NUOVE REGOLE
PER LE CENTRALI RISCHI
(A.Oliverio - 22/11/2002) |
1. LA CENTRALE RISCHI
Nella fase istruttoria delle operazioni di finanziamento (dall’erogazione
di mutui a quelle di credito al consumo), gli istituti di credito
svolgono una serie di controlli sul soggetto richiedente. Il
merito della decisione dipende oltre che da ragioni di politica
commerciale della banca e dalle informazioni “interne”
in loro possesso sul richiedente, anche e soprattutto dall’esito
dell’interrogazione che l’ente rivolge alle cd.
centrali rischi circa l’affidabilità e la solvibilità
del cliente.
Queste banche dati, specializzate nella realizzazione e gestione
di referenziazione del credito, sono la Centrale dei Rischi
istituita dal CICR presso la Banca d’Italia e la CRIF
(Centrale Rischi Finanziari), quest’ultima arrivata a
registrare ben 50 milioni di posizioni grazie al periodico e
sistematico flusso di informazioni che le banche aderenti al
sistema forniscono sui soggetti con i quali intrattengono rapporti
di finanziamento.
Il quadro normativo
Nonostante il dato quantitativo appena indicato non esiste ancora
nel nostro ordinamento una normativa speciale che regolamenti
lo svolgimento dell’attività delle banche dati
private, in particolare le condizioni minime per la raccolta,
la conservazione e l’uso delle informazioni ivi presenti.
L’unica normativa esistente è quella della Centrale
dei Rischi della Banca d’Italia (vedi Nota a fine pagina).
2. LA TUTELA DEL CONSUMATORE
In assenza di una normativa specifica il rispetto (formale)
della legge sulla privacy 675/96 da parte della banche è
insufficiente a poter garantire un’efficace tutela del
consumatore. Non basta, infatti, che nella modulistica contrattuale
siano indicati, tra le altre, la clausola informativa o i diritti
ex art. 13, quando poi nel caso concreto capita ripetutamente
che un cliente nel richiedere un finanziamento non superi l’esame
CRIF perché in passato abbia ritardato (anche per colpa
non sua) il pagamento di una sola rata di importo non rilevante.
3. LE REGOLE DEL GARANTE
Il Garante per la protezione dei dati personali ha cercato di
ovviare a questa mancanza di una tutela sostanziale elaborando
una decisione (Diritto di accesso - Prescrizioni di carattere
generale per le 'centrali rischi' private - 31 luglio 2002)
indirizzata alle centrali rischi e agli istituti finanziari
che aderiscono al circuito.
Si tratta di un provvedimento che dovrà essere adottato
dai soggetti interessati entro il 15 dicembre e che introduce
importanti novità sulle modalità concrete di trattamento
dei dati raccolti dalle banche dati.
L’informativa
In ossequio al principio di correttezza del trattamento (art.
9, comma 1, lett. a), legge 675/96) l’informativa che
la banca rende al cliente deve indicare con precisione gli estremi
identificativi delle centrali dei rischi destinatarie dei dati
raccolti anche al fine di agevolare l’esercizio dei diritti
ex art. 13.
La raccolta dei dati
In ossequio al principio di pertinenza (art. 9, comma 1, lett.
c) legge 675/96) le informazioni che si richiedono ai clienti
devono essere finalizzate alla concessione (o meno) del finanziamento.
Invece, accade spesso nella pratica che gli operatori raccolgano
dati che ben poco hanno a che fare rispetto allo scopo. De
relato il principio di finalità viene violato tutte
le volte che i trattamenti avvengono per scopi ultronei (in
primis attività di marketing).
La qualità dei dati
Con le attuali modalità di gestione dei sistemi privati
di rilevazione dei rischi creditizi le informazioni relative
a brevi ritardi nel rimborso di rate hanno lo stesso rating
di informazioni relative a gravi e reiterati inadempimenti.
Entrambe, infatti, determinano un no al finanziamento richiesto,
pur essendo la prima notizia inadeguata ad incidere sull’affidabilità
e sulla solvibilità della clientela.
Questo sistema così pregiudizievole per il consumatore
non consente di distinguere adeguatamente gli eventi da ritenere
fisiologici in un rapporto destinato a svolgersi nel tempo,
da situazioni più critiche relative a inadempimenti più
gravi o, addirittura, a veri e propri artifizi nel ricorso del
credito.
Per questi motivi il Garante ha affermato nel provvedimento
che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi
devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di
somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le
banche, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono
dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente
intervenire.
La conservazione dei dati
È contrario al principio di proporzionalità e
congruità (art. 9, comma 1 lett. d) legge 675/96) che
le posizioni relative a ritardati pagamenti, poi completamente
sanati, rimangano registrati per 5 anni. Va quindi garantita
un piena tutela al cd. diritto all’oblio degli interessati,
in considerazione anche delle esperienze applicative della centrali
rischi della Banca d’Italia (che attualmente conserva
questi tipi di dati per dodici mesi).
Nota: La c.d. "centrale rischi" pubblica,
per i finanziamenti di importo superiore ai 75.000 euro o comunque
crediti in "sofferenza": artt. 13, 53, comma 1, lett.
b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e
145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia -, delibera Cicr del 29 marzo
1994, provvedimento Banca d’Italia 10 agosto 1995, circolare
della stessa Banca 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti
Nel 1999 è stata altresì introdotta una disciplina
per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (affidamenti
di importo inferiore a quello censito nella centrale rischi
gestita dalla Banca d’Italia - 75.000 euro - e superiore
a quello previsto per le operazioni di credito al consumo -
30.000 euro -: v. la deliberazione Cicr del 3 maggio 1999),
con la quale è stato previsto un sistema centralizzato
gestito da una società, sottoposto alla vigilanza della
Banca d’Italia e disciplinato, nel dettaglio, da istruzioni
della medesima Banca (pubblicate in G.U. - serie generale n.
272 del 21 novembre 2000), che prevedono in capo alle banche,
società ed intermediari finanziari (individuati in base
agli artt. 106 e 107, d.lg. n. 385/1993) l’obbligo di
comunicare dati relativi alle esposizioni creditizie dei clienti