BANCALEX - Usura ed anatocismo

IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE


3. La legge 24-2001

Nel primo comma della legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione al decreto legge 394-2000, il legislatore ha disposto che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p. e dell'art. 1815, secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Tale disposizione di interpretazione autentica, capovolgendo la tesi della Cassazione, consente di ritenere penalmente irrilevanti tutte le riscossioni di interessi superiori al tasso soglia effettuate in base a contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 108-96 e, sul piano civilistico, rende inapplicabile la sanzione di nullità prevista dall'art. 1815, comma 2 c.c. degli interessi illegittimamente pattuiti e richiesti.

Viene, quindi, definitivamente indicato il criterio temporale cui ancorare la valutazione del carattere usurario degli interessi: non più l'effettiva riscossione degli stessi ma la conclusione del contratto, escludendo la possibilità dell'usurarietà sopravvenuta elaborata dalla Cassazione.

Ma il legislatore è andato anche oltre, infatti il secondo comma dell'art. 1 della legge 24-2001, ha stabilito che in considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-99, il tasso pattuito nei finanziamenti stipulati nella categoria dei mutui a tasso fisso accesi prima dell'aprile 1997, deve essere rinegoziato ad un tasso di sostituzione particolarmente vantaggioso per il mutuatario e senza costi di rinegoziazione a carico di quest'ultimo.

Questo tasso di sostituzione è stato fissato per l'8% per i mutui prima casa fino a 150 milioni, che sale al 9.96% per gli altri mutui contratti sia dalle imprese sia dalle famiglie.



 
 
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