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La concreta applicazione delle norme giuridiche presuppone la prova
della realizzazione delle fattispecie rilevanti per il diritto.
La funzione del mezzo probatorio, nel campo del diritto civile, è oggi
fondamentalmente assolta dai documenti cartacei, nelle loro varie forme
di documenti privati e documenti pubblici .
La documentazione cartacea, sottoscritta o formata da un pubblico ufficiale,
a fronte della immediatezza di formazione, offre garanzie di sicurezza
non assolute, ma nel complesso idonee per funzionare da mezzo di prova.
Sua caratteristica essenziale è l'imprescindibile legame tra il supporto
materiale (la carta) ed il contenuto del documento, tanto che qualunque
copia richiederebbe l'intervento di un pubblico ufficiale ai fini del
mantenimento dell'originaria efficacia probatoria. L'elemento su cui
si incentra la sicurezza giuridica del documento cartaceo, cioè la sottoscrizione,
non è, infatti, duplicabile né riutilizzabile, in quanto non può essere
separata dal supporto dove è scritta.
Lo sviluppo della tecnologia applicata alla telematica e le nuove opportunità
di mercato offerte dall'utilizzo del nuovo ambiente per lo scambio di
prodotti e servizi, hanno indotto gli studiosi della materia a concentrare
l'attenzione sull'elemento soggettivo insito nella contrattazione telematica
tra interlocutori distanti geograficamente l'uno dall'altro. La contrattazione
inter absentes pone in evidenza l'esigenza di assicurare una reale presenza
fisica delle parti prima ancora di accertare le loro reale volontà negoziale
.
Se è vero che nei rapporti che potremmo definire "tradizionali", considerata
la presenza de visu delle parti, l'elemento soggettivo non assume rilievo
determinante nella formazione del consenso, nei rapporti per via telematica
l'individuazione esatta della parte che esterna la sua volontà negoziale
con la sottoscrizione digitale diviene prioritario. In altri termini,
si pone l'esigenza di accertare che il proprio interlocutore sia effettivamente
colui che assume di essere e non altri; Tizio e non Caio.
L'elaboratore elettronico e le tecnologie di trattamento ed archiviazione
digitale delle informazioni consentono la documentazione dei fatti e
degli atti giuridici attraverso la nuova forma del documento informatico,
rappresentato cioè in forma numerica (digitale), di bits. Affinché il
nuovo documento informatico possa essere utilizzato efficacemente come
mezzo di prova, occorre che esso sia in grado di soddisfare le stesse
esigenze di sicurezza giuridica realizzate dalla documentazione cartacea.
Il documento informatico non è, evidentemente, sottoscrivibile come
un tradizionale documento cartaceo. Essendo impossibile l'apposizione
dell'elemento essenziale e centrale su cui risiede la sicurezza giuridica
del documento cartaceo, è sorta la necessità di escogitare un nuovo
e diverso sistema per rendere il documento informatico ugualmente sicuro
.
La sicurezza giuridica di un documento informatico è - allo stato attuale
- ottenibile mediante l'impiego di sistemi di cifratura dei dati, che
consentono l'apposizione di firme digitali le quali, a certe condizioni,
possono divenire equivalenti dal punto di vista funzionale alle tradizionali
sottoscrizioni cartacee.
La firma digitale è, dunque, una tecnologia matematico-informatica che,
in combinazione con un'infrastruttura di certificazione, consente la
creazione di documenti informatici sicuri; documenti, cioè, dei quali
è possibile attribuirne la provenienza soggettiva e verificarne l'integrità
di contenuto dal momento della loro formazione.
Per questa sua idoneità tecnica a realizzare una documentazione sicura,
la firma digitale è divenuta un istituto giuridico, previsto e disciplinato
da una recente serie di provvedimenti emanati nell'ordinamento italiano,
nonché in molti Stati esteri e da parte di organismi sovranazionali,
tra cui anche la Comunità Europea.
E' doveroso a tale proposito ricordare che, per quanto concerne la disciplina
giuridica del documento elettronico e della firma digitale, l'Italia
è uno dei pochi Paesi al mondo ad aver regolamentato tale materia, in
termini generali e con riferimento ai settori pubblici e privati, avviandosi
ad una effettiva transizione verso la società dell'informazione, considerando
validi e rilevanti tutte quelle attività relative giuridicamente: il
commercio on-line, la banca virtuale, il telelavoro, l'informatizzazione
della Pubblica Amministrazione .
segue >>
2.3.1 L'ESIGENZA DI RICORRERE AD UNA DOCUMENTAZIONE
TELEMATICA CON FIRMA DIGITALE
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