BANCALEX - Usura ed anatocismo
IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
3. La legge 24-2001
Nel primo comma della legge 28 febbraio 2001, n. 24, di conversione
al decreto legge 394-2000, il legislatore ha disposto che "ai
fini dell'applicazione dell'articolo 644 c.p. e dell'art. 1815,
secondo comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano
il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi
o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal
momento del loro pagamento".
Tale disposizione di interpretazione autentica, capovolgendo
la tesi della Cassazione, consente di ritenere penalmente irrilevanti
tutte le riscossioni di interessi superiori al tasso soglia effettuate
in base a contratti di mutuo stipulati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 108-96 e, sul piano civilistico, rende inapplicabile
la sanzione di nullità prevista dall'art. 1815, comma 2 c.c. degli
interessi illegittimamente pattuiti e richiesti.
Viene, quindi, definitivamente indicato il criterio temporale cui
ancorare la valutazione del carattere usurario degli interessi:
non più l'effettiva riscossione degli stessi ma la conclusione del
contratto, escludendo la possibilità dell'usurarietà sopravvenuta
elaborata dalla Cassazione.
Ma il legislatore è andato anche oltre, infatti il secondo comma
dell'art. 1 della legge 24-2001, ha stabilito che in considerazione
dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel
biennio 1998-99, il tasso pattuito nei finanziamenti stipulati nella
categoria dei mutui a tasso fisso accesi prima dell'aprile 1997,
deve essere rinegoziato ad un tasso di sostituzione particolarmente
vantaggioso per il mutuatario e senza costi di rinegoziazione a
carico di quest'ultimo.
Questo tasso di sostituzione è stato fissato per l'8% per i mutui
prima casa fino a 150 milioni, che sale al 9.96% per gli altri mutui
contratti sia dalle imprese sia dalle famiglie.
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