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EDITORIALE > Articoli
17/09/2001 - L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA NELLE BANCHE
di Manuel
BUCCARELLA
SERVIZI FINANZIARI
4. Note informative e rendicontazioni periodiche sulle operazioni eseguite
In tema di ricezione di ordini via Internet, la Consob ha più volte (Comunicazione
n. DIN/68690 del 15 settembre 2000 - "Quesito in materia di collocamento
- Obblighi informativi"; Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000
- "Trading on line e regole di comportamento"; Comunicazione n. DI/98063298
del 30 luglio 1998 - "Quesito in materia di ricezione di ordini di negoziazione
di strumenti finanziari via Internet") ribadito che l'obbligo di invio
al cliente della nota informativa di eseguito o della rendicontazione
periodica (artt. 61-62 del Regolam. n. 11522/98) possa essere effettuata
avvalendosi della stessa rete Internet, purchè il cliente possa acquisire
la disponibilità della documentazione su supporto duraturo. Più dettagliatamente,
la stessa Consob (Comunicazione n. DIN/68690 del 15 settembre 2000) ha
asserito che "con riferimento alla possibilità di utilizzare strumenti
alternativi quali l'home banking (…), l'articolo 61 si limita a prevedere
che la nota informativa sia inviata al domicilio dell'investitore senza
prescrivere delle forme particolari di invio, rimettendo, pertanto, alla
discrezionalità organizzativa e procedurale degli intermediari la definizione
delle modalità di trasmissione. Al riguardo si rileva che l'utilizzo di
canali alternativi quali l'home-banking o, più in generale, l'e-mail,
per il cliente che dispone di tali strumenti, rende tecnicamente possibile
la trasmissione al cliente medesimo di una nota contenente tutte le informazioni
richieste dall'articolo 61 del Regolamento Consob n. 11522/98, garantendogli
comunque una chiara e tempestiva informativa. Si sottolinea che l'utilizzo
di tali strumenti deve comunque consentire all'investitore di acquisire
la disponibilità delle informazioni sulle operazioni eseguite su supporto
duraturo, oltre ad essere idoneo a garantire la riservatezza delle comunicazioni
stesse (…). Lo strumento utilizzato deve essere tale da consentire all'intermediario
il rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi
dell' articolo 69 del Regolamento Consob citato e da assicurare la immodificabilità
delle informazioni".
Da quanto sopra consegue che nota informativa e rendicontazione periodica
possono essere inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente all'atto
dell'accensione del servizio di Trading On Line, stante l'equiparazione
de facto, effettuata dalla Consob, dell'indirizzo di posta elettronica
del cliente al domicilio, purchè la banca sia in grado di garantire la
riservatezza delle comunicazioni e l'immodificabilità delle informazioni
contenute nella nota o rendicontazione, oltre all'adozione di procedure
interne che assicurino la conservazione della documentazione inviata all'investitore
in modalità telematica.
5. Collocamenti: obblighi informativi.
Osservazioni analoghe a quelle riportate nel precedente § 4 vanno fatte
in relazione all'adempimento degli obblighi informativi connessi all'esitazione
di operazioni di collocamento, qualora l'intermediario svolgesse funzioni
di collocatore (IPO on line). La nota informativa va inviata entro il
settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione
di collocamento ai soli clienti assegnatari dello strumento finanziario
collocato; tale nota informativa riporta gli elementi identificativi di
un'operazione regolarmente eseguita.
La nota informativa come anche la rendicontazione periodica, possono essere
validamente inviate all'indirizzo di posta elettronica del cliente, purchè
detta modalità di consegna sia espressamente contemplata nei prospetti
informativi (Comun. Consob n. DIN/68690).
6. Comunicazioni di operazioni ineseguite
In caso di operazioni non eseguite, la Consob, sempre nella citata Comunicazione
n. DIN/68690, ha ribadito il concetto che l'esito di operazioni non eseguite
(siano esse connesse ad operazioni di collocamento ovvero a negoziazione
di strumenti finanziari) debba essere comunicato con tempestività al cliente:
" in ossequio al principio generale di diligenza, correttezza e trasparenza,
cui l'intermediario deve uniformare comunque il proprio comportamento,
all'investitore devono essere fornite, senza ritardo, informazioni riguardo
all'esito infruttuoso della operazione posta in essere tramite l'intermediario
medesimo o alla impossibilità di eseguirla. In questo caso, tuttavia,
la disciplina non ha previsto modalità vincolanti attraverso le quali
adempiere a tale obbligo, ma ha rimesso alla discrezionalità dei singoli
intermediari la previsione di strumenti o modalità che siano comunque
in grado di garantire una chiara ed altrettanto tempestiva informativa
alla clientela (…). Tali strumenti o modalità devono essere portati a
conoscenza della clientela stessa da parte dell'intermediario e, al riguardo,
si suggerisce la possibilità di indicarli, in caso di stipula di un contratto
scritto, in apposite previsioni contrattuali".
Da quanto sopra si deduce che, allo stato della normativa vigente, la
banca potrebbe dare comunicazione della mancata esecuzione di un'operazione
o della impossibilità di eseguirla tramite messaggio di posta elettronica,
considerata la rapidità del mezzo (che garantisce, tra l'altro, il requisito
della tempestività della comunicazione dovuta dall'intermediario all'investitore).
L'Organo di Vigilanza richiede che l'adozione di uno strumento di comunicazione
interattiva come il messaggio e-mail sia portata a conoscenza della clientela
da parte dell'intermediario, limitandosi a suggerire, senza imporla, la
possibilità di indicare in apposite previsioni contrattuali quali strumenti
o modalità vengano adottati per la tempestiva comunicazione al cliente
delle singole operazioni ineseguite.
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