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12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. IV - trasparenza delle condizioni relative alle operazioni
di Maurizio Tidona, avvocato in Milano

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TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI

La raccomandazione fissa gli "obblighi minimi" a cui bisogna attenersi relativamente alla "trasparenza delle condizioni relative alle operazioni" e quindi alle "informazioni minime" contenute nelle modalità e condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di uno strumento di pagamento elettronico.

Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo rispetto alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico, l'emittente deve difatti comunicare al titolare le modalità e condizioni contrattuali relative all'emissione e all'impiego di detto strumento. Le condizioni devono recare l'indicazione della legge applicabile al contratto.

Le condizioni sono comunicate per iscritto, se opportuno anche per via elettronica (via e-mail o sulla schermata del sito), e sono redatte con espressioni facilmente comprensibili, in una forma leggibile, per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è offerto lo strumento di pagamento.

Le condizioni comprendono almeno quanto segue:

a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese, se del caso, le caratteristiche tecniche delle attrezzature di comunicazione il cui impiego è autorizzato dal titolare, nonché le modalità di tale impiego, compresi gli eventuali limiti finanziari applicati;

b) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di pagamento elettronico sia gli elementi (come un numero d'identificazione personale o un altro codice) che ne consentono l'impiego;

c) se del caso, il termine entro il quale viene effettuato di norma l'addebito o l'accredito sul conto del titolare, compresa la data di valuta, oppure, ove quest'ultimo non abbia alcun conto presso l'emittente, il termine entro il quale di norma verrà emessa la fattura;

d) il tipo di oneri eventualmente imposti al titolare, in particolare i dettagli relativi agli oneri seguenti:

- l'importo di ogni eventuale tariffa iniziale e annua;

- le spese di commissione e gli oneri eventualmente imposti al titolare dall'emittente per particolari categorie di operazioni;

- il tasso d'interesse, comprese le modalità di calcolo, eventualmente applicati;

e) il termine entro il quale un'operazione può essere contestata dal titolare, con l'indicazione delle procedure di ricorso disponibili e delle modalità previste per accedervi.

Se lo strumento di pagamento elettronico può essere impiegato all'estero (al di fuori del paese di emissione/affiliazione) dovranno essere altresì comunicate al titolare le informazioni seguenti:

a) l'indicazione dell'importo di ogni spesa od onere addebitato per le operazioni in valuta estera, compresi, se del caso, i tassi applicati;

b) il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per determinare tale tasso.

Dopo la firma del contratto l'emittente dovrà fornire al titolare (anche con l'invio dell'estratto conto) le informazioni relative alle operazioni effettuate mediante uno strumento di pagamento elettronico. Anche tali informazioni saranno redatte per iscritto, eventualmente anche per via elettronica, in una forma facilmente comprensibile, e comprenderanno almeno quanto segue:

a) un riferimento che consenta al titolare di identificare l'operazione, comprese, se del caso, le informazioni relative all'accettante presso o con il quale si è svolta l'operazione stessa;

b) l'importo dell'operazione addebitato al titolare nella moneta di fatturazione e, se del caso, tale importo in moneta estera;

c) l'importo di ogni eventuale spesa ed onere addebitati per particolari tipi di operazioni.

L'emittente comunicherà inoltre al titolare il tasso di cambio utilizzato per la conversione delle operazioni in valuta estera.

L'emittente di uno strumento di moneta elettronica dovrà offrire al titolare la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni eseguite, nonché il saldo residuale caricato sullo strumento.

La raccomandazione detta esattamente le obbligazioni e responsabilità dei contraenti.

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