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La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui
usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)
2.2 (segue) L'ART. 1, COMMA 2
Ai mutui a tasso fisso stipulati anteriormente all'entrata in
vigore del decreto salva banche si applicherebbe la disciplina
dettata dell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto, con la conseguente
sostituzione del tasso pattuito con quello indicato al comma
3 dello stesso articolo. Tale sostituzione, peraltro, in quanto
limitata alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio
2001, comporterebbe che per il periodo intercorrente tra l'entrata
in vigore della legge n. 108/96 e la suddetta data del 2 gennaio
2001 il debitore sarebbe tenuto a corrispondere gli interessi
nella misura pattuita, ancorché eccedente il cd. tasso soglia.
Si verificherebbe in tal modo, ad avviso delle parti remittenti
il ricorso, una ingiustificata disparità di trattamento tra
il cliente e banca con trattamento di favore nei confronti di
quest'ultima in danno di coloro che abbiano contratto mutui
a tasso fisso prima del 1996 e che - per il periodo intercorrente
tra l'entrata in vigore della legge n. 108/96 ed il 31 dicembre
2000 - non possano giovarsi del tasso di sostituzione.
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