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EDITORIALE > Articoli
12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. IV - trasparenza delle condizioni relative alle operazioni
di Maurizio
Tidona, avvocato in Milano
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TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI
La raccomandazione fissa gli "obblighi minimi" a cui bisogna attenersi
relativamente alla "trasparenza delle condizioni relative alle operazioni"
e quindi alle "informazioni minime" contenute nelle modalità e condizioni
contrattuali relative all'emissione e all'impiego di uno strumento di
pagamento elettronico.
Prima della firma del contratto, o comunque con sufficiente anticipo rispetto
alla consegna di uno strumento di pagamento elettronico, l'emittente deve
difatti comunicare al titolare le modalità e condizioni contrattuali relative
all'emissione e all'impiego di detto strumento. Le condizioni devono recare
l'indicazione della legge applicabile al contratto.
Le condizioni sono comunicate per iscritto, se opportuno anche per via
elettronica (via e-mail o sulla schermata del sito), e sono redatte con
espressioni facilmente comprensibili, in una forma leggibile, per lo meno
nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale è offerto
lo strumento di pagamento.
Le condizioni comprendono almeno quanto segue:
a) una descrizione dello strumento di pagamento elettronico, comprese,
se del caso, le caratteristiche tecniche delle attrezzature di comunicazione
il cui impiego è autorizzato dal titolare, nonché le modalità di tale
impiego, compresi gli eventuali limiti finanziari applicati;
b) una descrizione degli obblighi e delle responsabilità rispettivi del
titolare e dell'emittente, comprese le ragionevoli precauzioni che il
titolare deve prendere per tenere al sicuro sia lo strumento di pagamento
elettronico sia gli elementi (come un numero d'identificazione personale
o un altro codice) che ne consentono l'impiego;
c) se del caso, il termine entro il quale viene effettuato di norma l'addebito
o l'accredito sul conto del titolare, compresa la data di valuta, oppure,
ove quest'ultimo non abbia alcun conto presso l'emittente, il termine
entro il quale di norma verrà emessa la fattura;
d) il tipo di oneri eventualmente imposti al titolare, in particolare
i dettagli relativi agli oneri seguenti:
- l'importo di ogni eventuale tariffa iniziale e annua;
- le spese di commissione e gli oneri eventualmente imposti al titolare
dall'emittente per particolari categorie di operazioni;
- il tasso d'interesse, comprese le modalità di calcolo, eventualmente
applicati;
e) il termine entro il quale un'operazione può essere contestata dal titolare,
con l'indicazione delle procedure di ricorso disponibili e delle modalità
previste per accedervi.
Se lo strumento di pagamento elettronico può essere impiegato all'estero
(al di fuori del paese di emissione/affiliazione) dovranno essere altresì
comunicate al titolare le informazioni seguenti:
a) l'indicazione dell'importo di ogni spesa od onere addebitato per le
operazioni in valuta estera, compresi, se del caso, i tassi applicati;
b) il tasso di cambio di riferimento utilizzato per la conversione delle
operazioni in valuta estera, compresa la data presa a base per determinare
tale tasso.
Dopo la firma del contratto l'emittente dovrà fornire al titolare (anche
con l'invio dell'estratto conto) le informazioni relative alle operazioni
effettuate mediante uno strumento di pagamento elettronico. Anche tali
informazioni saranno redatte per iscritto, eventualmente anche per via
elettronica, in una forma facilmente comprensibile, e comprenderanno almeno
quanto segue:
a) un riferimento che consenta al titolare di identificare l'operazione,
comprese, se del caso, le informazioni relative all'accettante presso
o con il quale si è svolta l'operazione stessa;
b) l'importo dell'operazione addebitato al titolare nella moneta di fatturazione
e, se del caso, tale importo in moneta estera;
c) l'importo di ogni eventuale spesa ed onere addebitati per particolari
tipi di operazioni.
L'emittente comunicherà inoltre al titolare il tasso di cambio utilizzato
per la conversione delle operazioni in valuta estera.
L'emittente di uno strumento di moneta elettronica dovrà offrire al titolare
la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni eseguite, nonché
il saldo residuale caricato sullo strumento.
La raccomandazione detta esattamente le obbligazioni e responsabilità
dei contraenti.
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