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17/09/2001 - L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA NELLE BANCHE
di Manuel BUCCARELLA



SERVIZI FINANZIARI

4. Note informative e rendicontazioni periodiche sulle operazioni eseguite

In tema di ricezione di ordini via Internet, la Consob ha più volte (Comunicazione n. DIN/68690 del 15 settembre 2000 - "Quesito in materia di collocamento - Obblighi informativi"; Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000 - "Trading on line e regole di comportamento"; Comunicazione n. DI/98063298 del 30 luglio 1998 - "Quesito in materia di ricezione di ordini di negoziazione di strumenti finanziari via Internet") ribadito che l'obbligo di invio al cliente della nota informativa di eseguito o della rendicontazione periodica (artt. 61-62 del Regolam. n. 11522/98) possa essere effettuata avvalendosi della stessa rete Internet, purchè il cliente possa acquisire la disponibilità della documentazione su supporto duraturo. Più dettagliatamente, la stessa Consob (Comunicazione n. DIN/68690 del 15 settembre 2000) ha asserito che "con riferimento alla possibilità di utilizzare strumenti alternativi quali l'home banking (…), l'articolo 61 si limita a prevedere che la nota informativa sia inviata al domicilio dell'investitore senza prescrivere delle forme particolari di invio, rimettendo, pertanto, alla discrezionalità organizzativa e procedurale degli intermediari la definizione delle modalità di trasmissione. Al riguardo si rileva che l'utilizzo di canali alternativi quali l'home-banking o, più in generale, l'e-mail, per il cliente che dispone di tali strumenti, rende tecnicamente possibile la trasmissione al cliente medesimo di una nota contenente tutte le informazioni richieste dall'articolo 61 del Regolamento Consob n. 11522/98, garantendogli comunque una chiara e tempestiva informativa. Si sottolinea che l'utilizzo di tali strumenti deve comunque consentire all'investitore di acquisire la disponibilità delle informazioni sulle operazioni eseguite su supporto duraturo, oltre ad essere idoneo a garantire la riservatezza delle comunicazioni stesse (…). Lo strumento utilizzato deve essere tale da consentire all'intermediario il rispetto dell'obbligo di conservazione della documentazione ai sensi dell' articolo 69 del Regolamento Consob citato e da assicurare la immodificabilità delle informazioni".

Da quanto sopra consegue che nota informativa e rendicontazione periodica possono essere inviate all'indirizzo e-mail fornito dal cliente all'atto dell'accensione del servizio di Trading On Line, stante l'equiparazione de facto, effettuata dalla Consob, dell'indirizzo di posta elettronica del cliente al domicilio, purchè la banca sia in grado di garantire la riservatezza delle comunicazioni e l'immodificabilità delle informazioni contenute nella nota o rendicontazione, oltre all'adozione di procedure interne che assicurino la conservazione della documentazione inviata all'investitore in modalità telematica.

5. Collocamenti: obblighi informativi.

Osservazioni analoghe a quelle riportate nel precedente § 4 vanno fatte in relazione all'adempimento degli obblighi informativi connessi all'esitazione di operazioni di collocamento, qualora l'intermediario svolgesse funzioni di collocatore (IPO on line). La nota informativa va inviata entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento ai soli clienti assegnatari dello strumento finanziario collocato; tale nota informativa riporta gli elementi identificativi di un'operazione regolarmente eseguita.

La nota informativa come anche la rendicontazione periodica, possono essere validamente inviate all'indirizzo di posta elettronica del cliente, purchè detta modalità di consegna sia espressamente contemplata nei prospetti informativi (Comun. Consob n. DIN/68690).

6. Comunicazioni di operazioni ineseguite

In caso di operazioni non eseguite, la Consob, sempre nella citata Comunicazione n. DIN/68690, ha ribadito il concetto che l'esito di operazioni non eseguite (siano esse connesse ad operazioni di collocamento ovvero a negoziazione di strumenti finanziari) debba essere comunicato con tempestività al cliente: " in ossequio al principio generale di diligenza, correttezza e trasparenza, cui l'intermediario deve uniformare comunque il proprio comportamento, all'investitore devono essere fornite, senza ritardo, informazioni riguardo all'esito infruttuoso della operazione posta in essere tramite l'intermediario medesimo o alla impossibilità di eseguirla. In questo caso, tuttavia, la disciplina non ha previsto modalità vincolanti attraverso le quali adempiere a tale obbligo, ma ha rimesso alla discrezionalità dei singoli intermediari la previsione di strumenti o modalità che siano comunque in grado di garantire una chiara ed altrettanto tempestiva informativa alla clientela (…). Tali strumenti o modalità devono essere portati a conoscenza della clientela stessa da parte dell'intermediario e, al riguardo, si suggerisce la possibilità di indicarli, in caso di stipula di un contratto scritto, in apposite previsioni contrattuali".

Da quanto sopra si deduce che, allo stato della normativa vigente, la banca potrebbe dare comunicazione della mancata esecuzione di un'operazione o della impossibilità di eseguirla tramite messaggio di posta elettronica, considerata la rapidità del mezzo (che garantisce, tra l'altro, il requisito della tempestività della comunicazione dovuta dall'intermediario all'investitore). L'Organo di Vigilanza richiede che l'adozione di uno strumento di comunicazione interattiva come il messaggio e-mail sia portata a conoscenza della clientela da parte dell'intermediario, limitandosi a suggerire, senza imporla, la possibilità di indicare in apposite previsioni contrattuali quali strumenti o modalità vengano adottati per la tempestiva comunicazione al cliente delle singole operazioni ineseguite.


Editoriale di Manuel BUCCARELLA
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