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12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. I - obblighi e diritti nelle transazioni in rete
di Maurizio Tidona, avvocato in Milano

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Le operazioni di "commercio elettronico" in Internet presentano dal punto di vista giuridico problematiche assolutamente specifiche al settore e di certo stimolo intellettuale.


Il carattere transnazionale e multinazionale di Internet - l'assenza di alcuna frontiera se non quella del pensiero - pone difatti problemi di compatibilità tra le diverse normative nazionali e probabilità assolutamente elevate di conflitto tra le stesse.

La struttura "aperta" di Internet - considerata tale perché consente l'accesso ad un numero indefinito e non identificabile a priori di soggetti, residenti in Stati diversi ed in grado di scambiarsi informazioni "sensibili" e di concludere contratti senza alcun supporto cartaceo - pone innumerevoli questioni di ordine giuridico che coinvolgono settori del diritto sino ad oggi assolutamente distanti.

La peculiarità del caso è che - a differenza di ogni altro strumento di commercializzazione - nella rete Internet non è possibile accertare la nazionalità della controparte ma obbligatoriamente vi è l'incognita del quasi certo incontro con legislazioni diverse (anche in forte conflitto) e l'impossibilità pratica di stabilire la "norma" applicabile al caso di specie.

Ipotesi di incompatibilità e di conflitto che - nella attuale situazione ancora di studio teorico ed applicazione sperimentale - troveranno certa regolamentazione con l'affinarsi dei sistemi giuridici, ancora forse impreparati alla dirompente novità telematica.

Impossibilità di regolamentazione non vuol dire certo "assenza" di norme applicabili: le difficoltà riguardano la sola identificazione del regime normativo da applicarsi, il quale consegue alla nazionalità dei soggetti che partecipano all'operazione di "commercio elettronico".

Pertanto l'analisi giuridica sarà impegnata nella ricerca ed individuazione delle regole applicabili in base alle norme di diritto internazionale privato - ed alle Convenzioni internazionali - oltre che, quale aspetto pratico, nel garantire l'effettiva applicazione delle regole così individuate.

E' necessario premettere che la peculiarità dell'utilizzo del mezzo informatico - la rete Internet - al di là della questione del riconoscimento giuridico del documento informatico ai fini della prova del contratto (risolto o risolvibile con i sistemi di "firma digitale" certificata), non comporta in genere modificazioni alla disciplina giuridica vigente, la quale regolamenta sempre i contenuti dell'accordo e l'onere di informazione che fanno capo al fornitore del servizio.

Regole specifiche difatti esistono sia a livello nazionale (per le operazioni ricomprese nell'ambito di applicazione della legge italiana) che a livello comunitario, ove esiste anzi un insieme di norme assai precise che regolamentano i vari aspetti coinvolti, come la tutela degli interessi economici - sempre maggiormente crescenti in Internet - e del diritto alla "privacy" dei soggetti che agiscono tramite Internet, ai quali devono comunque - per un principio di responsabilità del comportamento - essere sempre attribuiti gli effetti delle azioni compiute in rete.

E' necessario quindi definire il "commercio elettronico", che potremo individuare nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprendente attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni.

In generale è indispensabile che in tale attività siano garantite almeno quattro condizioni essenziali: 1) la riservatezza: le transazioni devono avvenire senza che sia possibile - per i soggetti non coinvolti nel processo commerciale - venire a conoscenza dei contenuti delle comunicazioni scambiate tra i corrispondenti; 2) l'autenticità ed identificabilità delle parti: deve essere garantito il reciproco riconoscimento tra gli interlocutori, in modo da autenticare l'origine dei messaggi; 3) la non ripudiabilità delle informazioni: la volontà negoziale delle parti, espressa tramite documento informatico, non deve poter essere disconosciuta e di conseguenza dovrà essere opponibile ai terzi in giudizio, a seguito delle eventuali controversie; 4) l'inalterabilità dei documenti e l'integrità dei dati (il contenuto delle transazioni deve essere pienamente conforme alla volontà delle parti, senza che sia possibile alterare il documento informatico sul quale si fonda lo scambio.

Se una transazione prevede il pagamento in contanti non è necessario difatti che si instauri alcun rapporto di fiducia tra i due interlocutori concentrandosi l'attenzione delle parti contraenti sul solo bene compravenduto. Se invece lo scambio merce-moneta non è contestuale si ravvisa la necessità dell'elemento fiduciario e di "sicurezza" che sarà tutelato attraverso "garanzie" diverse.

Difatti la responsabilità delle dichiarazioni in rete - congiuntamente al problema della sicurezza delle transazioni finanziarie - è oggi considerato, da parte sia degli utenti Internet che delle imprese, il principale ostacolo all'acquisto on-line, dal momento che nessun ente o soggetto controlla - o può controllare - il sistema Internet ed i suoi variabili giocatori.

In difetto di tale elemento fiduciario si è difatti costretti all'utilizzo di strumenti alternativi e storicamente testati quali sicuri: pagamento in contrassegno o bonifici bancari oppure misti, quali la comunicazione a mezzo posta o telefono degli estremi delle carte di pagamento; strumenti che comunque mortificano le potenzialità insite nella rete.

La tendenza è comunque quella di evitare "regole" rigide e di favorire piuttosto una auto-regolamentazione del settore il quale cresce costruendosi le proprie regole.

Da un punto di vista giuridico - e teorico - una questione specifica da risolvere riguarda la qualificazione della moneta elettronica quale strumento in grado di assolvere la stessa efficacia solutoria della moneta legale o bancaria nonché la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro senza l'uso di documentazione cartacea per le necessarie autorizzazioni.

Nessun ostacolo si incontra nel riconoscere l'effetto liberativo al pagamento elettronico: altra questione ben più complessa è invece la sicurezza del pagamento e la ripartizione della responsabilità tra l'emittente ed il titolare.

In Italia un primo riferimento è dato dalla disciplina relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali (d.l. n. 50 del 15.01.1992 in attuazione della direttiva 85/577/Cee), che ricomprende i contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici. Tale normativa si applica ai contratti tra operatore commerciale e consumatore riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

Per avere una nozione di "pagamento informatico" - cioè il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, Pubbliche Amministrazioni e tra queste e soggetti privati - si è invece dovuto attendere il d.p.r. 513 del 10.11.1997 il quale, all'art. 14, ha introdotto la nozione di electronic payments rinviando però in modo assai sintetico alle regole tecniche da emanarsi successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Prescrizioni fondamentali del d.p.r. 513/97 sono il diritto di recesso dal contratto, la validità e opponibilità delle clausole vessatorie e la disciplina delle clausole abusive.

Una area tematica è relativa al trattamento dei dati personali, e mira a bilanciare la libera circolazione dell'informazione e la tutela della riservatezza, diritti personali e autodeterminazione informativa dell'individuo.

In materia di trattazione dei dati personali è poi assai importante l'autoregolamentazione: vi è già una "bozza di Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet" che prevede, fra l'altro, il diritto dell'utente di operare in modalità di "anonimato protetto", pur sempre confermando il principio dell'identificabilità. Tali strumenti di autoregolamentazione si devono peraltro integrare in un quadro normativo che garantisca un nucleo minimo essenziale di protezione inderogabile.

Il decreto di specificazione delle regole tecniche è comunque intervenuto - d.p.c.m. del 08.02.1999 - il quale pur disciplinando puntualmente la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici attraverso la c.d. "firma digitale" non contiene alcun accenno ai pagamenti elettronici.

In campo comunitario la Commissione europea è invece intervenuta con una raccomandazione relativa alle operazioni compiute mediante strumenti di pagamento elettronici, la quale pone particolare attenzione alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti.

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