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La legge 15 marzo 1997 n. 59, il d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513 e il
d.p.c.m. 8 febbraio 1999 costituiscono il corpus normativo, vigente
oggi in Italia, sul documento informatico e sulla firma digitale. Si
tratta di una disciplina organica, alla cui definizione concorrono norme
di natura tecnico-informatica, organizzativa e più strettamente giuridica
.
L'art 15, comma 2, della legge n. 59 del 1997 introduce nell'ordinamento
italiano il principio generale della validità e della rilevanza giuridica
delle rappresentazioni informatiche; il d.p.r. n. 513 del 1997 ne individua
le modalità concrete di attuazione, optando per la tecnica della firma
digitale, e stabilisce i criteri di equivalenza fra il documento informatico
e il documento scritto; il d.p.c.m. 8 febbraio 1999, infine, detta le
cosiddette regole tecniche, le quali non sono peraltro prive di disposizioni
di natura giuridica. Ne risulta una disciplina organica e di carattere
generale sul documento informatico in senso lato.
La tecnica normativa scelta dal legislatore italiano è costituita nell'affermazione
del principio generale della validità e della rilevanza giuridica delle
rappresentazioni informatiche e nell'equiparazione dei documenti informatici,
a seconda delle caratteristiche presentate, a fattispecie diverse già
disciplinate dal codice civile. Oltre a ciò, si è stabilita l'equivalenza
fra il documento informatico e il documento scritto e fra la sottoscrizione
autografa e la firma digitale, seppure con alcune limitazioni e precisazioni.
Si è quindi esteso l'ambito di applicazione di alcune norme del codice
civile, e, segnatamente, ma non esclusivamente, di alcune delle disposizioni
del libro sesto, titolo secondo, capo secondo (artt. 2699-2720) .
I tre provvedimenti su citati, stabilendo che il documento informatico
è "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge", hanno introdotto
nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione copernicana capace
di modificare radicalmente il modo con cui vengono gestiti i rapporti
fra privati, e fra questi e la Pubblica Amministrazione.
L'operatività, specie quella bancaria, da tempo ha avvertito l'esigenza
di utilizzare forme diverse dallo strumento cartaceo nell'ambito delle
proprie regolamentazioni, costituite in particolare dalla forma elettronica
del documento e della relativa sottoscrizione dell'autore.
In tale contesto si pone l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed agli enti locali per la riforma delle pubblica amministrazione
e per la semplificazione normativa, c.d. Legge Bassanini dal ministro
proponente). Con l'art. 15 della legge n. 59/1997 può dirsi conclusa
la più che decennale querelle che aveva coinvolto la dottrina circa
la natura giuridica del documento informatico rispetto a quello cartaceo,
e soprattutto circa l'autografia che, fino a non molto tempo fa, era
considerata da gran parte della dottrina quale requisito implicito della
sottoscrizione richiesta dal legislatore del '42 come mezzo necessario
per imputare la volontà incorporata nel documento.
La Legge Bassanini è la prima legge che, nell'ordinamento italiano,
sancisce il principio della piena rilevanza e validità giuridica della
documentazione informatica, parificandone il valore a quella cartacea,
stabilendo che: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici,
i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione
del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e
per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (art.
15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59).
Nell'ambito di un provvedimento di riforma della Pubblica Amministrazione
e al fine di realizzare la rete unitaria della stessa (si veda l'art.
15, comma 1, della predetta legge), il legislatore ha espressamente
e inequivocabilmente attribuito al documento informatico e alla firma
digitale valori equivalenti al documento cartaceo e alla sottoscrizione
apposta sullo stesso. Proprio a tal fine l'ABI nel corso del dibattito
parlamentare inerente il menzionato provvedimento, aveva richiesto interventi
allo scopo di eliminare dubbi circa l'applicabilità della segnalata
disposizione tanto ai rapporti intercorrenti fra la Pubblica Amministrazione
e i privati, quanto fra i privati medesimi .
Così in effetti è stato. La relazione allo schema del decreto presidenziale
- con il quale sono dettati i criteri e le modalità di applicazione
del predetto art. 15, comma 2, legge n. 59/1997 - sottolinea opportunamente
questo evento di "straordinaria importanza, che introduce, per la prima
volta nell'ordinamento giuridico italiano, principi e criteri omogenei
per il settore pubblico e privato, al fine di rendere più efficace e
meno costosa l'azione amministrativa, di agevolare lo scambio di dati
e informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini e assicurare,
nel settore privato, lo sviluppo di moderni sistemi di transazione economica
e documentale a tecnologia avanzata" .
L'articolo 15, comma 2, della Legge Bassanini è una norma non direttamente
precettiva, ma programmatica, in quanto rinvia ad un successivo regolamento
i criteri e le modalità di applicazione di tale disposizione di principio.
Il Regolamento di attuazione della norma, con lodevole rapidità, è stato
emanato con D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante
criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione
di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art.
15, comma 2 della l. 15 marzo 1997, n. 59) ed integrato dal d.p.c.m.
8 febbraio 1999 contenente le indicazioni tecniche ministeriali .
Si tratta di un Regolamento molto ampio e contenente disposizioni profondamente
innovative, in particolare per ciò che attiene alle c.d. firme digitali,
sia per quanto riguarda i privati, sia per quanto riguarda la Pubblica
Amministrazione . È doveroso a tal proposito ricordare che le evoluzioni
normative legate alla famosa Legge Bassanini sono alla base dell'importante
processo di riorganizzazione, in termini di efficacia ed efficienza,
dell'impianto operativo della nostra Pubblica Amministrazione. Tutto
il mondo riconosce che abbiamo la legislazione più avanzata in materia
di firma digitale, ed il nostro legislatore continua a definire sempre
più compiutamente i campi di applicazione e gli strumenti per sviluppare
l'utilizzo della stessa, in particolare nei processi amministrativi
della Pubblica Amministrazione .
In realtà già precedentemente alla legge n.59/1997, che come appena
anticipato ha espressamente riconosciuto la validità giuridica del documento
elettronico, erano state emanate alcune disposizioni di legge che, entro
certi limiti ed in determinati casi, attribuivano rilevanza a tale documento
.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10 novembre 1997
si apre con un articolo dedicato alle definizioni giuridiche: la scelta
del legislatore è stata certamente felice, poiché la disciplina di una
materia estranea alla cultura della gran parte dei cittadini deve essere
accompagnata da un orientamento chiarificatore di tutti quei concetti
che, pur costruiti su una base tecnologica, presentano però una preminente
connotazione giuridica, e la comprensione dei quali è il presupposto
minimo dell'intelligibilità dell'intero sistema. L'ibrido giuridico-tecnologico
di questa materia pone sia il giurista esperto di diritto, sia il tecnico
d'informatica, in una situazione nuova, poiché entrambi devono fondere
nelle proprie discipline elementi di matrice diversa .
Nella normativa sul documento informatico e sulla firma digitale l'informatica
e il diritto non s'incontrano da separati in casa: essi, invece, convivono
in armonia, e così devono essere intesi dall'interprete, affinché si
possa finalmente porre con forza il fondamento di una cultura giuritecnica
anche negli approcci esegetici più tradizionali.
Sarà opportuno rinvenire nel seguito della trattazione le regole tradizionali
e la legislazione ad hoc in materia di firma digitale cercando di illustrare
alcuni problemi insiti nella nuova normativa di cui al decreto legislativo
23 gennaio 2002 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
15 febbraio 2002.
segue >>
2.4.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE
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