LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
7. LA TUTELA DEL CONSUMATORE
(la sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000)
Vi è il rischio che la sentenza della Corte Costituzionale non
risolva definitivamente le problematiche sottese, posto che è
ipotizzabile l'emissione da parte del Governo di un nuovo decreto
salvabanche. Ma se ciò accadrà, dovrà avvenire necessariamente
con contenuti del tutto nuovi e diversi da quelli che erano previsti
dal d.lgs. 342/99. Questo anche alla luce della
sentenza del
Tribunale di Roma 21 gennaio 2000 ,
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la quale ha ricondotto le clausole anatocistiche tra le clausole
vessatorie ai sensi ex artt. 1469 bis e segg. e come tali inefficaci.
La vessatorietà è argomentata nello squilibrio che la diversità,
non negoziata dalle parti, dei termini di chiusura del conto (trimestrale
per i conti debitori ed annuali per quelli creditori) determina
nei confronti del cliente uno squilibrio rilevante ex art. 1469
bis c.c. destinato ad aggravarsi per effetto della maggiore crescita
che nel tempo subisce il debito per interesse del consumatore
rispetto a quello della banca.
In definitiva, ai clienti delle banche, dopo la sentenza della
Corte Costituzionale, è stato restituito il diritto a pretendere
il rimborso delle somme pagate indebitamente alle banche sino
al 22 aprile 2000, sulla base delle illegittime clausole contrattuali
anatocistiche inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente
al d.lgs. 342/99. Ma alle richieste di restituzione, le banche
si sono opposte sulla base di varie argomentazioni, quali quella
secondo cui la Consulta ha censurato esclusivamente lo strumento
legislativo utilizzato per l'introduzione di tale nuova norma,
ma non ha affrontato la questione relativa alla validità delle
clausole sulla capitalizzazione che quindi sono perfettamente
valide, ovvero quella secondo cui i clienti hanno, con il pagamento
eseguito in attuazione delle clausole anatocistiche, adempiuto
ad un'obbligazione naturale.
Le stesse associazioni dei consumatori consigliano prima di avviare
azioni legali lunghe e costose di attendere l'evoluzione del problema
per due ordini di motivi:
a) la incostituzionalità è basata su un vizio di forma (eccesso
di delega); questo non esclude che non possa seguire un ulteriore
intervento del Governo e del Parlamento data la rilevanza finanziaria
problema;
b) il ricorso presuppone una stima delle somme da richiedere e
questo è possibile o con la richiesta di un estratto conto decennale
alla banca (servizio non gratuito) o attraverso il calcolo di
un esperto, avendo a disposizione tutti gli estratti conto degli
ultimi 10 anni.
Un ultimo cenno merita la recente sentenza non definitiva del
Tribunale di Taranto depositata in data
15 maggio 2001.
Il giudice, sulla base del fatto che la determinazione degli interessi
è stata contrattualmente rimessa alle "condizioni praticate usualmente
dalle aziende di credito sulla piazza", afferma che "non esistono
(e neppure la banca è in grado di indicarli) elementi sicuri per
[una] quantificazione, in quanto le condizioni ed i tassi di interesse
applicati dai diversi istituti della piazza sono variabili in
funzione di plurimi elementi (la posizione economica della clientela,
la strategia di penetrazione dell'istituto, ecc.), cosi da non
potere costituire indice sicuro. Tale elemento del contratto si
presenta quindi indeterminabile, con la conseguenza che la relativa
clausola è nulla, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., e che
alla specie va applicato il tasso legale, in ossequio al disposto
ex art. 1284, co. 2, c.c.."
Riprendendo la sentenza della Cassazione n. 2374/99, il Tribunale
di Taranto considera dunque gli usi bancari sull'anatocismo come
usi negoziali e non normativi, e pertanto dichiara la
nullità
della relativa clausola.
La rapida trattazione delle maggiori problematiche sottese all'anatocismo,
partendo dalla disciplina codicistica per approdare al dibattito
giurisprudenziale ed agli interventi del legislatore, lascia ancora
aperte numerose incertezze. E' pertanto auspicabile una presa
di posizione chiara e collaborativa delle parti interessate -
da un lato banche e consumatori, dall'altro legislatore e giudice
- volta a delineare condizioni e confini per la validità di questo
delicato istituto giuridico.
03/01/2002
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Note:
3 - pubblicata in Banca, borsa e titoli di credito,
2000, II, 207