Le spese e commissioni nel caso di trasferimento
di titoli ad altra banca
"Spunti di riflessione sul potere delle banche nell'addebitare
spese e commissioni e penali non previste e non indicate nei
contratti scritti ."
di Marcello
G. Pastrengo - 27/09/2002)
E' oggi di piena attualità un ormai annoso problema : quello
che turba il sonno di tutti quei risparmiatori che, scontenti
del servizio e/o della discutibile professionalità di alcuni
sportelli bancari, vorrebbero cambiare banca o consulente o
promotore finanziario, ma non lo fanno a causa dei corposi oneri,
spese e commissioni che alcune banche pretendono dai loro clienti
per chiudere o trasferire conti correnti e depositi titoli.
E quante volte si lamenta che ad una consulenza seria e professionale
finalizzata ad una autentica e per nulla interessata pianificazione
finanziaria personalizzata del cliente, si sostituisce la "vis"
ben più persuasiva di un più semplice conteggio delle voci "spese
e commissoni" e "penale" che convince da solo il cliente a fare
la scelta più conveniente per la banca ?
La diffusa negligente ignoranza della clientela al riguardo
di questo momento dei rapporti banca/cliente rende utile e opportuna
un breve excursus su quelle che sono le componenti dei costi
effettivamente sostenuti dalle banche per trasferire, ad esempio,
titoli, azioni e/o obbligazioni ad altro istituto di credito
e quali sono invece le penali e se e quando esse penali diventano
arbitrarie e non previste né consentite dalla legge .
SUL DEPOSITO TITOLI
Parlando ad esempio di deposito titoli la prima considerazione
da fare è legata al concetto di dematerializzazione dei titoli
.
La disciplina della "dematerializzazione" obbligatoria degli
strumenti finanziari accentrati è prevista dal d.lgs. 24 giugno
1998, n° 213 e dal regolamento Consob n° 11768 del 23 dicembre
1998 .
A decorrere poi dal 1° gennaio 1999 le obbligazioni negoziate
o destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani
ovvero che abbiano "caratteristiche di diffusione tra il pubblico"
non possono essere rappresentate da titoli, ai sensi e per gli
effetti della disciplina civilistica e devono essere immesse
nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione,
scegliendo una delle società previste dagli artt. 80 e segg.
del T.U.F.
I titoli dematerializzati, come ad esempio le azioni quotate
sui mercati, i titoli di stato e le obbligazioni quotate sono
sostituiti da certificati rappresentativi di tali titoli che
vengono accentrati presso la società Monte Titoli S.p.A. .
Cosa significa questo ?
Il trasferimento di tali "certificati rappresentativi" non si
sostanzia in un vero e proprio trasferimento, ma in una attività
completamente automatizzata ; si tratta cioè dell'effettuazione
di semplici messaggi elettronici tra intermediari .
SUL "QUANTUM" DELLE COMMISSIONI E SPESE CHE LE BANCHE ADDEBITA
AI CLIENTI PER LE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO TITOLI
Il problema che si pone dal 1999 è dunque quello di rispondere
a questo quesito : è giusto che le banche pretendano il pagamento
di cospicue commissioni e spese, talvolta anche nell'ordine
delle 200.000 lire a titolo, per dei semplici messaggi elettronici
e in base a quali disposizioni di legge ?
E' evidente che la risposta non può che essere negativa .
Ed è allora auspicabile che ai ridottissimi costi di queste
novità tecnologiche faccia riscontro un intervento delle autorità
di vigilanza - Banca d'Italia e Consob, CICR, Ministero delle
Finanze e dell'Economia - per far cessare al più presto questa
forma di arricchimento divenuto ingiusto perché senza causa
.
Nulla comunque giustifica più la prassi che vuole che le operazioni
di addebito per "movimentazione titoli" vengano effettuate
sui conti degli ignari correntisti d'ufficio, e cioè a loro
totale insaputa, e senza preventiva autorizzazione, e addirittura
senza una successiva approvazione .
In letteratura v'è chi sostiene che ci troviamo di fronte a
vere e proprie penali riservate ai clienti insoddisfatti
e … infedeli; e che, in questi casi, i sani principi di correttezza,
di trasparenza e di "customer satisfaction" vanno … a farsi
benedire per lasciare spazio al sopruso .
Al riguardo è senz'altro da condividere la tesi di coloro che
sostengono che - de iure condito - l'addebito di fantomatiche
spese per la consegna di documenti e/o di titoli di proprietà
degli investitori, mediante semplice messaggio elettronico,
sia pacificamente contra legem segnatamente per le seguenti
ovvie ragioni :
1. il regolamento Consob n° 11768/1998, in attuazione
dell'art. 81 T.U.I.F. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 213/98, ha
introdotto nuove disposizioni in materia di dematerializzazione
degli strumenti finanziari in base alle quali, come già detto,
la consegna di titoli all'investitore che ne fa richiesta, anche
mediante "invio" ad altra banca, si risolve in una semplice
e per nulla onerosa annotazione a margine dei certificati rappresentativi
dei titoli accentrati presso la Società Monte Titoli S.p.A.,;
2. alla consegna di documenti e/o di titoli all'investitore
che ne fa richiesta, anche mediante l'annotazione o il messaggio
elettronico di cui sopra, si applica per analogia l'ultimo comma
delll'art. 28 della delibera Consob n° 11522/98 regolamento
di attuazione del T.U.I.F., in base al quale gli intermediari
devono mettere a disposizione degli investitori i documenti
in loro possesso, contro rimborso delle spese effettivamente
sostenute e precedentemente concordate per iscritto tra
banca e investitore ;
3. nessuna menzione di eventuali penali e/o spese per
le annotazioni de quibus risulta nei contratti di conto corrente
di corrispondenza a mani degli investitori, sebbene la disciplina
sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari citata
stabilisca che tale mancanza venga sanzionata con la nullità
e/o con l'illiceità di qualsiasi pretesa da parte della banca
;
4. nessuna indicazione di eventuali oneri aggiuntivi
è contenuta neanche nel contratto di deposito e nel contratto
di negoziazione, sebbene anche l'art. 23 T.U.I.F. e l'art. 30
del Regolamento Consob n° 11522/1998, sanzionino tale mancanza
con la nullità di qualsiasi negozio giuridico ;
5. il loro eventuale rinvio a non meglio identificati
"prospetti informativi a disposizione della clientela presso
gli sportelli" (quali ???) :
a. è pacificamente vietato dall'art. 23 del T.U.I.F. in quanto
assimilabile al rinvio agli usi e alle consuetudini ;
b. è espressamente vietato anche dall'organo di vigilanza che,
tra le operazioni che possono essere pubblicizzate tramite inserimento
in "fogli informativi analitici" e/o in "avvisi sintetici" di
cui all'elenco allegato "A" del capitolo X delle istruzioni
di Vigilanza per le banche emanate della Banca d'Italia con
Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, non ha mai contemplato
penali e/o spese e/o commissioni e/o altri oneri per "movimentazione
titoli vs/deposito …/…" e/o per la consegna all'investitore
dei titoli e documenti che lo riguardano, anche mediante annotazione
a margine del certificato rappresentativo del titolo di una
banca diversa da quella che ha effettuato originariamente la
negoziazione di essi titoli in proprio o per conto terzi .
Insomma e per concludere già allo stato attuale esistono normative
che abilitano correntisti e investitori che dovessero riscontrare
errori, irregolarità e/o discrepanze tra quanto è scritto nei
contratti e il comportamento tenuto dalle banche e dagli intermediari,
a legittimamente che proporre, senza esitazione, reclami ufficiali
alla banca per il ripristino delle condizioni commerciali corrette
.
Sempre a questo riguardo qualora la banca non dovesse provvedere
neanche in seguito al detto reclamo, correntisti e investitori
potranno ricorrere all'arbitrato dell'Ombudsman, l'organismo
che ha il potere di imporre alle banche le sue decisioni, salva
sempre la facoltà per i clienti insoddisfatti di ricorrere al
Tribunale .
… Quando la legge consente degli efficaci rimedi è stolto limitarsi
a privilegiare il solo "mugugno" … !