BANCALEX - Usura ed anatocismo




WHITE PAPER

La sentenza della Corte Costituzionale 29/2002 sui mutui usurari
(A.Oliverio - 28/08/2002)


1.3 IL DECRETO SALVA BANCHE E LA LEGGE 24/2001

Se a tutti i mutui contratti prima del 1996, i quali avevano pattuito tassi di interesse che in seguito alla riforma sono divenuti usurari, si applicasse l'art. 1815,2 c.c. e fossero quindi gratuiti, con l'aggiunta della ripetizione di quanto versato in eccedenza dai mutuatari, i costi che dovrebbero affrontare gli istituti di credito sarebbe tale da pregiudicare la stabilità del sistema bancario (i costi sono stati stimati in circa 1.500 miliardi delle vecchie lire).

Puntuale vi è stato, quindi, l'intervento politico con un decreto legge (il c.d. d.lg. salva banche n. 394/2000) poi convertito in legge (24/2001), volto a mediare tra i diversi ed opposti interessi in ballo.

Nell'art. 1, comma 1 della legge in questione si legge che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Il legislatore, quindi, con norma di interpretazione autentica, ritiene penalmente irrilevanti gli interessi superiori al tasso soglia dei mutui stipulati ante 1996, rendendo di conseguenza inapplicabile la sanzione di nullità prevista dall'art. 1815, secondo comma c.c.

Momento consumativo del reato non è come ritiene la Corte di Cassazione la riscossione degli interessi, bensì la conclusione del contratto.

Il legislatore ha inoltre previsto a favore dei consumatori che hanno stipulato un mutuo a tasso fisso acceso prima dell'aprile 1997, altrimenti troppo penalizzati, un tasso di sostituzione in considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999. La sostituzione non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001 (il tasso di sostituzione è stato fissato per l'8% per i mutui prima casa fino a 150 milioni delle vecchie lire).



Capitolo successivo

Torna all'indice

 
 
Invia un messaggio ad Alex Oliverio