LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
3. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2374/99
La sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999 n. 2374
ha segnato un radicale cambiamento nella posizione giurisprudenziale
sull'anatocismo. Per citare le parole della stessa Suprema Corte:
"il tradizionale orientamento [sull'interpretazione dell'art 1283
c.c.] deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate
da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito,
in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai
limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare
più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile
dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione."
La Cassazione ha, quindi, declassato gli usi bancari da normativi
a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto:
la consuetudine, definita dal brocardo opinio iuris atque necessitatis,
è costituita di due elementi: quello oggettivo, consistente nella
ripetizione di un determinato comportamento da parte dei consociati
per lungo tempo; e quello soggettivo, consistente nella convinzione
o sentimento che tale comportamento sia giuridicamente vincolante.
Nella fattispecie in questione manca, secondo la sentenza n. 2374/99,
proprio l'elemento soggettivo, nel senso che i clienti delle banche
non hanno avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla
regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,
quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta
norma consuetudinaria. L'anatocismo nei fatti è stato imposto
dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.
Vi è pertanto - secondo l'interpretazione della Cassazione - violazione
palese del divieto di cui all'art. 1283 c.c.: mancando gli usi
- non sono sufficienti gli usi contrattuali - non sarebbero integrati
i requisiti di legge di ammissibilità dell'anatocismo.
Prosegue la sentenza: "gli interessi scaduti non possono produrre
altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto
dagli Istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi
il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge.
E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel
contratto e fatta sottoscrivere al cliente".
E' stato inoltre osservato che una somma di denaro concessa a
mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in 20 anni mentre con
la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia
in soli 14 anni.
Si consideri poi che la contabilizzazione trimestrale comporta
l'addebito al cliente di tutte le spese amministrative di chiusura
conto, che vanno ad aggiungersi al debito effettivo per interessi:
interessi e spese quattro volte l'anno.
Dalle statuizioni della Corte Suprema è quindi derivata come automatica
conseguenza la legittimazione dell'utenza degli istituti di credito
ad agire contro i medesimi per il ricalcolo delle somme indebitamente
percepite negli ultimi dieci anni (termine di prescrizione per
le obbligazioni contrattuali).
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4. L'ART. 25 DEL
D.LGS. 342/99