BANCALEX - Usura ed anatocismo



LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.


4. L'ART. 25 DEL D.LGS. 342/99

Per dare un'idea degli effetti che avrebbe potuto avere la sentenza della Cassazione sono sufficienti alcuni numeri: l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite dalle banche, maggiorate di interessi legali e rivalutazioni monetarie si aggira intorno ai 40 miliardi di euro.

Al fine di evitare tali effetti devastanti per gli istituti di credito, il Governo, in attuazione di una legge delega del 1998 (la legge 24 aprile 1998 n. 128) che consentiva all'Esecutivo di apportare disposizioni integrative e correttive nel Testo Unico Bancario in vigore (il D.lgs. 385/1993) nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati con la legge delega 142/1992, ha emanato il d.lgs. 342/99, che all'art. 25 reca modalità di calcolo degli interessi.

L'obiettivo politico era quello di ripristinare la situazione antecedente alla sentenza della Cassazione onde evitare il rischio di azioni giudiziarie dirette alla restituzione delle somme illegittimamente corrisposte.

Il secondo comma dell'art. 25 - inserito all'art. 120 del TUB - afferma che il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le banche sono quindi tenute, per il futuro, a calcolare gli interessi attivi e passivi con la stessa periodicità. In altre parole se si ritiene applicabile l'anatocismo, questo deve essere a vantaggio anche del cliente creditore.

Si legge, peraltro, nel terzo comma del suindicato articolo che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente.

Il Governo, sostenendo la validità ex lege delle clausole relative ai vecchi rapporti contrattuali, ha disposto una vera e propria inversione rispetto all'orientamento seguito dalla Cassazione, oltre che un'abrogazione tacita dell'art. 1283 c.c.

Il 22 aprile 2000 viene emanata la delibera CICR di cui al citato art. 25, per cui il terzo comma ha permesso alle banche di salvare retroattivamente fino a detta data la prassi (negoziale) del calcolo trimestrale degli interessi a debito.

Come si vede, quindi, l'intervento legislativo non ha risolto, semmai ha aggravato la problematica sottesa alla fattispecie giuridica dell'anatocismo, a causa dell'incompleta ed errata formulazione delle norme.


>>> 5. I PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 25

 
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