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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

FACOLTÀ DI SCIENZE
ECONOMICHE E BANCARIE

 

'FIRMA DIGITALE E BANCA VIRTUALE:
gli aspetti giuridici'

 

 

tesi di laurea di:

Maria DI BARI

relatore: Prof. Franco Belli

 

 

Siena, 10 luglio 2002

mail to: mady72@yahoo.it

 

 




Capitolo II
Firma digitale: funzioni e prospettive

2.4 LA NORMATIVA ITALIANA
SUL DOCUMENTO INFORMATICO

E SULLA FIRMA DIGITALE




La legge 15 marzo 1997 n. 59, il d.p.r. 10 novembre 1997 n. 513 e il d.p.c.m. 8 febbraio 1999 costituiscono il corpus normativo, vigente oggi in Italia, sul documento informatico e sulla firma digitale. Si tratta di una disciplina organica, alla cui definizione concorrono norme di natura tecnico-informatica, organizzativa e più strettamente giuridica .

L'art 15, comma 2, della legge n. 59 del 1997 introduce nell'ordinamento italiano il principio generale della validità e della rilevanza giuridica delle rappresentazioni informatiche; il d.p.r. n. 513 del 1997 ne individua le modalità concrete di attuazione, optando per la tecnica della firma digitale, e stabilisce i criteri di equivalenza fra il documento informatico e il documento scritto; il d.p.c.m. 8 febbraio 1999, infine, detta le cosiddette regole tecniche, le quali non sono peraltro prive di disposizioni di natura giuridica. Ne risulta una disciplina organica e di carattere generale sul documento informatico in senso lato.

La tecnica normativa scelta dal legislatore italiano è costituita nell'affermazione del principio generale della validità e della rilevanza giuridica delle rappresentazioni informatiche e nell'equiparazione dei documenti informatici, a seconda delle caratteristiche presentate, a fattispecie diverse già disciplinate dal codice civile. Oltre a ciò, si è stabilita l'equivalenza fra il documento informatico e il documento scritto e fra la sottoscrizione autografa e la firma digitale, seppure con alcune limitazioni e precisazioni. Si è quindi esteso l'ambito di applicazione di alcune norme del codice civile, e, segnatamente, ma non esclusivamente, di alcune delle disposizioni del libro sesto, titolo secondo, capo secondo (artt. 2699-2720) .

I tre provvedimenti su citati, stabilendo che il documento informatico è "valido e rilevante a tutti gli effetti di legge", hanno introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione copernicana capace di modificare radicalmente il modo con cui vengono gestiti i rapporti fra privati, e fra questi e la Pubblica Amministrazione.

L'operatività, specie quella bancaria, da tempo ha avvertito l'esigenza di utilizzare forme diverse dallo strumento cartaceo nell'ambito delle proprie regolamentazioni, costituite in particolare dalla forma elettronica del documento e della relativa sottoscrizione dell'autore.

In tale contesto si pone l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma delle pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa, c.d. Legge Bassanini dal ministro proponente). Con l'art. 15 della legge n. 59/1997 può dirsi conclusa la più che decennale querelle che aveva coinvolto la dottrina circa la natura giuridica del documento informatico rispetto a quello cartaceo, e soprattutto circa l'autografia che, fino a non molto tempo fa, era considerata da gran parte della dottrina quale requisito implicito della sottoscrizione richiesta dal legislatore del '42 come mezzo necessario per imputare la volontà incorporata nel documento.

La Legge Bassanini è la prima legge che, nell'ordinamento italiano, sancisce il principio della piena rilevanza e validità giuridica della documentazione informatica, parificandone il valore a quella cartacea, stabilendo che: "Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" (art. 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Nell'ambito di un provvedimento di riforma della Pubblica Amministrazione e al fine di realizzare la rete unitaria della stessa (si veda l'art. 15, comma 1, della predetta legge), il legislatore ha espressamente e inequivocabilmente attribuito al documento informatico e alla firma digitale valori equivalenti al documento cartaceo e alla sottoscrizione apposta sullo stesso. Proprio a tal fine l'ABI nel corso del dibattito parlamentare inerente il menzionato provvedimento, aveva richiesto interventi allo scopo di eliminare dubbi circa l'applicabilità della segnalata disposizione tanto ai rapporti intercorrenti fra la Pubblica Amministrazione e i privati, quanto fra i privati medesimi .

Così in effetti è stato. La relazione allo schema del decreto presidenziale - con il quale sono dettati i criteri e le modalità di applicazione del predetto art. 15, comma 2, legge n. 59/1997 - sottolinea opportunamente questo evento di "straordinaria importanza, che introduce, per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano, principi e criteri omogenei per il settore pubblico e privato, al fine di rendere più efficace e meno costosa l'azione amministrativa, di agevolare lo scambio di dati e informazioni tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini e assicurare, nel settore privato, lo sviluppo di moderni sistemi di transazione economica e documentale a tecnologia avanzata" .

L'articolo 15, comma 2, della Legge Bassanini è una norma non direttamente precettiva, ma programmatica, in quanto rinvia ad un successivo regolamento i criteri e le modalità di applicazione di tale disposizione di principio.

Il Regolamento di attuazione della norma, con lodevole rapidità, è stato emanato con D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2 della l. 15 marzo 1997, n. 59) ed integrato dal d.p.c.m. 8 febbraio 1999 contenente le indicazioni tecniche ministeriali .

Si tratta di un Regolamento molto ampio e contenente disposizioni profondamente innovative, in particolare per ciò che attiene alle c.d. firme digitali, sia per quanto riguarda i privati, sia per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione . È doveroso a tal proposito ricordare che le evoluzioni normative legate alla famosa Legge Bassanini sono alla base dell'importante processo di riorganizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, dell'impianto operativo della nostra Pubblica Amministrazione. Tutto il mondo riconosce che abbiamo la legislazione più avanzata in materia di firma digitale, ed il nostro legislatore continua a definire sempre più compiutamente i campi di applicazione e gli strumenti per sviluppare l'utilizzo della stessa, in particolare nei processi amministrativi della Pubblica Amministrazione .

In realtà già precedentemente alla legge n.59/1997, che come appena anticipato ha espressamente riconosciuto la validità giuridica del documento elettronico, erano state emanate alcune disposizioni di legge che, entro certi limiti ed in determinati casi, attribuivano rilevanza a tale documento .

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10 novembre 1997 si apre con un articolo dedicato alle definizioni giuridiche: la scelta del legislatore è stata certamente felice, poiché la disciplina di una materia estranea alla cultura della gran parte dei cittadini deve essere accompagnata da un orientamento chiarificatore di tutti quei concetti che, pur costruiti su una base tecnologica, presentano però una preminente connotazione giuridica, e la comprensione dei quali è il presupposto minimo dell'intelligibilità dell'intero sistema. L'ibrido giuridico-tecnologico di questa materia pone sia il giurista esperto di diritto, sia il tecnico d'informatica, in una situazione nuova, poiché entrambi devono fondere nelle proprie discipline elementi di matrice diversa .

Nella normativa sul documento informatico e sulla firma digitale l'informatica e il diritto non s'incontrano da separati in casa: essi, invece, convivono in armonia, e così devono essere intesi dall'interprete, affinché si possa finalmente porre con forza il fondamento di una cultura giuritecnica anche negli approcci esegetici più tradizionali.

Sarà opportuno rinvenire nel seguito della trattazione le regole tradizionali e la legislazione ad hoc in materia di firma digitale cercando di illustrare alcuni problemi insiti nella nuova normativa di cui al decreto legislativo 23 gennaio 2002 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.



segue >>
2.4.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE