BANCALEX - Usura ed anatocismo
IL REATO DI USURA DOPO LA LEGGE 24-2001
PRIMA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Indice:
1. Introduzione
2. Le sentenze della Corte
di Cassazione
3. La legge 24-2001
4. Critiche e profili d'incostituzionalità
della legge
5. Bibliografia
1. Introduzione
Nel Vangelo di S. Luca 6,35 si legge: mutuum dare nihil inde
sperantes (prestate senza sperarne nulla). Anche se contenuto
in un precetto religioso, si cercava già nel diritto romano di regolamentare
l'uso del denaro (il termine usura deriva etimologicamente
dal latino usus).
Oggi il reato di usura è disciplinato dall'art. 644 c.p. peraltro
oggetto nel corso del tempo di diverse modifiche, anche se non è
in questa sede che si vuole analizzare l'evoluzione di tale reato.
E'sufficiente ricordare la legge 108-96 1
, la quale ha fatto da spartiacque nella disciplina sia civile che
penale.
Prima dell'emanazione di questa legge, la valutazione dell'eventuale
carattere usurario riguardava il momento della stipulazione del
contratto (in particolare di mutuo), discutendosi - al più - se
l'usura ricorresse soltanto quando sussistesse, oltre all'elemento
oggettivo della sproporzione, anche l'elemento soggettivo dello
stato di bisogno del mutuatario e dell'approfittamento del mutuante:
un contratto, non usurario al momento della sua stipulazione, non
poteva quindi "diventarlo". 2
Fra le innovazioni, invece, di maggior rilievo dell'art. 644 c.p.
3 introdotte dalla legge
108-96, si pongono:
- il venir meno dello stato di bisogno della parte offesa dal reato,
di modo che il reato medesimo si configura a fronte della semplice
dazione o promessa di interessi usurari;
- lo stato di bisogno rileva solo come circostanza aggravante;
- l'introduzione del concetto per cui gli interessi sono sempre
usurari allorché superino il limite stabilito dalla legge.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza la nuova configurazione
del reato, è espressione di una nuova ratio legis . 4
Difatti, all'impostazione tradizionale dell'usura che individuava
quale interesse tutelato l'esigenza di protezione della vittima
del reato, si sostituisce un sistema "oggettivo" che prescinde da
situazioni di indigenza e dall'esistenza di una condotta volta all'approfittamento
dello stato di bisogno, e che è volto a tutelare e regolamentare
l'esercizio del credito. Per essere, infatti, incriminati del reato
di usura "basta" che il tasso di interesse pattuito tra le parti
sia superiore al tasso soglia determinato trimestralmente
in via amministrativa secondo il procedimento del secondo comma
dell'art. 644 c.p.
Il legislatore del 1996 non ha, tuttavia, dettato un regime transitorio,
destinato a regolare la sorte dei contratti di credito in corso,
stipulati cioè prima dell'entrata in vigore della legge n. 108/96,
ma che per volontà delle parti siano destinati a produrre effetti
in un momento successivo.
Note:
1 - Legge n. 108 del 7 marzo 1996
2 - Cfr. art 644, 1 comma c.p. vecchio testo:
chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando
dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o atri vantaggi
usurari, è punito, con la reclusione fino a due anni e con la multa
da lire sei milioni a trenta milioni
3 - Art. 644 c.p. Chiunque, fuori dei casi
previsti dall`articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
6 milioni a lire 30 milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori
del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura
a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo dare o promettere,
a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono
sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori
a tale limite, e altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilità, ovvero all`opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi si trova in condizioni, di difficoltà
economica o finanziaria.Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.Le pene per i fatti di cui al primo
e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell`esercizio di una attività professionale,
bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato é commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato é commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
professionale o artigianale;
5) se il reato é commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui é cessata l`esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell`art.
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, é sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono
prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità
di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi
o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato
alle restituzioni e al risarcimento dei danni
4 - Cfr. ex multis Fiandaca-Musco, Diritto Penale
,parte speciale - Delitti contro il patrimonio, 1996, pag. 207
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