BANCALEX - Usura ed anatocismo

IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE


4. Critiche e profili d'incostituzionalità della legge

La legge 24-2001 è norma di interpretazione autentica cioè di quel tipo di attività ermenutica posta in essere dal potere legislativo che, di fronte alle dispute insorte sulla ricostruzione della ratio legis, impone la sua. Si tratta di un istituto, elaborato dalla dottrina e di cui, del resto, non vi è alcuna traccia né nelle leggi ordinarie né nella nostra Costituzione.

Sia la dottrina sia la giurisprudenza richiedono ai fini di questa interpretazione che la norma abbia un tenore letterale incerto e che abbia dato luogo ad interpretazioni contrastanti. Il legislatore non può, quindi, avvalersene a suo mero arbitrio. Afferma la Corte Costituzionale:"il legislatore può sempre riformare la disciplina vigente, modificando la legge anteriore; non può, però, dirsi che faccia ugualmente buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato con valore obbligatorio per tutti e, quindi, vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili anfibologie o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale" (sentenza n. 187/81).

La legge 24-2001, ha suscitato dubbi in ordine alla sua natura di norma interpretativa, perché né il contenuto letterale dell'art. 644 c.p. né quello dell'art. 1815 secondo comma c.c. risultano ambigui ovvero abbiano dato adito ad evidenti contrasti giurisprudenziali. Il giudice di legittimità è infatti costante nel riconoscere che al fine di considerare il tasso di interesse quale usurario occorre aver riguardo al momento degli effettivi adempimenti di ogni singola obbligazione di interessi e non al momento della stipula del contratto.

Alla luce di quanto sopra, si potrebbe quindi legittimamente dubitare che l'art. 1 della legge 24-2001 possa trattarsi di norma interpretativa e non piuttosto di disposizione innovativa. A conferma di tale orientamento, la Corte Costituzionale ha recentemente chiarito (sentenza. n. 525/2000) che "il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di Cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore"anche se nel rispetto di alcuni limiti, quali quello della materia penale.

E' quindi ravvisabile un conflitto di attribuzione ex art. 134 Cost. tra potere legislativo e giudiziario, dal momento che il primo è intervenuto proprio al fine di risolvere questioni in realtà sottoposte all'autorità giudiziaria e pertanto riservate alla sua esclusiva competenza.

L'art. 1 del decreto 394-2000 prima ancora di essere convertito in legge è stato già oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Ordinario di Benevento, con ordinanza del 30/12/2000, depositata il 2/1/2001. In particolare il citato Tribunale ha cercato di riprendere la tendenza consumeristica affermata dalla Cassazione ed ha ritenuto come violati, tra gli altri: l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) "in quanto l'impugnato provvedimento contraddittoriamente ed irragionevolmente riserva un ingiustificato favore per le banche e gli altri enti creditizi che abbiano commesso usura a danno di coloro che in passato, indiscriminatamente sia prima sia dopo il marzo 1996, hanno contratto mutui alle condizioni dettate dal cartello bancario, i quali non possono più avvalersi delle disposizioni della legge n.108-96 e quindi della nullità delle clausole con le quali sono state convenuti interessi usurari e consequenzialmente del disposto di cui agli artt. 1339 e 1815, comma 2, c.c." e l'art. 47 Cost. "poiché con l'impugnato decreto legge, con un deciso mutamento di rotta rispetto alle vigenti leggi antiusura e a tutela del consumatore, non si protegge il piccolo risparmiatore né si incoraggia l'accesso al credito e alla proprietà dell'abitazione, alla quale notoriamente il lavoratore può anelare solo contraendo un mutuo; viceversa si tutela la condotta dei banchieri più arroganti che non si sono fatti carico, da contraenti forti, né al momento della stipula dei contratti di mutuo, né nell'esecuzione degli stessi, della prevedibile evoluzione in senso usurario degli effetti delle convenzioni sugli interessi, come doverosamente erano tenuti a fare in base all'ordinamento e segnatamente subito dopo l'entrata in vigore della legge 108/1996".

Al di là delle forti ed inevitabili reazioni sul piano politico e sociali in seguito all'introduzione del decreto legge prima e della legge di conversione poi, è giusto tener presenti qual'è il punto di vista sia dei consumatori sia delle banche.

Secondo l'ADUSBEF (associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) l'art. 1 del decreto 394/2000, secondo quanto già detto dal Tribunale di Benevento, viola l'art. 3 della Costituzione relativo ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza poiché, prevedendo quale tempus commissi delicti il momento della conclusione del contratto di mutuo, provocherebbe un'irragionevole disparità di trattamento nei confronti di coloro i quali abbiano stipulato un contratto analogo ma in data anteriore all'entrata in vigore della L. 108/1996, la quale, invece, fu introdotta proprio per tutelare il contraente debole in considerazione della particolarità del rapporto caratterizzato da condizioni economiche fisse e prestabilite al momento della definizione della contratto; nei rapporti di durata, al contrario, quale è quello di mutuo, riveste enorme importanza, nella determinazione degli interessi, il fattore "tempo" e, di conseguenza, ogni avvenimento che possa avere una certa influenza sui medesimi interessi e che non è in alcun modo prevedibile (seppur determinante) al momento della pattuizione originaria.

Però non può certo dirsi che la soluzione adottata dal Governo sia particolarmente favorevole alle banche: infatti con l'introduzione dell'art. 2 della legge 24-2001 si è addossato alle banche l'onere finanziario dell'obbligatoria rinegoziazione, imputando loro costi, stimati in circa 1500 miliardi, che benché tali da non pregiudicare la stabilità delle stesse, non sarebbero di certo concepibili se riferiti ad altre imprese di diversi settori, in quanto particolarmente gravosi. Quindi, se è vero che la legge 24-2001 ha riconosciuto la legittimità del comportamento tenuto dalle banche, che non ammettevano tassi di interesse divenuti medio tempore usurari, ha tuttavia "punito" senza alcuna formale giustificazione gli istituti di credito attraverso i notevoli costi della obbligatoria rinegoziazione.

Ne consegue una palese violazione del principio di ragionevolezza - corollario al diritto di uguaglianza ex art. 3 Cost. - di tale norma, la quale si spinge oltre il formale obiettivo dell'intervento legislativo e colpisce immotivatamente le banche.

Ci si trova al cospetto, quindi, di una situazione caratterizzata da una grossa confusione ed incertezza, che è resa maggiormente complessa dagli opposti e contrastanti interessi in gioco: da una parte, quelli dei consumatori, che rivendicano il diritto alla tutela del risparmio e all'esercizio del credito (ex art. 47 Cost.), dall'altra, quelli delle banche le quali, pur trattandosi di interessi imprenditoriali da tutelare paventano ingenti perdite ed anche squilibri nel rapporto con le esigenze concorrenziali anche a livello europeo, specie in previsione della normativa comunitaria specifica e della prossima entrata in vigore della moneta unica europea.



 
 
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