LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.
2. L'ART. 1283 c.c.
La disciplina di riferimento è individuata dall'art. 1283 c.c.
il quale stabilisce che in mancanza di usi contrari, - ed in presenza
di un debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti
possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria
o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e
sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Questa norma pone prima facie un divieto dell'anatocismo, ma in
realtà essa è stata interpretata diversamente dalle banche ed
in sede di contenzioso dalla giurisprudenza. Infatti gli istituti
di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell'ABI, hanno
previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi
a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre
e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.
Quando in un contratto una parte è più forte dell'altra è normale
che essa imponga le condizioni contrattuali a sé più favorevoli,
alle quali il contraente debole non può far altro che aderire.
Pertanto, se dal punto di vista empirico non deve essere stato
difficile per le banche far accettare ai clienti la clausola sulla
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, d'altra
parte vi deve essere stata un'operazione ermeneutica che abbia
consentito alle banche di eludere l'art. 1283 c.c.
Quest'ultima norma disciplina la materia dell'anatocismo in mancanza
di usi contrari. Ciò vuol dire che eventuali usi possono derogare
a questa norma imperativa, rendendo possibile la capitalizzazione
sugli interessi. La banche hanno, quindi, elevato i loro usi in
materia a rango di usi normativi. Tale ragionamento è stato avallato
dalla Corte di Cassazione, che in diverse pronunce aveva affermato
che "… nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e
clienti, l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti
della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere
ad un precetto di diritto, presentando i caratteri di obiettività,
costanza, generalità, e durata ed il carattere subiettivo della
opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria
vincolante gli interessati..." (Cass. 4920/87 e 12675/98).
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3. LA SENTENZA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2374/99