LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
5. I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25
L'art. 25 del d. lgs. 342/99 ha avuto una breve vita: con le rispettive
ordinanze il Tribunale di Benevento, di Lecce, di Brindisi, di
Bari e di Civitavecchia hanno sollevato questioni di legittimità
costituzionale.
Numerose sono le prospettate violazioni:
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art. 3 Cost.: è evidente una discriminazione tra soggetti
che stipulano contratti antecedentemente o successivamente alla
delibera CICR del 22 aprile 2000. Ai primi, infatti, per un criterio
meramente temporale si continuano ad applicare le clausole relative
alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Vi è un ulteriore profilo soggettivo dell'art. 25 che viola il
principio di uguaglianza: gli istituti di credito continuano infatti
ad essere tutelati oltremodo perché la par condicio tra banca
e cliente per le modalità di calcolo degli interessi vale solo
per i contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000. Va inoltre ricordato
che il prospettato riequilibrio delle posizioni contrattuali non
opera automaticamente ma sono le banche che devono prendere l'iniziativa
di uniformarsi alla delibera CICR, con la conseguenza che in caso
contrario le clausole difformi saranno sì inefficaci, ma tale
inefficacia non opererà ipso iure, bensì dovrà essere fatta valere
dal cliente interessato.
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art. 24 Cost.: la violazione del principio di uguaglianza
sostanziale ex art. 3 Cost. si riflette sul piano giudiziale con
la lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Infatti alla
stregua del meccanismo previsto dal d.lgs. 342/99 non è più possibile
agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente
versate alle banche fino al 22 aprile 2000.
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art. 76 Cost.: è canone di ordine generale quello per
cui l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Nella fattispecie,
la legge delega in questione è la n. 128/98 la quale stabilisce
che il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno […] disposizioni
integrative e correttive del TUB. Si è, quindi, di fronte ad un
eccesso di delega: anzitutto perché la potestà legislativa
delegata è stata esercitata oltre il termine perentorio previsto,
ma anche perché il Governo ha a sua volta sub delegato il CICR
a disciplinare le modalità ed i criteri per il conteggio degli
interessi, possibilità esclusa dalla legge delega.
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art. 77 Cost.: di riflesso anche questo articolo viene
violato dall'art. 25 perché il Governo ha di fatto esercitato
la funzione legislativa senza la delegazione delle Camere.
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6. LA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 425/2000