BANCALEX - Usura ed anatocismo




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La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)


3. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Consulta ha giudicato costituzionalmente legittimo l'art. 1, comma 1 del decreto salva banche e della relativa legge di conversione perché la nroma nel precisare che le sanzioni penali e civili ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurari, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108/96, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza. La Corte, quindi, non è intervenuta direttamente sulla questione del tempus commissi delicti, se questo debba essere considerato la conclusione del contratto ovvero la riscossione del capitale e degli interessi, ma ha ugualmente avallato la posizione del Governo. Inoltre, si legge nella sentenza, è erroneo ritenere che l'interpretazione autentica sia legittima solo in presenza di un contrasto di giurisprudenza o di incertezza nell'applicazione del diritto. Il legislatore può, quindi, adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative anche al fine di imporre l'interpretazione che egli ritenga corretta a condizione solo che l'interpretazione non collida con il generale principio di ragionevolezza (Cfr., da ultimo, le sentenze nn. 229/1999 e 525/2000).

È stato, invece, ritenuto parzialmente illegittimo l'art. 1, comma 2 nella parte in cui prevede che il tasso di sostituzione si applichi alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. Il differimento dell'operatività del tasso di sostituzione si rivela, infatti, privo di ragionevolezza, così da porsi in contrasto con l'art. 3 Cost. Nella norma in questione è stata inserita una specifica e puntuale indicazione delle ragioni dell'intervento d'urgenza del Governo sui contratti a mutuo fisso in corso. Ragioni incentrate sulla constatazione "dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale" .

La norma risulta, dunque, dettata dall'urgente necessità di ricondurre ad equità in maniera generalizzata i contratti di mutuo a tasso fisso. In relazione a siffatta ratio, se non può certo ritenersi costituzionalmente imposta una efficacia retroattiva della norma censurata, risulta manifestamente irragionevole la scelta di differirne, di pochissimi giorni, l'efficacia all'evidente scopo di escludere che la norma possa trovare applicazione anche riguardo alle rate in scadenza tra il 31 dicembre 2000, giorno di entrata in vigore del decreto legge, ed il 2 gennaio 2001. In tal modo, il legislatore, anziché eliminare, ha finito per protrarre, relativamente alle rate di mutuo in scadenza nel periodo indicato, quella situazione di eccessiva onerosità e, quindi, di sostanziale iniquità per i mutuatari.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 394/2000 convertito, con modificazioni, in legge 24/2001, nella parte in cui dispone che la sostituzione prevista nello stesso comma si applichi alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 piuttosto che a quelle con scadenza dal giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto legge.



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