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12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. III - il campo di applicazione e le definizioni di cui alla raccomandazione 97/489/CE del 30/07/1997
di Maurizio Tidona, avvocato in Milano

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IL CAMPO DI APPLICAZIONE E LE DEFINIZIONI DI CUI ALLA RACCOMANDAZIONE 97/489/CE DEL 30/07/1997

La Raccomandazione n. 489/97 disciplina le operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e d individua gli obblighi e le responsabilità sia del "titolare" che dell'"emittente"

- "Emittente" è colui che, nello svolgimento delle proprie attività, mette a disposizione di un'altra persona uno strumento di pagamento in applicazione di un contratto che abbiano stipulato;

- "Titolare" è colui che detiene uno strumento di pagamento in forza di un contratto concluso con l'emittente.

Con la raccomandazione viene anzitutto definito "strumento di pagamento elettronico" quello che consente al titolare di effettuare le seguenti operazioni:

1) trasferimento di fondi mediante "strumenti di pagamento elettronici" (ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie) che comprendono quelli che consentono l'accesso, anche a distanza, ai conti della clientela;

2) ritiro di denaro contante mediante strumenti di pagamento elettronici e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso l'emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare detti strumenti di pagamento (artt. 1 e 2 della raccomandazione).

I primi - "strumenti di pagamento mediante accesso a distanza" - sono quelli che consentono al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio conto presso un ente, al fine di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario, di norma attraverso l'impiego di un codice di identificazione personale o ogni altra analoga prova di identità. Tale definizione comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, di debito, di debito differito e carte accreditive) e le applicazioni relative alla banca telefonica o a domicilio (art. 2, lett. b) della raccomandazione).

La "moneta elettronica" - anch'essa ricompresa tra i "pagamenti elettronici" - è uno strumento di pagamento ricaricabile che non consenta l'accesso a distanza, sia essa una carta con valore immagazzinato (smart card - borsellino elettronico) o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore (moneta elettronica - digicash), affinché il titolare possa effettuare le operazioni di pagamento elettronico (art. 2 della raccomandazione).

La raccomandazione invece non si applica a:
1. il pagamento per assegno;
2. alla funzione di garanzia svolta da talune carte in relazione al pagamento per assegno.

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