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La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui
usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)
2.1 L'ART. 1, COMMA 1 ED IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE
DI UGUAGLIANZA
L'art. 1, comma 1 del decreto 394/2000 (poi convertito nell'art.
1, comma 1 della legge di conversione) è considerato dai giudici
a quo lesivo del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
perché prevedendo quale tempus commissi delicti il momento
della conclusione del contratto, e non la riscossione del capitale
e degli interessi, provocherebbe un'irragionevole disparità
di trattamento nei confronti di coloro che hanno contratto mutui
prima dell'entrata in vigore della legge 108/96, e che non possono,
quindi, avvalersi delle relative disposizioni e far valere la
nullità delle clausole con le quali sono stati convenuti interessi
che superano il tasso soglia.
Sarebbe, inoltre, riservato un ingiustificato e irragionevole
trattamento di favore alle banche perché verrebbero sanati comportamenti
altrimenti usurari ed in contrasto con la ratio della stessa
legge 108/96, la quale, invece, fu introdotta proprio per tutelare
il contraente debole in considerazione della particolarità del
rapporto caratterizzato da condizioni economiche fisse e prestabilite
al momento della definizione del contratto.
A queste censure gli istituti di credito hanno replicato affermando
che il decreto salva-banche si pone come norma di interpretazione
autentica e come tale ha ricondotto a ragionevolezza l'interpretazione
dell'art. 1, comma 1 che sancisce la nullità delle clausole
con le quali siano convenuti interessi usurari, chiarendo che
la pattuizione è nulla solo se il tasso di interesse convenuto
sia superiore al tasso soglia al momento della conclusione della
pattuizione e non quando tale limite sia superato nel corso
del rapporto per effetto di successive oscillazioni del tasso
soglia.
In aggiunta ai profili di contrasto finora esaminati vi è un'ulteriore
lesione del principio di uguaglianza per la irragionevole disparità
di trattamento che l'art. 1 del decreto realizzerebbe tra i
contraenti di mutui a tasso fisso stipulati prima dell'entrata
in vigore della legge 108/96 - che si vedrebbero negati i rimedi
di tutela negoziale di cui agli artt. 1339 e 1815 c.c. - ed
i contraenti di rapporti di credito diversi da quelli interessati
dalla sanatoria governativa (per es. le aperture di credito
in conto corrente), i quali potrebbero continuare a giovarsi
della normativa antiusura. Con un trattamento, dunque, irragionevolmente
deteriore proprio per quella tipologia di relazioni - i mutui
a tasso fisso - più direttamente interessata allo strumento
di tutela del contraente debole offerto dalla legge antiusura.
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