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EDITORIALE > Articoli
17/09/2001 - L'USO DELLA POSTA ELETTRONICA NELLE BANCHE
di Manuel
BUCCARELLA
Il sempre più cospicuo ricorso a strumenti di comunicazione elettronica
nella prestazione di servizi bancari e d'investimento, che spinge verso
la personalizzazione del rapporto tra intermediario e cliente (one-to-one
relationships), fa sorgere alcuni interrogativi circa la possibilità,
allo stato della normativa vigente, di inviare, tramite messaggio di posta
elettronica, comunicazioni ed informative sulle operazioni eseguite attraverso
il canale telematico. E tanto al fine di rendere sempre più realmente
virtuale (ci si consenta il gioco di parole) l'interazione tra prestatore
del servizio di Internet Banking e Trading On Line e suo fruitore; ciò
nella duplice ottica di una riduzione dei costi che l'impresa creditizia
sostiene nella prestazione dei servizi alla clientela (notevolmente ridimensionati
dal ricorso alla Rete), nonchè di una maggiore celerità e tempestività
nell'esecuzione degli stessi, a tutto vantaggio della soddisfazione del
cliente bancario. La risposta a tali interrogativi è diversamente articolata,
in ragione delle differenti normative applicabili ai servizi normalmente
offerti in via telematica da un istituto di credito (servizi bancari,
da un lato, servizi di investimento o finanziari, dall'altro). Pur con
qualche dubbio, la normativa allo stato vigente offre confortanti possibilità
all'invio tramite messaggio e-mail delle esitazioni delle operazioni eseguite,
una volta impartite dal cliente tramite il sito internet dell'istituto
di credito.
SERVIZI BANCARI (<<
clicca qui)
1. Operazioni e servizi specificatamente previsti nel contratto di prestazione
di servizi bancari
2. Operazioni e servizi non specificatamente previsti
nel contratto
3. Invio estratti-conto
SERVIZI FINANZIARI (<<
clicca qui)
4. Note informative e rendicontazioni periodiche
sulle operazioni eseguite
5. Collocamenti: obblighi informativi.
6. Comunicazioni di operazioni ineseguite
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