LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
4. L'ART. 25 DEL D.LGS. 342/99
Per dare un'idea degli effetti che avrebbe potuto avere la sentenza
della Cassazione sono sufficienti alcuni numeri: l'eventuale recupero
delle somme indebitamente percepite dalle banche, maggiorate di
interessi legali e rivalutazioni monetarie si aggira intorno ai
40 miliardi di euro.
Al fine di evitare tali effetti devastanti per gli istituti di
credito, il Governo, in attuazione di una legge delega del 1998
(la legge 24 aprile 1998 n. 128) che consentiva all'Esecutivo
di apportare disposizioni integrative e correttive nel Testo Unico
Bancario in vigore (il D.lgs. 385/1993) nel rispetto dei principi
e criteri direttivi già fissati con la legge delega 142/1992,
ha emanato il d.lgs. 342/99, che all'art. 25 reca modalità di
calcolo degli interessi.
L'obiettivo politico era quello di ripristinare la situazione
antecedente alla sentenza della Cassazione onde evitare il rischio
di azioni giudiziarie dirette alla restituzione delle somme illegittimamente
corrisposte.
Il
secondo comma dell'art. 25 - inserito all'art. 120 del
TUB - afferma che il CICR stabilisce modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo
in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata
nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio
degli interessi sia debitori sia creditori. Le banche sono quindi
tenute,
per il futuro, a calcolare gli interessi attivi
e passivi con la stessa periodicità. In altre parole se si ritiene
applicabile l'anatocismo, questo deve essere a vantaggio anche
del cliente creditore.
Si legge, peraltro, nel terzo comma del suindicato articolo che
le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi
maturati, contenute nei
contratti stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma
2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono
essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà
altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di
adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia
può essere fatta valere solo dal cliente.
Il Governo, sostenendo la validità ex lege delle clausole relative
ai vecchi rapporti contrattuali, ha disposto una vera e propria
inversione rispetto all'orientamento seguito dalla Cassazione,
oltre che un'abrogazione tacita dell'art. 1283 c.c.
Il 22 aprile 2000 viene emanata la delibera CICR di cui al citato
art. 25, per cui il terzo comma ha permesso alle banche di salvare
retroattivamente fino a detta data la prassi (negoziale) del calcolo
trimestrale degli interessi a debito.
Come si vede, quindi, l'intervento legislativo non ha risolto,
semmai ha aggravato la problematica sottesa alla fattispecie giuridica
dell'anatocismo, a causa dell'incompleta ed errata formulazione
delle norme.
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5. I PROFILI DI
ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25