BANCALEX - Usura ed anatocismo



LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.


7. LA TUTELA DEL CONSUMATORE
(la sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000)

Vi è il rischio che la sentenza della Corte Costituzionale non risolva definitivamente le problematiche sottese, posto che è ipotizzabile l'emissione da parte del Governo di un nuovo decreto salvabanche. Ma se ciò accadrà, dovrà avvenire necessariamente con contenuti del tutto nuovi e diversi da quelli che erano previsti dal d.lgs. 342/99. Questo anche alla luce della sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000 ,3 la quale ha ricondotto le clausole anatocistiche tra le clausole vessatorie ai sensi ex artt. 1469 bis e segg. e come tali inefficaci. La vessatorietà è argomentata nello squilibrio che la diversità, non negoziata dalle parti, dei termini di chiusura del conto (trimestrale per i conti debitori ed annuali per quelli creditori) determina nei confronti del cliente uno squilibrio rilevante ex art. 1469 bis c.c. destinato ad aggravarsi per effetto della maggiore crescita che nel tempo subisce il debito per interesse del consumatore rispetto a quello della banca.

In definitiva, ai clienti delle banche, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, è stato restituito il diritto a pretendere il rimborso delle somme pagate indebitamente alle banche sino al 22 aprile 2000, sulla base delle illegittime clausole contrattuali anatocistiche inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente al d.lgs. 342/99. Ma alle richieste di restituzione, le banche si sono opposte sulla base di varie argomentazioni, quali quella secondo cui la Consulta ha censurato esclusivamente lo strumento legislativo utilizzato per l'introduzione di tale nuova norma, ma non ha affrontato la questione relativa alla validità delle clausole sulla capitalizzazione che quindi sono perfettamente valide, ovvero quella secondo cui i clienti hanno, con il pagamento eseguito in attuazione delle clausole anatocistiche, adempiuto ad un'obbligazione naturale.

Le stesse associazioni dei consumatori consigliano prima di avviare azioni legali lunghe e costose di attendere l'evoluzione del problema per due ordini di motivi:
a) la incostituzionalità è basata su un vizio di forma (eccesso di delega); questo non esclude che non possa seguire un ulteriore intervento del Governo e del Parlamento data la rilevanza finanziaria problema;
b) il ricorso presuppone una stima delle somme da richiedere e questo è possibile o con la richiesta di un estratto conto decennale alla banca (servizio non gratuito) o attraverso il calcolo di un esperto, avendo a disposizione tutti gli estratti conto degli ultimi 10 anni.

Un ultimo cenno merita la recente sentenza non definitiva del Tribunale di Taranto depositata in data 15 maggio 2001. Il giudice, sulla base del fatto che la determinazione degli interessi è stata contrattualmente rimessa alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza", afferma che "non esistono (e neppure la banca è in grado di indicarli) elementi sicuri per [una] quantificazione, in quanto le condizioni ed i tassi di interesse applicati dai diversi istituti della piazza sono variabili in funzione di plurimi elementi (la posizione economica della clientela, la strategia di penetrazione dell'istituto, ecc.), cosi da non potere costituire indice sicuro. Tale elemento del contratto si presenta quindi indeterminabile, con la conseguenza che la relativa clausola è nulla, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., e che alla specie va applicato il tasso legale, in ossequio al disposto ex art. 1284, co. 2, c.c.."

Riprendendo la sentenza della Cassazione n. 2374/99, il Tribunale di Taranto considera dunque gli usi bancari sull'anatocismo come usi negoziali e non normativi, e pertanto dichiara la nullità della relativa clausola.

La rapida trattazione delle maggiori problematiche sottese all'anatocismo, partendo dalla disciplina codicistica per approdare al dibattito giurisprudenziale ed agli interventi del legislatore, lascia ancora aperte numerose incertezze. E' pertanto auspicabile una presa di posizione chiara e collaborativa delle parti interessate - da un lato banche e consumatori, dall'altro legislatore e giudice - volta a delineare condizioni e confini per la validità di questo delicato istituto giuridico.


03/01/2002

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Note:
3 - pubblicata in Banca, borsa e titoli di credito, 2000, II, 207

 
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