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EDITORIALE > Articoli
12/09/2000 - I pagamenti elettronici in Internet:
cap. I - obblighi e diritti nelle transazioni in rete
di Maurizio
Tidona, avvocato in Milano
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Le operazioni di "commercio elettronico" in Internet presentano dal punto
di vista giuridico problematiche assolutamente specifiche al settore e
di certo stimolo intellettuale.
Il carattere transnazionale e multinazionale di Internet - l'assenza di
alcuna frontiera se non quella del pensiero - pone difatti problemi di
compatibilità tra le diverse normative nazionali e probabilità assolutamente
elevate di conflitto tra le stesse.
La struttura "aperta" di Internet - considerata tale perché consente l'accesso
ad un numero indefinito e non identificabile a priori di soggetti, residenti
in Stati diversi ed in grado di scambiarsi informazioni "sensibili" e
di concludere contratti senza alcun supporto cartaceo - pone innumerevoli
questioni di ordine giuridico che coinvolgono settori del diritto sino
ad oggi assolutamente distanti.
La peculiarità del caso è che - a differenza di ogni altro strumento di
commercializzazione - nella rete Internet non è possibile accertare la
nazionalità della controparte ma obbligatoriamente vi è l'incognita del
quasi certo incontro con legislazioni diverse (anche in forte conflitto)
e l'impossibilità pratica di stabilire la "norma" applicabile al caso
di specie.
Ipotesi di incompatibilità e di conflitto che - nella attuale situazione
ancora di studio teorico ed applicazione sperimentale - troveranno certa
regolamentazione con l'affinarsi dei sistemi giuridici, ancora forse impreparati
alla dirompente novità telematica.
Impossibilità di regolamentazione non vuol dire certo "assenza" di norme
applicabili: le difficoltà riguardano la sola identificazione del regime
normativo da applicarsi, il quale consegue alla nazionalità dei soggetti
che partecipano all'operazione di "commercio elettronico".
Pertanto l'analisi giuridica sarà impegnata nella ricerca ed individuazione
delle regole applicabili in base alle norme di diritto internazionale
privato - ed alle Convenzioni internazionali - oltre che, quale aspetto
pratico, nel garantire l'effettiva applicazione delle regole così individuate.
E' necessario premettere che la peculiarità dell'utilizzo del mezzo informatico
- la rete Internet - al di là della questione del riconoscimento giuridico
del documento informatico ai fini della prova del contratto (risolto o
risolvibile con i sistemi di "firma digitale" certificata), non comporta
in genere modificazioni alla disciplina giuridica vigente, la quale regolamenta
sempre i contenuti dell'accordo e l'onere di informazione che fanno capo
al fornitore del servizio.
Regole specifiche difatti esistono sia a livello nazionale (per le operazioni
ricomprese nell'ambito di applicazione della legge italiana) che a livello
comunitario, ove esiste anzi un insieme di norme assai precise che regolamentano
i vari aspetti coinvolti, come la tutela degli interessi economici - sempre
maggiormente crescenti in Internet - e del diritto alla "privacy" dei
soggetti che agiscono tramite Internet, ai quali devono comunque - per
un principio di responsabilità del comportamento - essere sempre attribuiti
gli effetti delle azioni compiute in rete.
E' necessario quindi definire il "commercio elettronico", che potremo
individuare nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni
per via elettronica e comprendente attività diverse quali la commercializzazione
di beni e servizi per via elettronica, la distribuzione on-line di contenuti
digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie
e di borsa, gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure
di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni.
In generale è indispensabile che in tale attività siano garantite almeno
quattro condizioni essenziali: 1) la riservatezza: le transazioni devono
avvenire senza che sia possibile - per i soggetti non coinvolti nel processo
commerciale - venire a conoscenza dei contenuti delle comunicazioni scambiate
tra i corrispondenti; 2) l'autenticità ed identificabilità delle parti:
deve essere garantito il reciproco riconoscimento tra gli interlocutori,
in modo da autenticare l'origine dei messaggi; 3) la non ripudiabilità
delle informazioni: la volontà negoziale delle parti, espressa tramite
documento informatico, non deve poter essere disconosciuta e di conseguenza
dovrà essere opponibile ai terzi in giudizio, a seguito delle eventuali
controversie; 4) l'inalterabilità dei documenti e l'integrità dei dati
(il contenuto delle transazioni deve essere pienamente conforme alla volontà
delle parti, senza che sia possibile alterare il documento informatico
sul quale si fonda lo scambio.
Se una transazione prevede il pagamento in contanti non è necessario difatti
che si instauri alcun rapporto di fiducia tra i due interlocutori concentrandosi
l'attenzione delle parti contraenti sul solo bene compravenduto. Se invece
lo scambio merce-moneta non è contestuale si ravvisa la necessità dell'elemento
fiduciario e di "sicurezza" che sarà tutelato attraverso "garanzie" diverse.
Difatti la responsabilità delle dichiarazioni in rete - congiuntamente
al problema della sicurezza delle transazioni finanziarie - è oggi considerato,
da parte sia degli utenti Internet che delle imprese, il principale ostacolo
all'acquisto on-line, dal momento che nessun ente o soggetto controlla
- o può controllare - il sistema Internet ed i suoi variabili giocatori.
In difetto di tale elemento fiduciario si è difatti costretti all'utilizzo
di strumenti alternativi e storicamente testati quali sicuri: pagamento
in contrassegno o bonifici bancari oppure misti, quali la comunicazione
a mezzo posta o telefono degli estremi delle carte di pagamento; strumenti
che comunque mortificano le potenzialità insite nella rete.
La tendenza è comunque quella di evitare "regole" rigide e di favorire
piuttosto una auto-regolamentazione del settore il quale cresce costruendosi
le proprie regole.
Da un punto di vista giuridico - e teorico - una questione specifica da
risolvere riguarda la qualificazione della moneta elettronica quale strumento
in grado di assolvere la stessa efficacia solutoria della moneta legale
o bancaria nonché la possibilità di effettuare trasferimenti di denaro
senza l'uso di documentazione cartacea per le necessarie autorizzazioni.
Nessun ostacolo si incontra nel riconoscere l'effetto liberativo al pagamento
elettronico: altra questione ben più complessa è invece la sicurezza del
pagamento e la ripartizione della responsabilità tra l'emittente ed il
titolare.
In Italia un primo riferimento è dato dalla disciplina relativa ai contratti
negoziati fuori dai locali commerciali (d.l. n. 50 del 15.01.1992 in attuazione
della direttiva 85/577/Cee), che ricomprende i contratti conclusi mediante
l'uso di strumenti informatici e telematici. Tale normativa si applica
ai contratti tra operatore commerciale e consumatore riguardanti la fornitura
di beni o la prestazione di servizi.
Per avere una nozione di "pagamento informatico" - cioè il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra privati, Pubbliche Amministrazioni e tra
queste e soggetti privati - si è invece dovuto attendere il d.p.r. 513
del 10.11.1997 il quale, all'art. 14, ha introdotto la nozione di electronic
payments rinviando però in modo assai sintetico alle regole tecniche da
emanarsi successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Prescrizioni fondamentali del d.p.r. 513/97 sono il diritto di recesso
dal contratto, la validità e opponibilità delle clausole vessatorie e
la disciplina delle clausole abusive.
Una area tematica è relativa al trattamento dei dati personali, e mira
a bilanciare la libera circolazione dell'informazione e la tutela della
riservatezza, diritti personali e autodeterminazione informativa dell'individuo.
In materia di trattazione dei dati personali è poi assai importante l'autoregolamentazione:
vi è già una "bozza di Codice di autoregolamentazione per i servizi Internet"
che prevede, fra l'altro, il diritto dell'utente di operare in modalità
di "anonimato protetto", pur sempre confermando il principio dell'identificabilità.
Tali strumenti di autoregolamentazione si devono peraltro integrare in
un quadro normativo che garantisca un nucleo minimo essenziale di protezione
inderogabile.
Il decreto di specificazione delle regole tecniche è comunque intervenuto
- d.p.c.m. del 08.02.1999 - il quale pur disciplinando puntualmente la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici attraverso
la c.d. "firma digitale" non contiene alcun accenno ai pagamenti elettronici.
In campo comunitario la Commissione europea è invece intervenuta con una
raccomandazione relativa alle operazioni compiute mediante strumenti di
pagamento elettronici, la quale pone particolare attenzione alle relazioni
tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti.
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