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Da quanto detto, sembrerebbe che il sistema a chiavi asimmetriche, adottato
con la firma digitale, sia da solo sufficiente ad assolvere il delicato
compito di attribuire valore legale alle transazioni che avvengono per
via telematica.
Il problema che si pone, infatti, attiene alla sicurezza, ovvero all'autenticità
della chiave pubblica, in particolare alla garanzia che questa provenga
effettivamente dall'utente preventivamente identificato e che non sia
stata contraffatta .
Il sistema della crittografia asimmetrica non è da solo sufficiente
ad assicurare al destinatario di un messaggio, firmato elettronicamente,
che una chiave pubblica appartenga, realmente, ad un determinato soggetto.
Infatti, l'autore di un documento, approfittando della impersonalità
della firma digitale, potrebbe spacciarsi per un'altra persona, oppure
usare il nome di una persona inesistente. È necessario, quindi, che
con un'apposita procedura di certificazione, si attribuisca alla chiave
pubblica l'identità, precedentemente accertata, del soggetto titolare
della corrispondente chiave privata, garantendo così quella che il legislatore
definisce come "…corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene…" (D.p.r. n. 513/97 art.1, lett. h,
e D.p.r. n. 445/2000 art. 22, comma 1, lett. f) .
Occorre, dunque, verificare se colui che utilizza una determinata firma
digitale con chiave asimmetrica sia in realtà il legittimo assegnatario
. Nei rapporti inter absentes, infatti, non è agevole accertare
detta corrispondenza.
Tale problema è stato risolto prevedendo, con il D.p.r. 513/97 prima
e con il D.p.r. 445/2000 poi (ulteriormente modificato dal D.lgs. 10/2002
), ai fini di un corretto utilizzo della firma digitale, la figura del
certificatore, terzo ai rapporti tra le parti, il quale garantisce nei
confronti dei terzi la corrispondenza della chiave (pubblica) al soggetto
titolare, ovvero l'autenticità della chiave pubblica .
Dall'attività di certificazione, pertanto, resta esclusa la chiave privata
che deve rimanere rigorosamente segreta.
Il D.p.r 445/2000 definisce la "certificazione" come quella "procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi
di validazione , mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca
tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave
ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non
superiore a tre anni" (art. 22, comma 1, lett. f).
La procedura di certificazione, pertanto, ha per oggetto la chiave pubblica,
la quale è idonea a cifrare i documenti informatici .
Per "certificatore", invece, si intende quel soggetto pubblico o privato
che effettua:
· la procedura di certificazione;
· il rilascio del certificato della chiave pubblica;
· la pubblicazione del certificato e della chiave pubblica in un apposito
elenco di pubblico dominio accessibile per via telematica;
· la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco dei certificati sospesi
e revocati.
Secondo il D.p.r. 513/97, poiché i certificatori svolgono nel sistema
della firma digitale approntato dal legislatore italiano una funzione
essenziale, essi devono essere sottoposti ad una specifica autorizzazione,
in passato rilasciata dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione (AIPA), affinché gli stessi - qualora in possesso di
determinati requisiti patrimoniali e soggettivi - venissero iscritti
in un apposito elenco tenuto dalla medesima Autorità .
Con l'introduzione del D.lgs. 10/2002, le attività svolte dall'AIPA,
e quindi da un'Authority indipendente, sono passate in mano al nuovo
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, organo governativo .
A prima vista, questa scelta potrebbe risultare anomala in quanto non
ha tenuto conto degli ottimi risultati raggiunti dall'Autorità sia in
sede amministrativa (funzioni di vigilanza, e di controllo, preventiva
e successiva sui certificatori) sia in sede consultiva (nell'emanazione
di pareri, non vincolanti, nella redazione delle regole tecniche). Inoltre,
è bene ricordare che l'AIPA si è rivelata essere una delle poche strutture
dello Stato che, in questi anni, ha saputo produrre innovazione e progresso,
e certo l'unica che ha proposto via Internet alla pubblica discussione
i progetti delle iniziative più importanti .
Evidentemente l'intento del Governo di esautorare l'Autorità per l'Informatica
è stato quello di dotarsi di un organo di indirizzo e propulsione che,
avvalendosi anche delle risorse umane e tecniche dell'AIPA, potesse
raggiungere obiettivi e risultati ancora migliori .
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