BANCALEX - Trasparenza



Le spese e commissioni nel caso di trasferimento
di titoli ad altra banca


"Spunti di riflessione sul potere delle banche nell'addebitare spese e commissioni e penali non previste e non indicate nei contratti scritti ."

di Marcello G. Pastrengo - 27/09/2002)


E' oggi di piena attualità un ormai annoso problema : quello che turba il sonno di tutti quei risparmiatori che, scontenti del servizio e/o della discutibile professionalità di alcuni sportelli bancari, vorrebbero cambiare banca o consulente o promotore finanziario, ma non lo fanno a causa dei corposi oneri, spese e commissioni che alcune banche pretendono dai loro clienti per chiudere o trasferire conti correnti e depositi titoli.

E quante volte si lamenta che ad una consulenza seria e professionale finalizzata ad una autentica e per nulla interessata pianificazione finanziaria personalizzata del cliente, si sostituisce la "vis" ben più persuasiva di un più semplice conteggio delle voci "spese e commissoni" e "penale" che convince da solo il cliente a fare la scelta più conveniente per la banca ?

La diffusa negligente ignoranza della clientela al riguardo di questo momento dei rapporti banca/cliente rende utile e opportuna un breve excursus su quelle che sono le componenti dei costi effettivamente sostenuti dalle banche per trasferire, ad esempio, titoli, azioni e/o obbligazioni ad altro istituto di credito e quali sono invece le penali e se e quando esse penali diventano arbitrarie e non previste né consentite dalla legge .


SUL DEPOSITO TITOLI

Parlando ad esempio di deposito titoli la prima considerazione da fare è legata al concetto di dematerializzazione dei titoli .

La disciplina della "dematerializzazione" obbligatoria degli strumenti finanziari accentrati è prevista dal d.lgs. 24 giugno 1998, n° 213 e dal regolamento Consob n° 11768 del 23 dicembre 1998 .

A decorrere poi dal 1° gennaio 1999 le obbligazioni negoziate o destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico" non possono essere rappresentate da titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina civilistica e devono essere immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, scegliendo una delle società previste dagli artt. 80 e segg. del T.U.F.

I titoli dematerializzati, come ad esempio le azioni quotate sui mercati, i titoli di stato e le obbligazioni quotate sono sostituiti da certificati rappresentativi di tali titoli che vengono accentrati presso la società Monte Titoli S.p.A. .


Cosa significa questo ?


Il trasferimento di tali "certificati rappresentativi" non si sostanzia in un vero e proprio trasferimento, ma in una attività completamente automatizzata ; si tratta cioè dell'effettuazione di semplici messaggi elettronici tra intermediari .

SUL "QUANTUM" DELLE COMMISSIONI E SPESE CHE LE BANCHE ADDEBITA AI CLIENTI PER LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO TITOLI




Il problema che si pone dal 1999 è dunque quello di rispondere a questo quesito : è giusto che le banche pretendano il pagamento di cospicue commissioni e spese, talvolta anche nell'ordine delle 200.000 lire a titolo, per dei semplici messaggi elettronici e in base a quali disposizioni di legge ?

E' evidente che la risposta non può che essere negativa .

Ed è allora auspicabile che ai ridottissimi costi di queste novità tecnologiche faccia riscontro un intervento delle autorità di vigilanza - Banca d'Italia e Consob, CICR, Ministero delle Finanze e dell'Economia - per far cessare al più presto questa forma di arricchimento divenuto ingiusto perché senza causa .

Nulla comunque giustifica più la prassi che vuole che le operazioni di addebito per "movimentazione titoli" vengano effettuate sui conti degli ignari correntisti d'ufficio, e cioè a loro totale insaputa, e senza preventiva autorizzazione, e addirittura senza una successiva approvazione .

In letteratura v'è chi sostiene che ci troviamo di fronte a vere e proprie penali riservate ai clienti insoddisfatti e … infedeli; e che, in questi casi, i sani principi di correttezza, di trasparenza e di "customer satisfaction" vanno … a farsi benedire per lasciare spazio al sopruso .

Al riguardo è senz'altro da condividere la tesi di coloro che sostengono che - de iure condito - l'addebito di fantomatiche spese per la consegna di documenti e/o di titoli di proprietà degli investitori, mediante semplice messaggio elettronico, sia pacificamente contra legem segnatamente per le seguenti ovvie ragioni :

1. il regolamento Consob n° 11768/1998, in attuazione dell'art. 81 T.U.I.F. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 213/98, ha introdotto nuove disposizioni in materia di dematerializzazione degli strumenti finanziari in base alle quali, come già detto, la consegna di titoli all'investitore che ne fa richiesta, anche mediante "invio" ad altra banca, si risolve in una semplice e per nulla onerosa annotazione a margine dei certificati rappresentativi dei titoli accentrati presso la Società Monte Titoli S.p.A.,;

2. alla consegna di documenti e/o di titoli all'investitore che ne fa richiesta, anche mediante l'annotazione o il messaggio elettronico di cui sopra, si applica per analogia l'ultimo comma delll'art. 28 della delibera Consob n° 11522/98 regolamento di attuazione del T.U.I.F., in base al quale gli intermediari devono mettere a disposizione degli investitori i documenti in loro possesso, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate per iscritto tra banca e investitore ;

3. nessuna menzione di eventuali penali e/o spese per le annotazioni de quibus risulta nei contratti di conto corrente di corrispondenza a mani degli investitori, sebbene la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari citata stabilisca che tale mancanza venga sanzionata con la nullità e/o con l'illiceità di qualsiasi pretesa da parte della banca ;

4. nessuna indicazione di eventuali oneri aggiuntivi è contenuta neanche nel contratto di deposito e nel contratto di negoziazione, sebbene anche l'art. 23 T.U.I.F. e l'art. 30 del Regolamento Consob n° 11522/1998, sanzionino tale mancanza con la nullità di qualsiasi negozio giuridico ;

5. il loro eventuale rinvio a non meglio identificati "prospetti informativi a disposizione della clientela presso gli sportelli" (quali ???) :
a. è pacificamente vietato dall'art. 23 del T.U.I.F. in quanto assimilabile al rinvio agli usi e alle consuetudini ;
b. è espressamente vietato anche dall'organo di vigilanza che, tra le operazioni che possono essere pubblicizzate tramite inserimento in "fogli informativi analitici" e/o in "avvisi sintetici" di cui all'elenco allegato "A" del capitolo X delle istruzioni di Vigilanza per le banche emanate della Banca d'Italia con Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, non ha mai contemplato penali e/o spese e/o commissioni e/o altri oneri per "movimentazione titoli vs/deposito …/…" e/o per la consegna all'investitore dei titoli e documenti che lo riguardano, anche mediante annotazione a margine del certificato rappresentativo del titolo di una banca diversa da quella che ha effettuato originariamente la negoziazione di essi titoli in proprio o per conto terzi .


Insomma e per concludere già allo stato attuale esistono normative che abilitano correntisti e investitori che dovessero riscontrare errori, irregolarità e/o discrepanze tra quanto è scritto nei contratti e il comportamento tenuto dalle banche e dagli intermediari, a legittimamente che proporre, senza esitazione, reclami ufficiali alla banca per il ripristino delle condizioni commerciali corrette .

Sempre a questo riguardo qualora la banca non dovesse provvedere neanche in seguito al detto reclamo, correntisti e investitori potranno ricorrere all'arbitrato dell'Ombudsman, l'organismo che ha il potere di imporre alle banche le sue decisioni, salva sempre la facoltà per i clienti insoddisfatti di ricorrere al Tribunale .


… Quando la legge consente degli efficaci rimedi è stolto limitarsi a privilegiare il solo "mugugno" … !




 

 






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