L'ambito di applicazione
del reato di abusiva attività finanziaria
(M. Pastrengo - 15/04/2002) |
In via generale agli intermediari che operano nei confronti del
pubblico è applicabile il regime delineato dall’art.
106 ( ) del d.lgs. 385/93 - Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, incentrato sull’iscrizione nell’elenco
generale tenuto dall’UIC, l’Ufficio Italiano Cambi,
che è competente ad esercitare tutti i controlli e sulla
conseguente ipotesi di reato di cui al successivo art. 132 T.U.
( )
Il primo comma dell’art. 106 T.U. individua l’area
regolata, elencando un’ampia serie di attività finanziarie
:
1. assunzione di partecipazioni ;
2. concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ;
3. prestazioni di servizi di pagamento ;
4. intermediazione in cambi .
Il legislatore non dà una definizione generale di attività
finanziarie, capace di ricomprendere attività diverse
da quelle iscritte nel catalogo formulato esplicitamente dalla norma
(art. 106, primo comma), come, ad esempio, le seguenti attività
tipiche degli impiegati di banca :
1. attività di consulenza : che, per la Consob, consiste
nel : collocamento di prodotti ; nella fornitura di notizie e/o
informazioni su prodotti e/o mercati e/o prezzi e/o aspettative
e/o altro ; nelle informazioni sulla composizione del portafoglio
titoli, sulla sua valutazione, sulla sua rischiosità ; nei
servizi di verifica degli eseguiti generati dal sistema, con la
comuni-cazione in tempo reale o mediante riepilogo su un prospetto
riepilogativo fornito dalla banca o dal cliente ; nell’eventuale
remunerazione del servizio, anche commisurata ai risultati conseguiti
dai clienti, senza che ciò possa costituire elemento qualificante
del servizio di gestione patrimoniale ( );
2. attività di ricezione e trasmissione delle proposte
di negoziazione degli investitori alle competenti funzioni della
Direzione Generale per l’esecuzione in proprio o mediante
invio a SIM esterna o mediante invio diretto alla Borsa Italiana
(se autorizzati) .
Il Ministro del Tesoro, sentiti Banca d’Italia
e UIC, specifica il contenuto delle attività elencate,
nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio
nei confronti del pubblico e precisa, inoltre, che il credito
al consumo si considera sempre esercitato nei confronti del
pubblico .
Il ministro ha provveduto con decreto 6 luglio 1994, integrato
dal d.m. 1° settembre 1998, che elenca tassativamente
– in un “catalogo chiuso”, che può
essere arricchito sulla base di un provvedimento dell’autorità
di Governo e nelle sole ipotesi, per altro, esplicitamente previste
dal legislatore stesso - il contenuto delle attività finanziarie
nel modo seguente :
1. Assunzione di partecipazioni
Per attività di “assunzione di partecipazioni”
s’intende “l’acquisizione, detenzione e gestione
dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre
imprese, che ha come obiettivi la riorganizzazione aziendale, lo
sviluppo produttivo e/o il soddisfacimento delle esigenze finanziarie
dei soggetti partecipati e la successiva vendita finale della partecipazione”.
Ma vi sono riferimenti anche nel decreto Ministero del Tesoro 9
febbraio 1994, in tema di fondi chiusi, relativo a società
che esercitano solo l’attività di “assunzione
di partecipazioni” rivolta al pubblico, come ad esempio
“l’attività “statica” di assunzione
di partecipazioni di una holding oppure l’attività
destinata alla movimentazione continua di una merchant bank “.
Affinchè si configurino i requisiti richiesti, le assunzioni
in partecipazioni devono essere finalizzate all’alienazione
e, per il periodo di detenzione, devono essere caratterizzate da
interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo
produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle
imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di
rischio .
Si individua in tal modo un’attività legata ad operazioni
finanziarie e non alla gestione nei modi tipici della holding; questo
in armonia con l’esclusione di società finanziarie
afferenti ad un gruppo dall’area di applicazione della disciplina
.
Il d.m. in questione esclude infatti che ricorra il requisito dell’operatività
nei confronti del pubblico nei casi di operazioni infragruppo .
2. Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
Per questa attività s’intende “ l’erogazione
di somme di denaro a favore di privati o di imprenditori privati
“, anche “credito al consumo”.
Non solo, ma anche la concessione di crediti, compreso il rilascio
di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, nonché
ogni tipo di finanziamento connesso con una vasta gamma di operazioni,
come la locazione finanziaria, il credito al consumo, il credito
ipotecario, il prestito su pegno, il rilascio di garanzie .
3. Prestazione di servizi di pagamento (bancomat, carte di credito
- di debito)
Per attività in discorso si intende l’attività
di intermediazione finanziaria esercitata mediante incasso e trasferimento
di fondi, trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, compensazione
di debiti e crediti, emissione o gestione di “ carte di
credito, di debito o di altri mezzi di pagamento o altro documento
che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto
di beni o alla prestazione di servizi “ ( ), beninteso
nel rispetto dei divieti posti dalla disciplina della raccolta del
risparmio tra il pubblico .
V’è da notare, in questo caso, che l’espressione
“prestazione di servizi di pagamento” di cui al d.lgs.
14-12-1992, n° 481 ha sostituito quella di “servizi
di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione
e gestione di carte di credito”, prevista nella legge
n° 197/1991 – c.d. legge “antiriciclaggio”
.
4. Intermediazione in cambi (cambiavalute)
Per questa attività s’intende “l’attività
di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta “
( ), di negoziazione di una valuta contro un’altra, nonché
ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta .
I REQUISITI RICHIESTI DAL LEGISLATORE
Le attività specificate sono esercitate nei confronti del
pubblico quando vengono svolte nei confronti dei terzi con carattere
di professionalità, ovvero in maniera ricorrente ed
abituale .
Dettando disposizioni attuative della norma considerata, il Ministro
del Tesoro definisce il requisito della prevalenza, apprezzato mediante
una comparazione fra attività finanziarie e quelle di diversa
natura – industriale, commerciale, di prestazione di servizi
– svolte dallo stesso soggetto che si basa generalmente su
due indici :
1. l’attivo patrimoniale
2. i proventi .
L’esercizio di attività finanziarie ha dunque carattere
di prevalenza quando, in base alle risultanze dei bilanci
approvati degli ultimi due esercizi chiusi, ricorrano congiuntamente
due presupposti :
1. l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo
di natura finanziaria di cui alle attività riservate sia
superiore al 50 % del totale dell’attivo patrimoniale ;
2. l’ammontare complessivo dei proventi delle attività
considerate sia superiore al 50 % dei proventi complessivi .
Per le attività di prestazione di servizi di pagamento
e intermediazione in cambi il requisito della prevalenza
si misura esclusivamente con riferimento ai proventi .
Ma l’esercizio delle attività di cui all’art.
106, 1° comma, è sempre oggetto di riserva, anche quando
non sia esercitato in maniera esclusiva, né nei confronti
del pubblico .
Dispone infatti l’art. 113, primo comma T.U. che l’esercizio
in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle indicate
attività è riservato ai soggetti iscritti in apposita
sezione dell’elenco generale .
Si tratta di quegli intermediari finanziari, sempre più
near banks, che possono esercitare attività ulteriori rispetto
a quelle elencate all’art. 106, come la raccolta di risparmio
tra il pubblico, ai sensi dell’art. 11 T.U., la prestazione
dei servizi d’investimento selezionati dall’art. 18,
terzo comma, T.U., l’erogazione di finanziamenti agevolati,
ai sensi del nuovo 7° comma dell’art. 107 ( ) .
LA COMPETENZA A VALUTARE CASO PER CASO E AD APPLICARE LE SANZIONI
?
Nel nostro ordinamento vi sono alcuni organi preposti alla vigilanza
informativa, ispettiva e regolamentare che sono il CICR, la Banca
d’Italia e la Consob .
Il CICR è il Comitato Interministeriale per il Credito
ed il Risparmio, istituito con D.l.C.p.S. n. 691 del 1947, ed ha
la vigilanza in materia di tutela del risparmio ( ) .
La Banca d’Italia esercita invece i poteri di vigilanza
ad essa attribuiti dal d.lgs. 58/98, avendo riguardo alla sana
e prudente gestione, alla stabilità complessiva, alla efficienza
e alla competitività del sistema finanziario, nonché
all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia
( ) .
La Consob, che è stata istituita con legge n. 216/94,
esercita la vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare sugli
intermediari finanziari ed applica le sanzioni previste per gli
illeciti amministrativi del T.U.F. e del Regolamento di attuazione
n. 11522/1998 .
Com’è noto qualora si ravvisi un presunto comportamento
illecito da parte di un dipendente e/o di esponente aziendale (presidente
e membri del c.d.a, sindaci e direttore generale) di una banca o
di una Sim :
1. il responsabile della funzione di vigilanza interna ( ) deve
tempestivamente darne notizia al Collegio dei Sindaci;
2. il Presidente del Collegio dei Sindaci è a sua volta
tenuto a comunicarla senza indugio alla Banca d’Italia e alla
Consob, che procederanno poi alle visite ispettive di loro competenza
e agli eventuali provvedimenti amministrativi sanzionatori .
ATTIVITA’ DI VIGILANZA CONOSCITIVA
(informativa, regolamentare, ispettiva)
La Banca d’Italia, attraverso i canali di vigilanza conoscitiva
acquisisce una corposa massa di informazioni .
Si tratta di controlli strettamente connessi con l’attività
di vigilanza informativa (art. 53 T.U.) ed ispettiva
(art. 54 T.U.) svolta dalla Banca d’Italia e di vigilanza
regolamentare (art. 53 T.U.) svolta dal CICR e dalla Banca
d’Italia ;
La vigilanza regolamentare ha quattro aree di competenza,e
cioè :
1. l’area attinente l’adeguatezza patrimoniale
(art. 53, 1° co., lett. a), T.U.);
2. l’area attinente il contenimento dei rischi : creditizi
e/o di mercato e/o di tasso d’interesse (art. 53, 1° co.,
lett. b T.U.);
3. l’area attinente il contenimento l’organizzazione
amministrativa e contabile (art. 53 1° co., lett. d), T.U.)
;
4. l’area attinente i controlli interni (art. 53,
1° co., lett. d), T.U.).
L’attenzione posta dalla Banca d’Italia sull’efficienza
degli assetti organizzativi ed i controlli interni, si ricollega,
difatti, sia col rispetto di regole giuridiche di organizzazione,
sia con l’applicazione di tecniche di gestione aziendale tipicamente
metagiuridiche, il cui impiego è essenziale per definire
le attribuzioni di responsabilità decisionali e per ottimizzare
i risultati di gestione .
Sotto questo profilo l’attività di controllo della
Banca d’Italia si coordina con quella della Consob ; quest’ultima,
infatti, si occupa di disciplinare, con propri regolamenti, le “procedure,
anche di controllo interno, relative ai servizi prestati e le tenute
delle evidenze degli ordini e delle operazioni effettuate “
.
LA VIGILANZA DELLA CONSOB SUL MERCATO
La prestazione dei servizi d’investimento e i soggetti autorizzati
ad effettuarla sono sottoposti a vigilanza pubblica .
Questa ha per scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati
(banche, SIM, etc.) ( ) e l’ordinato svolgimento delle negoziazioni
e la tutela degli investitori ( ) e deve essere esercitata avendo
riguardo alla stabilità, alla competitività ed al
buon funzionamento del sistema finanziario .
Mentre alla Banca d’Italia viene attribuita la competenza
per le regole di vigilanza prudenziale e, in particolare, per quanto
riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale,
alla Consob viene riservata la competenza per le regole di trasparenza
e di correttezza dei comportamenti .
Così spetta alla Banca d’Italia, ma sentita la Consob,
disciplinare con regolamento :
a. l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio,
le partecipazioni detenibili, l’organizzazione amministrativa
ed i controlli interni ;
b. le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti
finanziari e del denaro di pertinenza della clientela .
Mentre compete alla Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplinare,
sempre con regolamento :
a. le procedure, anche di controllo interno, relative ai servizi
prestati e la tenuta delle evidenze degli ordini e delle operazioni
effettuate ;
b. il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori,
anche tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo il rischio
di conflitto d’interessi ;
c. gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi .
V’è da tener presente che la Banca d’Italia
e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre
al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca
comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità
riscontrate nell’esercizio dell’attività di vigilanza
e, più in generale, collaborano fra di loro, anche mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni
( ) .
COMPETENZA DELLA BANCA D’ITALIA A CONOSCERE, RICONOSCERE
E/O A COMUNICARE AL P.M. LA “NOTITIA CRIMINIS” DI CUI
ALL’ART. 132 D.LGS.385/93
L’esclusiva competenza della Banca d’Italia, dell‘
U.I.C. e della Consob, scaturisce dai seguenti due provvedimenti
di legge :
1. Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del
30 settembre 1997
2. Delibera Consob n. 12191 del 10 novembre 1999
In forza del Provvedimento della Banca d’Italia, che
diventa in tal modo depositaria della verità, ciascun intermediario
finanziario autorizzato e iscritto nell’elenco previsto dall’art.
107 del T.U., S.I.M. o Banca, al fine di ottenere la specifica autorizzazione
alla “prestazione di servizi di investimento“, deve
presentare una domanda di autorizzazione all’esercizio
dei servizi d’investimento, a firma del legale rappresentante
della società, alla Filiale della Banca d’Italia territorialmente
competente .
La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all’Allegato
“B” del Provvedimento 30.9.97 e deve essere corredata
dalla delibera assunta in proposito dai competenti organi aziendali,
contenente una relazione illustrativa molto analitica .
L’intermediario che richiede l’autorizzazione deve
infatti fornire :
1. tutte le informazioni generali relative all’azienda
, e cioè :
a. sistemi informativo-contabili : architettura, contenuti, soluzioni
contabili, metodologie di controllo della gestione, misure di sicurezza
informativa ;
b. controlli interni ( collocazione della funzione di controllo
interno, manualistica, sistema di segnalazione ; limiti operativi;
unità operative coinvolte, livelli di autonomia dei responsabili;
articolazione delle deleghe all’interno dell’azienda;
eventuale procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti
; strumenti informatici di controllo ; frequenza e modalità
dei controlli in materia di : rischi assunti, regole prudenziali,
regole di comportamento nei confronti della clientela, procedure
stabilite per lo svolgimento dei servizi, separatezza amministrativa
e contabile, separazione patrimoniale, tenuta delle evidenze contabili,
efficacia delle procedure per la disciplina dei flussi informativi,
adeguatezza dei sistemi informativi
c. Consiglio di Amministrazione e alta direzione : linee generali;
competenze delegate , frequenza di revisione sistema dei controlli,
informativa al C.d.A. , livelli gerarchici coinvolti nel processo
di gestione e controllo del rischio e di quale tipo di deleghe sono
investiti ;
2. tutte le informazioni sui singoli servizi, e cioè
:
a. negoziazione per conto proprio e per conto terzi : descrivere
l’organizzazione delle sale ; indicare il numero di desk esistenti
;
b. collocamento : articolazione della rete distributiva utilizzata
;
c. gestione : ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura
indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito ;
sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni
di legge ; eventuali compiti in materia di scelta delle strategie
e/o dei titoli ; unità amministrativa cui sono attribuiti
i compiti in questione ; compiti attribuiti alle strutture di contatto
con la clientela ;
d. ricezione e trasmissione di ordini : modalità di reperimento
degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, reti di
promotori, etc.); procedure seguite per l’esecuzione degli
stessi (trasmissione ad intermediari negoziatori, etc.).
In forza poi della delibera Consob n. 12191 del 10 novembre
1999 ( ) le Banche devono anche trasmettere alla Consob e alla
Banca d’Italia :
1. le “Segnalazioni periodiche di vigilanza” con le
relative informazioni statistiche relative all’attività
di intermediazione mobiliare integrate nella “Matrice dei
Conti” ;
2. le eventuali “Modificazioni dell’atto costitutivo”
;
3. la “Relazione annuale sulle procedure di svolgimento dei
singoli servizi di investimento”, che contiene il dettagliato
riepilogo delle norme organizzative ed operative interne in materia
di :
a. servizio di negoziazione per conto proprio e per conto terzi
;
b. servizio di collocamento ;
c. servizio di gestione ;
d. servizio di ricezione e trasmissione di ordini .
4. Le eventuali “convenzioni con intermediari negoziatori”
.
TUTELA DELL’USO DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
(abusivismo bancario e finanziario, denunzia al P.M., competenza,
deroghe)
L’art. 7 T.U. del D.Lgs.385/93, modificato dall’art.
2 d.lgs. n. 333/99 , ripropone, infatti, le seguenti previsioni
dell’art. 10 l.b. : “ … tutti i dati raccolti
nell’esercizio dell’attività di vigilanza sono
coperti dal segreto d’ufficio, che può essere opposto
a chiunque, anche ad altre amministrazioni dello Stato, salvi i
casi di espressa deroga … “
La giurisprudenza ha precisato che : “ … la segretazione
posta dall’art. 7 opera direttamente nell’ordinamento,
senza che sia necessaria l’emanazione di regolamenti dell’amministrazione
destinati ad individuare le categorie di documenti sottratti al
diritto di accesso di a cui all’art. 24 della l. n. 241/90
… “ ( )
IL SEGRETO D’UFFICIO E LA COLLABORAZIONE TRA AUTORITÀ
DI VIGILANZA
Altro dato rilevante ereditato dall’art. 10 l.b. è
contenuto nel 2° comma dell’art. 7 ( ) .
Com’è noto le disposizioni di legge di diritto comune
– costituite dall’art. 331 c.p.p. - stabiliscono che
il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni,
abbia notizia di reato è tenuto a riferire immediatamente
all’autorità giudiziaria la “notitia criminis”
.
L’art. 331 c.p.p. viene però derogato dalla norma
speciale; i funzionari della Banca d’Italia, infatti, pur
essendo pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di riferire esclusivamente
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando
assumono le vesti di reati, in deroga all’art. 331 c.p.p.
.
A questo proposito sono dunque tutti concordi nel ritenere che
soltanto il Governatore della Banca d’Italia è legittimato,
ai sensi dell’art. 132-bis del d.lgs. 385/93, introdotto con
i decreti legislativi nn. 333 e 342/1999 e 63/2000, a denunziare
i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti
previsti, ; anche se si discute se la sua sia una facoltà
oppure un dovere ( ).
La giurisprudenza sposa la tesi secondo la quale : “ …
anche il Governatore della Banca d’Italia non deve immediatamente
riferire all’autorità giudiziaria, perché
sull’interesse pubblico alla persecuzione del reato nelle
forme proprie prevale quello di salvaguardare la stabilità
del sistema bancario … “
E così anche la dottrina : dato che la “notitia
criminis” può gettare panico sul mercato, la si
tiene in qualche misura riservata interessando il soggetto che istituzionalmente
assume le responsabilità proprie di tutto l’Istituto,
cioè il Governatore della Banca d’Italia .
La ragione nasce dal fatto che le crisi bancarie hanno una particolare
capacità di diffusione ad onda che assolutamente non si riscontra
in nessun altro settore economico, visto che in nessun altro settore
economico la fiducia è determinante per la stabilità
del sistema come nel settore dell’intermediazione finanziaria
.
Il Governatore, dunque, è investito della questione perché
rientra nelle sue responsabilità istituzionali intervenire
in maniera tale che l’indicato rischio di panico dato dalla
diffusione della notizia venga arginato con provvedimenti idonei
.
Per questa ragione il legislatore ha recentemente introdotto e/o
modificato :
1. l’art. 132-bis del d.lgs. 385/93 che prevede la competenza
della Banca d’Italia e dell’UIC sia nell’accertamento
di sospetta attività di raccolta del risparmio, attività
bancaria o attività finanziaria in violazione degli artt.
130, 131 e 132, sia nella facoltà – ma non nell’obbligo
– di denunziare il fatto al pubblico ministero (11) ;
2. l’art. 138 del d.lgs. 385/93 che prevede pene assai severe
( ) a carico di chiunque divulghi in qualunque forma – e quindi
anche tramite organi di stampa, radio, televisione, etc. –
notizie o false o esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi
bancari atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico
nei depositanti o comunque a menomare la fiducia del pubblico .
Nei casi in cui, al contrario, il soggetto non autorizzato che
ha commesso l’illecito non sia un soggetto che svolge funzioni
di amministrazione, di direzione o di controllo, nè un dipendente
di un’impresa bancaria e/o di altro intermediario finanziario
autorizzato e/o di una Sim, và da sé che l’eventuale
notizia criminis deve essere comunicata senza indugio sia alla competente
procura della repubblica, sia alla Banca d’Italia, sia alla
Consob .
GIURISPRUDENZA - ELEMENTI COSTITUTIVI – INDIVIDUAZIONE
Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività
finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. 1° settembre 1993
n. 385 (1) - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
- è indispensabile che l'agente ponga in essere una
delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto - concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni,
prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi,
tutte meglio specificate nel Decreto Ministero del Tesoro 6 luglio
1994 - inserendosi abusivamente nel libero mercato, e sottraendosi
in tal modo ai controlli di affidabilità e stabilità
( ) .
Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi
al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata
dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a
una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì,
la destinazione da costoro data al denaro. (6) ( ) ( ).
Svolgimento del processo
Con sentenza deliberata il 7 maggio 1998 e depositata il 14 maggio
1998 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza
del G.I.P. del tribunale della medesima città (che, all'esito
del giudizio abbreviato, aveva dichiarato Salvatore D., Corrado
O. e Renato B. colpevoli del reato di cui all'art. 416 c.p. del
reato di associazione per delinquere diretta a commettere più
reati di usura; Piersecondo G. colpevole del delitto di cui all'art.
132 legge 1° dicembre 1993, n. 385 di attività edilizia
abusiva, in concorso con Salvatore D. e con Renato B., nonché
tutti e tre gli imputati colpevoli del delitto di usura, nella ipotesi
di continuazione per il secondo ed il terzo, condannando altresì
al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili
Rasbank s.p.a., Francesco F. e Severina V.), confermava la condanna
di Salvatore D. in ordine ai suddetti reati, qualificato il delitto
associativo come ipotesi ex art. 416, 2° comma, c.p., rideterminando
la pena, condizionalmente sospesa, in dieci mesi di reclusione nella
prevalenza delle attenuanti generiche; sull'accordo delle parti,
ai sensi dell'art. 599, 4° comma, c.p.p., riduceva alla misura
concordata la pena erogata a Corrado O., Renato B. e Piersecondo
G., che avevano espressamente rinunciato a tutti gli altri motivi
di gravame; dichiarava inammissibili i ricorsi delle parti civili
F., V. e Rasbank, in quanto proposti da difensori privi di procura
speciale.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
Corrado O. lamentando l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.
per non avere la corte di merito valutato che sussistevano a suo
favore, specie in rapporto al delitto associativo, elementi per
farne derivare l'assoluzione.
Renato B. deducendo la violazione e il vizio di motivazione quanto
alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114, 2°
comma, c.p. ed alla misura della pena, eccessiva rispetto al suo
comportamento processuale.
Piersecondo G. denunciando l'erronea applicazione della legge penale
quanto all'affermata sua responsabilità in ordine al reato
di attività finanziaria abusiva.
Salvatore D. lamenta nei motivi:
1. il vizio di carente e illogica motivazione della sentenza in
ordine alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere;
2. l'errata interpretazione della legge penale quanto alla sussistenza
dello stato di bisogno di cui all'art. 644 c.p.p..
Le parti civili Francesco F. e Severina V., con ricorsi personali,
deducono che la corte territoriale è incorsa nella violazione
della legge penale assumendo che l'appello nel loro interesse non
era stato proposto da difensore munito di procura speciale.
Analoga censura muove anche l'altra parta civile Rasbank s.p.a.,
la cui posizione, tuttavia, è stata separata per essere decisa
in separato processo, dato che in questo del ricorso della stessa
parte civile, proposto nei confronti di Antonino D. ed Enrica G.
imputati nel medesimo procedimento, non è stato dato avviso
alla Enrica G. .
Giusta richiesta del P.G. presso questa Corte suprema, debbono,
innanzitutto, essere dichiarati inammissibili i ricorsi di Corrado
O., Renato B. e Piersecondo G. .
Nell'ipotesi in cui nel giudizio d'appello le parti abbiano dichiarato,
ai sensi dell'art. 599, 4° comma, c.p.p., di concordare sul
solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongano
al giudice di irrogare sulla entità cd. patteggiata, con
rinuncia agli altri motivi, nel ricorso di cassazione contro la
sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando
la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio"
in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva
formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato.
L'intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto
già inserito con il motivo di appello rinunciato, il quale,
perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza,
in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso
per cassazione, che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile
a norma dell'art. 602, 2° comma, ult. parte c.p.p..
Inoltre, sempre in tema di cd. patteggiamento della pena in appello,
deve, altresì, ribadirsi, che la difesa concordata tra difesa
e pubblico ministero, in ordine alla misura finale della sanzione,
vincola il giudice nella sua integrità, in quanto la richiesta
accolta deve essere basata, oltre che sulla esatta qualificazione
del fatto, anche sulla condivisione di ogni altra circostanza influente
sul calcolo della pena medesima, senza che il giudice possa prendere
in considerazione elementi diversi da quelli prospettati.
Per cui, nel caso in esame, deve affermarsi che, per quanto concerne
le posizioni di Corrado O. e di Renato B., la valutazione di assoluta
congruità della pena concordata, che per essi ha compiuto
la corte territoriale, non consente un diverso apprezzamento, secondo
altra discrezionalità o in rapporto ad altre circostanze,
e che, circa l'insussistenza di evidenti cause di proscioglimento
ex art. 129 c.p.p., la motivazione del giudice di secondo grado
è precisa e coerente e non lascia alcun dubbio.
Con riferimento alla impugnazione del Piersecondo G., il quale
pone la questione circa la qualificazione dei fatti a lui ascritti
come ipotesi di reato per il quale è stata affermata la sua
responsabilità, devesi ugualmente ritenere la censura inammissibile,
in quanto è manifestamente infondata la dedotta violazione
della legge penale.
Secondo quanto è stato già stabilito ( ):
“affinché possa configurarsi il reato di abusiva
attività finanziaria, di cui all'art. 132, D.Lgs. 1°
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia), è indispensabile che l'agente ponga in essere
una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (
) inserendosi abusivamente nel libero mercato (sottraendosi, così,
al controllo di affidabilità e di stabilità) ed operando
indiscriminatamente tra il pubblico”
Il che comporta la necessità che la predetta attività
sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti
tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un
numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un
numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi, così,
quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore
privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività
della legge bancaria.
Occorre aggiungere, per meglio definire la fattispecie criminosa
in oggetto, che, quando si fa riferimento dell'offerta dei servizi
di finanziamento e di intermediazioni di cambi al "pubblico"
dei potenziali utenti e fruitori, il termine non deve essere inteso
necessariamente come sinonimo di collettività indifferenziata
di persone, interessate all'attività finanziaria per gli
scopi più diversi; ma può essere considerato anche
come comprensivo di una limitata cerchia di soggetti - operanti
in un determinato settore e, perciò, individuabili in concreto
in quanto restino in quel determinato ambito - senza, peraltro,
che occorra il finanziamento o il diverso tipo di attività,
attuati a loro favore, debbano anche dagli utenti essere destinati
all'acquisto di beni di consumo o di servizi diretti a realizzare
indispensabili finalità personali, commerciali o professionali,
giacché anche finalità di tipo diverso possono venire
in considerazione, quali quelle puramente voluttuarie e sinanco
moralmente riprovevoli, venendo queste a qualificare solo indirettamente
l'attività finanziaria abusiva.
Di conseguenza, dato che l'attività di credito può
essere svolta anche da parte di un singolo professionista al di
fuori di una struttura societaria ( ) e che detta attività
bene può essere programmata e predisposta per una schiera
limitata di persone ( ), non è censurabile la decisione del
giudice di merito che ha ravvisato a carico del G. il reato di abusiva
attività finanziaria per il fatto che lo stesso, avvalendosi
di altra struttura organizzata allo scopo di concedere prestiti
usurari per l'incasso di assegni di cui veniva in possesso nella
sua attività di cd. cambista presso una casa da gioco, in
modo professionale e con abitualità erogava prestiti in contanti
ai frequentatori della medesima casa da gioco per importo rilevante,
ponendo in essere in tal modo operazioni analogicamente catalogabili
nel novero del contratto di sconto bancario.
In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretto
il provvedimento del giudice di merito il quale, in presenza di
accertata concessione di prestiti a tasso d'usura ma in mancanza
di elementi dimostrativi del livello di diffusione dell'attività
di erogazione di mutui da parte dell'imputato, aveva respinto l'impostazione
accusatoria rilevando l'inammissibilità di un'interpretazione
della norma de qua che ricolleghi necessariamente il delitto di
esercizio abusivo di attività finanziaria al prestito di
denaro ad usura.
Altre pronunce
Per il perfezionamento del reato di esercizio abusivo nell'attività
finanziaria - introdotto dall'art. 132 del D.L. 1° settembre
1993, n. 385 - non è necessaria una pluralità di condotte
tipiche ma è sufficiente l'erogazione di un primo finanziamento
in contrasto con l'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli
artt. 106 e 113 della citata legge: detto illecito invero non costituisce
un reato abituale ( ).
E, ancora :
Il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria,
introdotto dal D.L. 1° settembre 1993, n. 385, non è
reato permanente, ma si esaurisce con la concessione e l'erogazione
del finanziamento ( )
Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che potesse
addebitarsi al finanziatore la responsabilità per la necessaria
evoluzione di un rapporto di finanziamento iniziato prima dell'entrata
in vigore della suddetta legge; in particolare ha rilevato che è
essenziale alla configurabilità del reato permanente la possibilità
per l'autore del medesimo di far cessare la condotta antigiuridica,
mentre nel caso in questione la necessaria gestione sul rapporto
è affidata solamente al debitore .
15 aprile 2003
Marcello Pastrengo
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