BANCALEX - Usura ed anatocismo




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La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)


2.1 L'ART. 1, COMMA 1 ED IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DI UGUAGLIANZA


L'art. 1, comma 1 del decreto 394/2000 (poi convertito nell'art. 1, comma 1 della legge di conversione) è considerato dai giudici a quo lesivo del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. perché prevedendo quale tempus commissi delicti il momento della conclusione del contratto, e non la riscossione del capitale e degli interessi, provocherebbe un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti di coloro che hanno contratto mutui prima dell'entrata in vigore della legge 108/96, e che non possono, quindi, avvalersi delle relative disposizioni e far valere la nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi che superano il tasso soglia.

Sarebbe, inoltre, riservato un ingiustificato e irragionevole trattamento di favore alle banche perché verrebbero sanati comportamenti altrimenti usurari ed in contrasto con la ratio della stessa legge 108/96, la quale, invece, fu introdotta proprio per tutelare il contraente debole in considerazione della particolarità del rapporto caratterizzato da condizioni economiche fisse e prestabilite al momento della definizione del contratto.

A queste censure gli istituti di credito hanno replicato affermando che il decreto salva-banche si pone come norma di interpretazione autentica e come tale ha ricondotto a ragionevolezza l'interpretazione dell'art. 1, comma 1 che sancisce la nullità delle clausole con le quali siano convenuti interessi usurari, chiarendo che la pattuizione è nulla solo se il tasso di interesse convenuto sia superiore al tasso soglia al momento della conclusione della pattuizione e non quando tale limite sia superato nel corso del rapporto per effetto di successive oscillazioni del tasso soglia.

In aggiunta ai profili di contrasto finora esaminati vi è un'ulteriore lesione del principio di uguaglianza per la irragionevole disparità di trattamento che l'art. 1 del decreto realizzerebbe tra i contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 - che si vedrebbero negati i rimedi di tutela negoziale di cui agli artt. 1339 e 1815 c.c. - ed i contraenti di rapporti di credito diversi da quelli interessati dalla sanatoria governativa (per es. le aperture di credito in conto corrente), i quali potrebbero continuare a giovarsi della normativa antiusura. Con un trattamento, dunque, irragionevolmente deteriore proprio per quella tipologia di relazioni - i mutui a tasso fisso - più direttamente interessata allo strumento di tutela del contraente debole offerto dalla legge antiusura.



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