 |
Notizie correlate
|
 |
|
EDITORIALE > Articoli
12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. VI - le obbligazioni e le responsabilità dell'emittente
di Maurizio
Tidona, avvocato in Milano
torna
all'indice
LE OBBLIGAZIONI E LE RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE
L'emittente può modificare le condizioni applicate, purché il titolare
disponga individualmente di un preavviso sufficiente per poter risolvere
il contratto se lo desidera. Viene indicato un termine non inferiore ad
un mese, trascorso il quale si presume che il titolare abbia accettato
le nuove condizioni se non ha previamente risolto il contratto.
Ogni eventuale variazione significativa del tasso d'interesse effettivo
non è soggetta, tuttavia, alle disposizioni di cui sopra ed ha effetto
alla data precisata nella pubblicazione di tale variazione. In tal caso,
e salvo il diritto del titolare di risolvere il contratto, l'emittente
ne informa individualmente il titolare non appena possibile.
1. GLI OBBLIGHI DELL'EMITTENTE:
L'emittente ha le seguenti obbligazioni:
a) comunica il numero d'identificazione personale o altro codice del titolare
solo a quest'ultimo;
b) non invia uno strumento di pagamento elettronico non richiesto, salvo
in sostituzione di uno strumento già in possesso del titolare;
c) tiene una contabilità interna per un periodo di tempo sufficiente affinché
le operazioni possano essere individuate e gli errori possano essere corretti;
d) si assicura che mezzi adeguati siano messi a disposizione del titolare
ai fini delle notificazioni di smarrimento o furto. Qualora la notificazione
venga eseguita mediante chiamata telefonica, l'emittente o l'ente precisato
da quest'ultimo fornisce al titolare gli estremi probanti l'avvenuta notificazione;
e) in ogni controversia con il titolare in relazione a un'operazione di
cui, salve eventuali prove contrarie addotte dal titolare, prova che l'operazione
in causa:
- è stata correttamente registrata e contabilizzata;
- non è incorsa in alcun guasto tecnico o altro inconveniente.
L'emittente o l'ente da esso precisato mette a disposizione i mezzi con
cui il titolare possa, in qualsiasi momento del giorno e della notte,
notificare la perdita o il furto del suo strumento di pagamento elettronico.
Ricevuta la notificazione, l'emittente (o l'ente da esso precisato) ha
l'obbligo di intraprendere ogni azione ragionevolmente possibile per impedire
ogni ulteriore uso dello strumento di pagamento elettronico in questione,
anche se il titolare ha agito con colpa grave o in modo fraudolento.
2. LE RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE:
L'emittente è responsabile di quanto segue:
a) inesecuzione o esecuzione inesatta delle operazioni, iniziate dal titolare
anche con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature che non sono
sotto il controllo diretto o esclusivo dell'emittente, purché tali operazioni
non siano state iniziate con attrezzature/terminali o mediante apparecchiature
il cui impiego non è stato autorizzato dall'emittente;
b) operazioni non autorizzate dal titolare, nonché ogni altro errore o
irregolarità imputabile all'emittente nella gestione del conto del titolare.
L'emittente è responsabile per gli importi seguenti:
a) l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto,
maggiorato eventualmente degli interessi;
b) la somma necessaria al fine di ripristinare il titolare nella situazione
in cui si trovava prima dello svolgimento dell'operazione non autorizzata.
Qualsiasi altra conseguenza finanziaria, in particolare quelle concernenti
l'entità del danno da risarcire, è a carico dell'emittente secondo il
diritto applicabile al contratto concluso tra l'emittente e il titolare.
L'emittente è responsabile nei confronti del titolare di uno strumento
di moneta elettronica per la perdita dell'ammontare dei fondi caricati
su detto strumento nonché per l'esecuzione inesatta delle operazioni del
titolare, ove la perdita o l'esecuzione inesatta siano imputabili ad un
guasto dello strumento stesso, del terminale/attrezzatura o di qualsiasi
altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un'operazione, purché detto
guasto non sia provocato dal titolare volontariamente.
La raccomandazione termina invitando gli Stati membri ad assicurarsi che
sussistano strumenti adeguati ed efficaci per la soluzione delle controversie
fra titolari ed emittenti.
Concludendo l'intervento si auspica - come da autorevoli voci richiesto
- la predisposizione di un servizio di conciliazione direttamente in rete
per le controversie che sicuramente non mancheranno di presentarsi.
Questo servizio potrebbe essere svolto dalle Camere di commercio che,
sulla scorta della legge n. 580/93, hanno già iniziato una politica di
protezione del consumatore in tal senso.
torna all'indice
|