BANCALEX - Usura ed anatocismo



LE VICENDE STORICHE DELL'ANATOCISMO
di Alessandro Oliverio e A.P.


2. L'ART. 1283 c.c.

La disciplina di riferimento è individuata dall'art. 1283 c.c. il quale stabilisce che in mancanza di usi contrari, - ed in presenza di un debito di valuta e non di valore - gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

Questa norma pone prima facie un divieto dell'anatocismo, ma in realtà essa è stata interpretata diversamente dalle banche ed in sede di contenzioso dalla giurisprudenza. Infatti gli istituti di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell'ABI, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.

Quando in un contratto una parte è più forte dell'altra è normale che essa imponga le condizioni contrattuali a sé più favorevoli, alle quali il contraente debole non può far altro che aderire. Pertanto, se dal punto di vista empirico non deve essere stato difficile per le banche far accettare ai clienti la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, d'altra parte vi deve essere stata un'operazione ermeneutica che abbia consentito alle banche di eludere l'art. 1283 c.c.

Quest'ultima norma disciplina la materia dell'anatocismo in mancanza di usi contrari. Ciò vuol dire che eventuali usi possono derogare a questa norma imperativa, rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. La banche hanno, quindi, elevato i loro usi in materia a rango di usi normativi. Tale ragionamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione, che in diverse pronunce aveva affermato che "… nell'ambito delle operazioni tra istituti di credito e clienti, l'anatocismo trova generale applicazione attraverso comportamenti della generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, presentando i caratteri di obiettività, costanza, generalità, e durata ed il carattere subiettivo della opinio iuris che contrassegnano la norma giuridica consuetudinaria vincolante gli interessati..." (Cass. 4920/87 e 12675/98).


>>> 3. LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 2374/99


 
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