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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

FACOLTÀ DI SCIENZE
ECONOMICHE E BANCARIE

 

'FIRMA DIGITALE E BANCA VIRTUALE:
gli aspetti giuridici'

 

 

tesi di laurea di:

Maria DI BARI

relatore: Prof. Franco Belli

 

 

Siena, 10 luglio 2002

mail to: mady72@yahoo.it

 

 




Capitolo II
Firma digitale: funzioni e prospettive

2.8 LA FIRMA DIGITALE E
LA CRITTOGRAFIA




La firma elettronica, apposta o associata ad un documento informatico, equivale alla sottoscrizione tradizionale prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. L'art. 1 del D.p.r. n. 513 del 1997 (ora art. 1 del D.p.r. n. 445 del 2000) definisce la firma digitale come "il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" .

La firma digitale non è qualcosa di riconducibile ad un elemento materiale immediatamente percepibile, così come la firma tradizionale; è, invece, un sistema di cifratura e decifratura a chiavi asimmetriche (detto anche a chiave pubblica) per garantire la sicurezza della genuinità e della provenienza dei documenti informatici. La normativa statunitense la definisce come "la sequenza di bit che il firmatario crea in relazione ad un messaggio chiaramente delimitato, sottoponendo il messaggio ad una funzione non invertibile e, successivamente, criptando il messaggio risultante con un sistema asimmetrico di crittografia e la propria chiave privata" .

La funzione principale della firma digitale è, dunque, quella di conferire al documento informatico inteso in senso lato - quindi qualunque dato impresso su un supporto informatico (non solo testi, ma anche le immagini, l'audio e via dicendo) - i fondamentali requisiti di segretezza, paternità, integrità e non ripudio. L'apposizione della stessa, inoltre, integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

È opportuno rilevare preliminarmente che non bisogna confondere la firma digitale, di cui alla legislazione italiana, con la "firma elettronica" di cui parla la direttiva 99/93/Ce , la quale ha inteso fornire un quadro comunitario di uniformità per la regolamentazione delle firme elettroniche e che fissa un obbligo per gli Stati membri a recepirla entro il 19 luglio 2001 .

La comprensione del sistema della firma digitale passa attraverso l'applicazione della crittografia .



segue >>
2.8.1 BREVE PERCORSO STORICO DELLA CRITTOGRAFIA