BANCALEX - Usura ed anatocismo
IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
4. Critiche e profili d'incostituzionalità della legge
La legge 24-2001 è norma di interpretazione autentica cioè
di quel tipo di attività ermenutica posta in essere dal potere legislativo
che, di fronte alle dispute insorte sulla ricostruzione della ratio
legis, impone la sua. Si tratta di un istituto, elaborato dalla
dottrina e di cui, del resto, non vi è alcuna traccia né nelle leggi
ordinarie né nella nostra Costituzione.
Sia la dottrina sia la giurisprudenza richiedono ai fini di questa
interpretazione che la norma abbia un tenore letterale incerto
e che abbia dato luogo ad interpretazioni contrastanti. Il
legislatore non può, quindi, avvalersene a suo mero arbitrio. Afferma
la Corte Costituzionale:"il legislatore può sempre riformare
la disciplina vigente, modificando la legge anteriore; non può,
però, dirsi che faccia ugualmente buon uso della sua potestà il
legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito
istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra
legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti
e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano
quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili
anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie
in sede giurisprudenziale" (sentenza n. 187/81).
La legge 24-2001, ha suscitato dubbi in ordine alla sua natura di
norma interpretativa, perché né il contenuto letterale dell'art.
644 c.p. né quello dell'art. 1815 secondo comma c.c. risultano ambigui
ovvero abbiano dato adito ad evidenti contrasti giurisprudenziali.
Il giudice di legittimità è infatti costante nel riconoscere che
al fine di considerare il tasso di interesse quale usurario occorre
aver riguardo al momento degli effettivi adempimenti di ogni singola
obbligazione di interessi e non al momento della stipula del contratto.
Alla luce di quanto sopra, si potrebbe quindi legittimamente dubitare
che l'art. 1 della legge 24-2001 possa trattarsi di norma interpretativa
e non piuttosto di disposizione innovativa. A conferma di
tale orientamento, la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito
(sentenza. n. 525/2000) che "il legislatore può adottare norme
che precisino il significato di altre disposizioni legislative non
solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione
del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in
presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, quando
la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti
di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato
ascrivibile alla norma anteriore"anche se nel rispetto di alcuni
limiti, quali quello della materia penale.
E' quindi ravvisabile un conflitto di attribuzione ex art.
134 Cost. tra potere legislativo e giudiziario, dal momento che
il primo è intervenuto proprio al fine di risolvere questioni in
realtà sottoposte all'autorità giudiziaria e pertanto riservate
alla sua esclusiva competenza.
L'art. 1 del decreto 394-2000 prima ancora di essere convertito
in legge è stato già oggetto di una questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale Ordinario di Benevento, con ordinanza
del 30/12/2000, depositata il 2/1/2001. In particolare il citato
Tribunale ha cercato di riprendere la tendenza consumeristica affermata
dalla Cassazione ed ha ritenuto come violati, tra gli altri: l'art.
3 Cost. (principio di uguaglianza) "in quanto l'impugnato provvedimento
contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato
favore per le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso
usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia
prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni
dettate dal cartello bancario, i quali non possono più avvalersi
delle disposizioni della legge n.108-96 e quindi della nullità delle
clausole con le quali sono state convenuti interessi usurari e consequenzialmente
del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma 2, c.c."
e l'art. 47 Cost. "poiché con l'impugnato decreto legge, con
un deciso mutamento di rotta rispetto alle vigenti leggi antiusura
e a tutela del consumatore, non si protegge il piccolo risparmiatore
né si incoraggia l'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione,
alla quale notoriamente il lavoratore può anelare solo contraendo
un mutuo; viceversa si tutela la condotta dei banchieri più arroganti
che non si sono fatti carico, da contraenti forti, né al momento
della stipula dei contratti di mutuo, né nell'esecuzione degli stessi,
della prevedibile evoluzione in senso usurario degli effetti delle
convenzioni sugli interessi, come doverosamente erano tenuti a fare
in base all'ordinamento e segnatamente subito dopo l'entrata in
vigore della legge 108/1996".
Al di là delle forti ed inevitabili reazioni sul piano politico
e sociali in seguito all'introduzione del decreto legge prima e
della legge di conversione poi, è giusto tener presenti qual'è il
punto di vista sia dei consumatori sia delle banche.
Secondo l'ADUSBEF (associazione
difesa utenti servizi bancari e finanziari) l'art. 1 del decreto
394/2000, secondo quanto già detto dal Tribunale di Benevento, viola
l'art. 3 della Costituzione relativo ai principi di ragionevolezza
e di uguaglianza poiché, prevedendo quale tempus commissi delicti
il momento della conclusione del contratto di mutuo, provocherebbe
un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti di coloro
i quali abbiano stipulato un contratto analogo ma in data anteriore
all'entrata in vigore della L. 108/1996, la quale, invece, fu introdotta
proprio per tutelare il contraente debole in considerazione della
particolarità del rapporto caratterizzato da condizioni economiche
fisse e prestabilite al momento della definizione della contratto;
nei rapporti di durata, al contrario, quale è quello di mutuo, riveste
enorme importanza, nella determinazione degli interessi, il fattore
"tempo" e, di conseguenza, ogni avvenimento che possa avere una
certa influenza sui medesimi interessi e che non è in alcun modo
prevedibile (seppur determinante) al momento della pattuizione originaria.
Però non può certo dirsi che la soluzione adottata dal Governo sia
particolarmente favorevole alle banche: infatti con l'introduzione
dell'art. 2 della legge 24-2001 si è addossato alle banche l'onere
finanziario dell'obbligatoria rinegoziazione, imputando loro costi,
stimati in circa 1500 miliardi, che benché tali da non pregiudicare
la stabilità delle stesse, non sarebbero di certo concepibili se
riferiti ad altre imprese di diversi settori, in quanto particolarmente
gravosi. Quindi, se è vero che la legge 24-2001 ha riconosciuto
la legittimità del comportamento tenuto dalle banche, che non ammettevano
tassi di interesse divenuti medio tempore usurari, ha tuttavia "punito"
senza alcuna formale giustificazione gli istituti di credito attraverso
i notevoli costi della obbligatoria rinegoziazione.
Ne consegue una palese violazione del principio di ragionevolezza
- corollario al diritto di uguaglianza ex art. 3 Cost. - di tale
norma, la quale si spinge oltre il formale obiettivo dell'intervento
legislativo e colpisce immotivatamente le banche.
Ci si trova al cospetto, quindi, di una situazione caratterizzata
da una grossa confusione ed incertezza, che è resa maggiormente
complessa dagli opposti e contrastanti interessi in gioco: da una
parte, quelli dei consumatori, che rivendicano il diritto alla tutela
del risparmio e all'esercizio del credito (ex art. 47 Cost.), dall'altra,
quelli delle banche le quali, pur trattandosi di interessi imprenditoriali
da tutelare paventano ingenti perdite ed anche squilibri nel rapporto
con le esigenze concorrenziali anche a livello europeo, specie in
previsione della normativa comunitaria specifica e della prossima
entrata in vigore della moneta unica europea.
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