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CAPITOLO 2 - LA BANCA ONLINE
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2.7.2 IL COMMERCIO ELETTRONICO BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
Il commercio elettronico B2B è relativo alle contrattazioni
effettuate tra un'impresa e altre imprese od organizzazioni.
Due modelli si stanno affermando come predominanti. Nel primo,
più vicino alla logica di libero mercato, le relazioni tra
imprese non hanno carattere di continuità, ma avvengono spot
sulla base della convenienza; i prodotti coinvolti sono generalmente
commodities ampiamente standardizzati e il fattore discriminante
nella scelta è il prezzo. In questi casi l'uso di internet
consente di ridurre i tempi di ricerca dei fornitori e, al tempo
stesso, di concludere affari a prezzi più vantaggiosi124.
Il secondo modello nasce da relazioni di tipo più strutturato
e duraturo, basate su un rapporto di collaborazione tra partner,
nelle quali la qualità dei beni/servizi scambiati è
più rilevante del loro prezzo. Fino a oggi, tale modello
si è tradotto nell'impiego di sistemi EDI (Electronic Data
Intechange). Tra le nuove sinergie possibili, prioritarie diventano
quelle con il mondo bancario, che può contribuire in maniera
significativa a ovviare alcune difficoltà dell'e-commerce
di tipo business to business: ad esempio, la verifica dell'affidabilità
delle controparti, la sicurezza dei dati e dei pagamenti e l'identificazione
certa delle parti125.
La grande crescita prevista per il commercio elettronico B2B è
dovuta all'estrema conseguenza di operare in rete. Il network Title
link ne costituisce un esempio. Esso organizza un mercato virtuale
chiuso e protetto (solo i membri vi possono partecipare), che mette
insieme tutti gli attori di una transazione immobiliare: agenzie,
banche, assicuratori, avvocati, venditori e clienti. Questo ciclo
di comunicazione, che senza internet può richiedere fino
a tre mesi, sulla rete può essere svolto in tempo reale,
cioè richiedere solo il tempo necessario perché i
diversi interlocutori possano acquisire le informazioni e dare il
responso agli altri soggetti coinvolti126.
Se in materia di diritto del consumatore esiste una normativa
comunitaria e nazionale piuttosto ampia (in ordine cronologico l'ultimo
provvedimento normativo è la proposta di direttiva sulla
vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori)127,
una serie di lacune si presentano invece relativamente alla disciplina
dei rapporti tra imprese che intendano negoziare tra loro contratti
telematici ovvero che si avvalgano del supporto elettronico. In
parte tali lacune sono state colmate dalla recente direttiva comunitaria
2000/31/CE, che regolamenta un'ampia serie di aspetti giuridici
del commercio elettronico. Altre questioni rimangono, invece irrisolte,
come ad esempio le norme fiscali e doganali applicabili in materia
di contratti elettronici128 (la materia tributaria
è espressamente esclusa dall'applicazione della nuova direttiva
dall'art 1, comma 4129 e dal considerando 13130
), rispetto ai quali è di estrema difficoltà individuare
il luogo di produzione del reddito data la virtualità del
mercato.
Note
124. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 455
125. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 457
126. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 459
127. Proposta di direttiva COM 1999-385
128. www.biztob.com I contratti elettronici:
una nuova prospettiva per le imprese
129. Art 1, comma 4 dir 2000/31: La presente direttiva
non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato,
né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.5.
La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione
oggetto delle direttive 95/46/Ce e 97/66/Ce,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal
diritto delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società
dell'informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio
dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi
di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
130. Considerando 13 direttiva 2000/31/CE: La presente
direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi
fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari
riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.
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