BANCALEX - Usura ed anatocismo



LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.


5. I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25

L'art. 25 del d. lgs. 342/99 ha avuto una breve vita: con le rispettive ordinanze il Tribunale di Benevento, di Lecce, di Brindisi, di Bari e di Civitavecchia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.

Numerose sono le prospettate violazioni:

- art. 3 Cost.: è evidente una discriminazione tra soggetti che stipulano contratti antecedentemente o successivamente alla delibera CICR del 22 aprile 2000. Ai primi, infatti, per un criterio meramente temporale si continuano ad applicare le clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Vi è un ulteriore profilo soggettivo dell'art. 25 che viola il principio di uguaglianza: gli istituti di credito continuano infatti ad essere tutelati oltremodo perché la par condicio tra banca e cliente per le modalità di calcolo degli interessi vale solo per i contratti stipulati dopo il 22 aprile 2000. Va inoltre ricordato che il prospettato riequilibrio delle posizioni contrattuali non opera automaticamente ma sono le banche che devono prendere l'iniziativa di uniformarsi alla delibera CICR, con la conseguenza che in caso contrario le clausole difformi saranno sì inefficaci, ma tale inefficacia non opererà ipso iure, bensì dovrà essere fatta valere dal cliente interessato.
- art. 24 Cost.: la violazione del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. si riflette sul piano giudiziale con la lesione del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. Infatti alla stregua del meccanismo previsto dal d.lgs. 342/99 non è più possibile agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alle banche fino al 22 aprile 2000.
- art. 76 Cost.: è canone di ordine generale quello per cui l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Nella fattispecie, la legge delega in questione è la n. 128/98 la quale stabilisce che il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno […] disposizioni integrative e correttive del TUB. Si è, quindi, di fronte ad un eccesso di delega: anzitutto perché la potestà legislativa delegata è stata esercitata oltre il termine perentorio previsto, ma anche perché il Governo ha a sua volta sub delegato il CICR a disciplinare le modalità ed i criteri per il conteggio degli interessi, possibilità esclusa dalla legge delega.
- art. 77 Cost.: di riflesso anche questo articolo viene violato dall'art. 25 perché il Governo ha di fatto esercitato la funzione legislativa senza la delegazione delle Camere.


>>> 6. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 425/2000

 
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