BANCALEX - Usura ed anatocismo



LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.


3. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2374/99

La sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999 n. 2374 ha segnato un radicale cambiamento nella posizione giurisprudenziale sull'anatocismo. Per citare le parole della stessa Suprema Corte: "il tradizionale orientamento [sull'interpretazione dell'art 1283 c.c.] deve essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione."

La Cassazione ha, quindi, declassato gli usi bancari da normativi a negoziali, richiamando nozioni di teoria generale del diritto: la consuetudine, definita dal brocardo opinio iuris atque necessitatis, è costituita di due elementi: quello oggettivo, consistente nella ripetizione di un determinato comportamento da parte dei consociati per lungo tempo; e quello soggettivo, consistente nella convinzione o sentimento che tale comportamento sia giuridicamente vincolante. Nella fattispecie in questione manca, secondo la sentenza n. 2374/99, proprio l'elemento soggettivo, nel senso che i clienti delle banche non hanno avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, quindi essi non hanno partecipato alla formazione di questa presunta norma consuetudinaria. L'anatocismo nei fatti è stato imposto dalle banche con una accettazione passiva da parte della clientela.

Vi è pertanto - secondo l'interpretazione della Cassazione - violazione palese del divieto di cui all'art. 1283 c.c.: mancando gli usi - non sono sufficienti gli usi contrattuali - non sarebbero integrati i requisiti di legge di ammissibilità dell'anatocismo.

Prosegue la sentenza: "gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli Istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il c.d. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente".

E' stato inoltre osservato che una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in 20 anni mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in soli 14 anni.

Si consideri poi che la contabilizzazione trimestrale comporta l'addebito al cliente di tutte le spese amministrative di chiusura conto, che vanno ad aggiungersi al debito effettivo per interessi: interessi e spese quattro volte l'anno.

Dalle statuizioni della Corte Suprema è quindi derivata come automatica conseguenza la legittimazione dell'utenza degli istituti di credito ad agire contro i medesimi per il ricalcolo delle somme indebitamente percepite negli ultimi dieci anni (termine di prescrizione per le obbligazioni contrattuali).


>>> 4. L'ART. 25 DEL D.LGS. 342/99

 
Invia un messaggio ad Alex Oliverio