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17/09/2001 - L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA NELLE BANCHE
di Manuel BUCCARELLA



Il sempre più cospicuo ricorso a strumenti di comunicazione elettronica nella prestazione di servizi bancari e d'investimento, che spinge verso la personalizzazione del rapporto tra intermediario e cliente (one-to-one relationships), fa sorgere alcuni interrogativi circa la possibilità, allo stato della normativa vigente, di inviare, tramite messaggio di posta elettronica, comunicazioni ed informative sulle operazioni eseguite attraverso il canale telematico. E tanto al fine di rendere sempre più realmente virtuale (ci si consenta il gioco di parole) l'interazione tra prestatore del servizio di Internet Banking e Trading On Line e suo fruitore; ciò nella duplice ottica di una riduzione dei costi che l'impresa creditizia sostiene nella prestazione dei servizi alla clientela (notevolmente ridimensionati dal ricorso alla Rete), nonchè di una maggiore celerità e tempestività nell'esecuzione degli stessi, a tutto vantaggio della soddisfazione del cliente bancario. La risposta a tali interrogativi è diversamente articolata, in ragione delle differenti normative applicabili ai servizi normalmente offerti in via telematica da un istituto di credito (servizi bancari, da un lato, servizi di investimento o finanziari, dall'altro). Pur con qualche dubbio, la normativa allo stato vigente offre confortanti possibilità all'invio tramite messaggio e-mail delle esitazioni delle operazioni eseguite, una volta impartite dal cliente tramite il sito internet dell'istituto di credito.



SERVIZI BANCARI (<< clicca qui)


1. Operazioni e servizi specificatamente previsti nel contratto di prestazione di servizi bancari



2. Operazioni e servizi non specificatamente previsti nel contratto


3. Invio estratti-conto




SERVIZI FINANZIARI (<< clicca qui)


4. Note informative e rendicontazioni periodiche sulle operazioni eseguite


5. Collocamenti: obblighi informativi.


6. Comunicazioni di operazioni ineseguite



Editoriale di Manuel BUCCARELLA
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