BANCALEX - Usura ed anatocismo

IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE


Indice:
1. Introduzione
2.
Le sentenze della Corte di Cassazione
3. La legge 24-2001
4. Critiche e profili d'incostituzionalità della legge
5.
Bibliografia



1. Introduzione

Nel Vangelo di S. Luca 6,35 si legge: mutuum dare nihil inde sperantes (prestate senza sperarne nulla). Anche se contenuto in un precetto religioso, si cercava già nel diritto romano di regolamentare l'uso del denaro (il termine usura deriva etimologicamente dal latino usus).

Oggi il reato di usura è disciplinato dall'art. 644 c.p. peraltro oggetto nel corso del tempo di diverse modifiche, anche se non è in questa sede che si vuole analizzare l'evoluzione di tale reato. E'sufficiente ricordare la legge 108-96 1 , la quale ha fatto da spartiacque nella disciplina sia civile che penale.

Prima dell'emanazione di questa legge, la valutazione dell'eventuale carattere usurario riguardava il momento della stipulazione del contratto (in particolare di mutuo), discutendosi - al più - se l'usura ricorresse soltanto quando sussistesse, oltre all'elemento oggettivo della sproporzione, anche l'elemento soggettivo dello stato di bisogno del mutuatario e dell'approfittamento del mutuante: un contratto, non usurario al momento della sua stipulazione, non poteva quindi "diventarlo". 2

Fra le innovazioni, invece, di maggior rilievo dell'art. 644 c.p. 3 introdotte dalla legge 108-96, si pongono:
- il venir meno dello stato di bisogno della parte offesa dal reato, di modo che il reato medesimo si configura a fronte della semplice dazione o promessa di interessi usurari;
- lo stato di bisogno rileva solo come circostanza aggravante;
- l'introduzione del concetto per cui gli interessi sono sempre usurari allorché superino il limite stabilito dalla legge.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza la nuova configurazione del reato, è espressione di una nuova ratio legis . 4 Difatti, all'impostazione tradizionale dell'usura che individuava quale interesse tutelato l'esigenza di protezione della vittima del reato, si sostituisce un sistema "oggettivo" che prescinde da situazioni di indigenza e dall'esistenza di una condotta volta all'approfittamento dello stato di bisogno, e che è volto a tutelare e regolamentare l'esercizio del credito. Per essere, infatti, incriminati del reato di usura "basta" che il tasso di interesse pattuito tra le parti sia superiore al tasso soglia determinato trimestralmente in via amministrativa secondo il procedimento del secondo comma dell'art. 644 c.p.

Il legislatore del 1996 non ha, tuttavia, dettato un regime transitorio, destinato a regolare la sorte dei contratti di credito in corso, stipulati cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/96, ma che per volontà delle parti siano destinati a produrre effetti in un momento successivo.



Note:
1 - Legge n. 108 del 7 marzo 1996
2 - Cfr. art 644, 1 comma c.p. vecchio testo: chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o atri vantaggi usurari, è punito, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire sei milioni a trenta milioni
3 - Art. 644 c.p. Chiunque, fuori dei casi previsti dall`articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all`opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni, di difficoltà economica o finanziaria.Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell`esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui é cessata l`esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell`art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni
4 - Cfr. ex multis Fiandaca-Musco, Diritto Penale ,parte speciale - Delitti contro il patrimonio, 1996, pag. 207



 
 
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