CAPITOLO 2 - LA BANCA ONLINE




2.7.2 IL COMMERCIO ELETTRONICO BUSINESS TO BUSINESS (B2B) 


Il commercio elettronico B2B è relativo alle contrattazioni effettuate tra un'impresa e altre imprese od organizzazioni. 

Due modelli si stanno affermando come predominanti. Nel primo, più vicino alla logica di libero mercato, le relazioni tra imprese non hanno carattere di continuità, ma avvengono spot sulla base della convenienza; i prodotti coinvolti sono generalmente commodities ampiamente standardizzati e il fattore discriminante nella scelta è il prezzo. In questi casi l'uso di internet consente di ridurre i tempi di ricerca dei fornitori e, al tempo stesso, di concludere affari a prezzi più vantaggiosi124

Il secondo modello nasce da relazioni di tipo più strutturato e duraturo, basate su un rapporto di collaborazione tra partner, nelle quali la qualità dei beni/servizi scambiati è più rilevante del loro prezzo. Fino a oggi, tale modello si è tradotto nell'impiego di sistemi EDI (Electronic Data Intechange). Tra le nuove sinergie possibili, prioritarie diventano quelle con il mondo bancario, che può contribuire in maniera significativa a ovviare alcune difficoltà dell'e-commerce di tipo business to business: ad esempio, la verifica dell'affidabilità delle controparti, la sicurezza dei dati e dei pagamenti e l'identificazione certa delle parti125

La grande crescita prevista per il commercio elettronico B2B è dovuta all'estrema conseguenza di operare in rete. Il network Title link ne costituisce un esempio. Esso organizza un mercato virtuale chiuso e protetto (solo i membri vi possono partecipare), che mette insieme tutti gli attori di una transazione immobiliare: agenzie, banche, assicuratori, avvocati, venditori e clienti. Questo ciclo di comunicazione, che senza internet può richiedere fino a tre mesi, sulla rete può essere svolto in tempo reale, cioè richiedere solo il tempo necessario perché i diversi interlocutori possano acquisire le informazioni e dare il responso agli altri soggetti coinvolti126

Se in materia di diritto del consumatore esiste una normativa comunitaria e nazionale piuttosto ampia (in ordine cronologico l'ultimo provvedimento normativo è la proposta di direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori)127, una serie di lacune si presentano invece relativamente alla disciplina dei rapporti tra imprese che intendano negoziare tra loro contratti telematici ovvero che si avvalgano del supporto elettronico. In parte tali lacune sono state colmate dalla recente direttiva comunitaria 2000/31/CE, che regolamenta un'ampia serie di aspetti giuridici del commercio elettronico. Altre questioni rimangono, invece irrisolte, come ad esempio le norme fiscali e doganali applicabili in materia di contratti elettronici128 (la materia tributaria è espressamente esclusa dall'applicazione della nuova direttiva dall'art 1, comma 4129 e dal considerando 13130 ), rispetto ai quali è di estrema difficoltà individuare il luogo di produzione del reddito data la virtualità del mercato. 







Note


124. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 455
125. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 457
126. FRAU C., DAINESI E., op. cit. pag. 459
127. Proposta di direttiva COM 1999-385
128. www.biztob.com I contratti elettronici: una nuova prospettiva per le imprese
129. Art 1, comma 4 dir 2000/31: La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi giurisdizionali.5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dell'informazione oggetto delle direttive 95/46/Ce e 97/66/Ce,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società dell'informazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
130. Considerando 13 direttiva 2000/31/CE: La presente direttiva non è volta a definire norme in materia di obblighi fiscali. Né osta all'elaborazione di strumenti comunitari riguardanti gli aspetti fiscali del commercio elettronico.



 
 
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