LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
6. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 425/2000
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425 pubblicata il
17 ottobre 2000, ha definitivamente sancito l'illegittimità costituzionale
dell'art. 25 del d.lgs. 342/99. In particolare, delle questioni
sollevate dai giudici di merito l'attenzione della Corte si è
focalizzata sull'art. 76 Cost.
L'art. 25 stabilisce, infatti, con una formula sanatoria ("sono
validi ed efficaci"), un'indiscriminata validità temporanea delle
clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati
anteriormente all'entrata in vigore della deliberazione CICR.
Così disponendo si è rotta ogni continuità logica con la legge
delega 128/98, per la quale "è certamente da escludersi che legittimi
una disciplina retroattiva e genericamente validante […]
1
". Non essendo stati rispettati i principi e criteri direttivi
ex art. 76 Cost. la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale
dell'art. 25 "nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti
la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute
nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (delibera
entrata in vigore il 22 aprile 2000) siano valide ed efficaci
fino a tale data, e che, dopo di essa, debbono essere adeguate
- a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al
disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi
ivi previsti"
2 ".
Pur essendo stati assorbiti nella sentenza gli altri profili di
illegittimità, la Consulta ha definitivamente annullato con efficacia
ex tunc l'art. 25 risolvendo ogni problema di interpretazione
e riconducendo la fattispecie dell'anatocismo al dettato dell'art.
1283 c.c.
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7. LA TUTELA DEL
CONSUMATORE
(la sentenza del Tribunale di Roma 21 gennaio 2000)
Note:
1 - cfr. pag. 16 della sentenza
2 - cfr. pag. 2 della sentenza