WHITE PAPER
La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui
usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)
3. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Consulta ha giudicato costituzionalmente legittimo l'art.
1, comma 1 del decreto salva banche e della relativa legge
di conversione perché la nroma nel precisare che le sanzioni
penali e civili ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. trovano applicazione
con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente
usurari, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione
chiara e lineare delle suddette norme codicistiche,
come modificate dalla legge n. 108/96, che non è soltanto pienamente
compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma
è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza.
La Corte, quindi, non è intervenuta direttamente sulla questione
del tempus commissi delicti, se questo debba essere considerato
la conclusione del contratto ovvero la riscossione del capitale
e degli interessi, ma ha ugualmente avallato la posizione del
Governo. Inoltre, si legge nella sentenza, è erroneo ritenere
che l'interpretazione autentica sia legittima solo in presenza
di un contrasto di giurisprudenza o di incertezza nell'applicazione
del diritto. Il legislatore può, quindi, adottare norme che
precisino il significato di precedenti disposizioni legislative
anche al fine di imporre l'interpretazione che egli ritenga
corretta a condizione solo che l'interpretazione non collida
con il generale principio di ragionevolezza (Cfr., da ultimo,
le sentenze nn. 229/1999 e 525/2000).
È stato, invece, ritenuto parzialmente illegittimo l'art.
1, comma 2 nella parte in cui prevede che il tasso di sostituzione
si applichi alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001. Il differimento dell'operatività del tasso di sostituzione
si rivela, infatti, privo di ragionevolezza, così da porsi in
contrasto con l'art. 3 Cost. Nella norma in questione è stata
inserita una specifica e puntuale indicazione delle ragioni
dell'intervento d'urgenza del Governo sui contratti a mutuo
fisso in corso. Ragioni incentrate sulla constatazione "dell'eccezionale
caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia
nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale" .
La norma risulta, dunque, dettata dall'urgente necessità di
ricondurre ad equità in maniera generalizzata i contratti di
mutuo a tasso fisso. In relazione a siffatta ratio, se non può
certo ritenersi costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva
della norma censurata, risulta manifestamente irragionevole
la scelta di differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente
scopo di escludere che la norma possa trovare applicazione anche
riguardo alle rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno
di entrata in vigore del decreto legge, ed il 2 gennaio 2001.
In tal modo, il legislatore, anziché eliminare, ha finito per
protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza nel
periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e,
quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
1, comma 2 del decreto legge 394/2000 convertito, con modificazioni,
in legge 24/2001, nella parte in cui dispone che la sostituzione
prevista nello stesso comma si applichi alle rate che scadono
successivamente al 2 gennaio 2001 piuttosto che a quelle con
scadenza dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto
legge.
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