degli utenti, di offrire a coloro che svolgono il ruolo di fornitori di beni e servizi la certezza che le transazioni, ivi incluse quelle di tipo finanziario, vadano realmente a buon fine148

Le variabili di rischio per le banche sono invece legate all'evoluzione di internet e della tecnologia digitale, che favorisce la pressione competitiva da parte di operatori non bancari, abbattendo le frontiere fra attività bancaria e non149

Internet è definito, nella letteratura corrente, come un "prototipo in evoluzione dello spazio cibernetico" e consiste in una rete globale di reti relative a PC, sistemi telefonici tradizionali e mobili, e sistemi televisivi. Così formulato lo spazio cibernetico e i sistemi di navigazione dentro di esso non sembrano differire, salvo che nella tecnica e nella "materia" dagli altri spazi di cui si è occupato il giurista, quali lo spazio marittimo o lo spazio aereo. Tuttavia, a differenza delle esperienze pregresse, ciò che connota lo spazio cibernetico è il fatto che esso si presenta come virtuale, il quale non comporta alcun movimento fisico di veicoli o di cose, ma soltanto di impulsi elettronici; ancora non si pone al giurista il problema della ripartizione degli spazi, con relativa loro definizione e attribuzione di titolarità, quanto piuttosto l'organizzazione della navigazione all'interno di esso150

Sotto il profilo giuridico, è agevole intuire come l'esigenza di eliminare gli ostacoli che ancora rallentano l'applicazione generalizzata della telematica agli scambi commerciali, in linea con i prevedibili sviluppi della prassi, si scontri con la difficoltà di rivisitare concetti e criteri tradizionali collaudati. A parte alcune positive eccezioni151, la maggior parte delle legislazioni nazionali si rivelano inadeguate (quando non di ostacolo) di fronte all'utilizzo dei moderni mezzi di comunicazione elettronica nelle transazioni commerciali: si pensi ai problemi di forma, quali l'esigenza dello scritto o il requisito della firma o dell'autenticazione152 . La pratica bancaria è costellata di documenti scritti e di sottoscrizioni, tra l'altro previsti da apposite disposizioni di legge153; si considerino ancora i problemi inerenti la formazione del consenso delle parti; le forme di responsabilità dei soggetti che sono coinvolti nella gestione e funzionamento delle reti e che contribuiscono alla formazione del rapporto contrattuale (prestatori di beni e servizi, fornitori di accesso alla rete e di servizi correlati - i providers - ed utenti finali); la protezione dei consumatori, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza ed alla sicurezza dei sistemi di p commercio tradizionale (ad es. una campagna di vendita per corrispondenza o per sollecitazione telefonica lanciata da Paesi diversi). Nel caso di internet, tuttavia, la differenza rispetto alla situazione tradizionale consiste nel fatto che non è possibile prefigurare e circoscrivere in anticipo (prima cioè che il contratto sia concluso) la nazionalità della controparte con conseguente incertezza in ordine alla legge applicabile e alla giurisdizione competente a derimere eventuali controagamento; l'efficacia ed l'opponibilità dei c.d. codici di condotta, diffusissima forma di autoregolamentazione dell'e-commerce in vista dell'adozione di strumenti normativi in senso proprio154

I problemi giuridici sollevati dal commercio elettronico, inoltre, non si esauriscono all'interno degli ordinamenti nazionali, ma anzi sono acuiti dall'assenza di una delimitazione spaziale degli scambi on line. Un simile carattere di transnazionalità può riconoscersi anche ad operazioni diversie connesse al contratto155. La diffusione del commercio elettronico transfrontaliero evidenzia quindi, la necessità di armonizzare le disposizioni nazionali concernenti la disciplina delle formazioni dei contratti e di individuare idonei criteri di collegamento, affinché le differenze tra ordinamenti non ostacolino il ricorso alla nuova categoria dei contratti elettronici . Ciò rende ancor più necessaria l'elaborazione di un'idonea regolamentazione internazionale che accerti se gli strumenti informatici e telematici siano idonei veicoli di manifestazioni di volontà, e se ne garantiscano l'imputabilità e non ripudiabilità.
Una regolamentazione efficace del commercio elettronico costituisce uno dei fattori critici per lo sviluppo del fenomeno. Complesse e lontane paiono le soluzioni a livello internazionale, malgrado l'impegno di organismi quali Wto, Ocse, G7, Uncitral e altri, tutti autori di specifici policy papers. La difficoltà deriva essenzialmente dal dover realizzare un sistema normativo a più livelli, in grado cioè di garantire un equilibrio tra i principi condivisi in ambienti sovranazionali e gli interessi specifici di singoli paesi, non limitati ai soli problemi economici ma estesi anche a preoccupazioni e sensibilità nella cultura e nelle tradizioni. In questo quadro, ad esempio si contrappone l'impostazione liberista degli Stati Uniti a quella più dirigista dell'Unione Europea in tema di privacy157.

 Una simile deregolamentazione a livello internazionale non equivale tuttavia all'assenza di regole. Il problema consiste semmai: 

- nell'individuazione (in base alle Convenzioni di diritto uniforme oppure ai criteri dettati dal diritto internazionale privato) delle regole applicabili, in ragione della transnazionalità del fenomeno; 
- nel garantire l'effettiva applicazione delle regole individuate158

Come si avrà modo di vedere nel prossimo capitolo, regole specifiche e direttamente applicabili al commercio elettronico e all'internet banking esistono sia a livello nazionale (per le operazioni che ricadono entro l'applicazione della legge italiana), sia a livello comunitario, dove denominatore comune dell'attività regolamentare e normativa sono le regole del mercato unico159 .







Note


147. MARINI L., op. cit. pag. 331
148. MORELLI M., La comunicazione in rete, FrancoAngeli 1999 pag. 20
149. FRAU C.,DAINESI E., op. cit. pag. 463
150. ALPA G., premessa al libro di TOSI E., I problemi giuridici di internet - Giuffrè 1999
151. Come nel caso dell'Italia. Va ricordato, ad esempio, l'art. 15, comma 2, della legge Bassanini,uno (l. 59,97) che ha introdotto la nozione di documento informatico e telematico. Tale disposizione ha sancito, infatti, che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", demandando ad appositi regolamenti la definizione delle proprie modalità d'applicazione. Il primo di tale regolamenti, emanato con il D.P.R. 513,97 ha stabilito gli elementi giuridici principali in materia di formazione, archiviazione e trasmissione dei documenti informatici e telematici, rinviando ad apposite regole tecniche il completamento del quadro disciplinare (D.P.C.M. 8 febbraio 1999)
152. I paesi europei cha hanno adottato una legislazione sulla firma digitale, oltre all'Italia, sono la Germania e la Spagna: la prima con la legge del 1agosto 1999, la seconda con il Real Decreto Ley 14/1999
153. Per esempio l'art.117 del TUB in materia di contratti bancari prevede al 1 comma che "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti"; l'art. 119, comma 3 in materia di comunicazioni periodiche alla clientela, prevede che "in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"
154. MARINI L., op. cit. pag. 334
155. ROSSELLO C., La gestione dei nuovi canali distributivi e legge sulla privacy, in I nuovi canali distributivi del settore industriale, bancario, finanziario e della P.A., ed. Paradigma 1997
156. MARINI L., op. cit. pag. 335
157. GRAZIANI A., L'infrastruttura e il suo valore strategico, in SCOTT W.G., MURTULA M., STECCO M., Il commercio elettronico - ISEDI 1999 pag. 126
158. ROSSELLO C., op. cit. ISEDI 1999 pag. 286
159. BURANI U., Il quadro normativo comunitario in materia di servizi finanziari on,line, in RIOLO F., MASCIANDARO D., Internet banking tecnologia,economia e diritto, Edibank 2000 pag. 358



 
 
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