Il D.M. 2 agosto 2002, n. 217 di attuazione all'art. 11 della
finanziaria 2002 in materia di disciplina delle fondazioni bancarie
(il "Regolamento").
di A.P.
Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze intende
completare la disciplina delle fondazioni bancarie, attraverso
l'attuazione ed il coordinamento della normativa contenuta nel
D.Lgs. n. 153 del 1999 ("D.Lgs. 153/99"), modificata dall'Articolo
11 della Legge n. 448 del 2001 ("L. 448/2001"). Proviamo dunque
a scorrere le norme del Regolamento, così ripercorrendo la disciplina
in questione alla luce delle ultimissime novità.
L'Articolo 1 chiarisce che le definizioni fornite del D. Lgs
153/99 si applicano anche al Regolamento.
L'Articolo 2, dopo aver ribadito che l'attività istituzionale
delle fondazioni si svolge solo nei settori ammessi ed in
rapporto prevalente con il territorio, individua il meccanismo
mediante il quale avviene l'individuazione della scelta dei
"settori ammessi" (1).
In particolare, lo statuto "in ragione del luogo di insediamento,
delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione,
può definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza
l'attività", in tal modo specificando il particolare legame
con il territorio.
Le fondazioni inoltre scelgono, nello statuto o in un atto deliberato
dall'organo di indirizzo, tra i settori ammessi, un massimo
di tre settori (cd. "settori rilevanti"), anche appartenenti
a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. Una
fondazione può ad esempio indicare come settori rilevanti la
famiglia, il volontariato e le attività ed i beni culturali.
Tale indicazione impegna la fondazione per almeno tre anni,
salva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.
Dopo aver effettuato la suddetta scelta le fondazioni comunicano
tempestivamente all'Autorità di vigilanza i settori rilevanti
prescelti. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione
da parte dell'Autorità in questione (il Ministero dell'economia
e delle finanze, in attesa di creazione dell'apposita Autorità,
in base all'Articolo 10 del D. Lgs. 153/99) senza ricevere alcuna
diversa indicazione da parte del Ministero, vale la regola del
silenzio-assenso.
Per quanto concerne la destinazione del reddito, disciplinata
dall'Articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 153/99, il Regolamento aggiunge
che, dopo aver fatto le destinazioni di cui all'Articolo 8 citato,
le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti
ripartendo tra essi (settori rilevanti) il reddito residuo in
misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale.
La restante parte del reddito destinata agli scopi istituzionali
può poi essere utilizzata per uno solo dei settori ammessi,
secondo un criterio di rilevanza sociale, non superiore
a quanto destinato al singolo settore rilevante (Articolo 2
del Regolamento).
L'Articolo 6 si occupa invece del patrimonio delle fondazioni
bancarie. Al primo comma indica che esso deve essere investito
in attività coerenti con la loro natura di enti senza fini
di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
La forte pregnanza delle finalità istituzionali riappare al
secondo comma, laddove si stabilisce che comunque una quota
del patrimonio deve essere investita in impieghi che siano in
qualche modo collegati al perseguimento delle finalità istituzionali
ed in particolare allo sviluppo del territorio, fermo il
criterio dell'adeguata redditività. Evidenza di tali scelte
deve essere fornita poi nel programma previsionale annuale,
con separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli
impieghi effettuati e della relativa redditività.
Il Regolamento provvede altresì una più compiuta disciplina
dell'organo di controllo, soprattutto per quanto riguarda
i requisiti e le modalità di designazione dei suoi membri.
Questi ultimi, infatti, si distinguono in due categorie:
(i) prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi
del territorio, designati da regioni, province, comuni e, ove
esistenti, città metropolitane;
(ii) le "personalità", indicati come soggetti di chiara fama
e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza
specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui
presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di
interessi, designati da soggetti di riconosciuta indipendenza
e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento
della fondazione e non siano collegati agli enti di cui alla
lettera (i). Essi possono altresì essere designati da soggetti
pubblici che operano nei settori di intervento o aventi funzioni
di garanzia.
Per quanto concerne i requisiti di professionalità e onorabilità
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso le fondazioni, l'Articolo 4 innanzi tutto
rimanda alle relative indicazioni presenti negli statuti delle
stesse. Entrambi i requisiti devono riferirsi all'esperienza
e competenza o idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo
di lucro.
L'Articolo 5 detta poi delle norme in tema di incompatibilità.
Essa sussiste per coloro che ricoprano funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni
e presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti
nel settore bancario o assicurativo, ad eccezione di quelle
nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o
patrimoniale (tali ultime essendo considerate le società con
un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio
approvato, minore di 5 milioni di Euro). L'eccezione non opera
comunque, e l'incompatibilità sussiste, con riferimento alle
società di gestione del risparmio di cui all'Articolo 8.
I soggetti tenuti alla designazione dei componenti degli organi
delle fondazioni - salvi gli interventi per la tutela degli
interessi del territorio - non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari delle fondazioni. In particolare,
si ritiene che essi abbiano interessi riferibili ai destinatari
delle fondazioni quando:
1. Siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione
rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero
2. Ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione
destinataria, ovvero
3. Ne rappresentino in concreto gli interessi.
Infine, l'Articolo 5 prevede che i soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo non possono
ricoprire cariche politiche o avere rapporti di dipendenza o
collaborazione con i rappresentanti degli interessi del territorio
della fondazione di cui all'Articolo 3, comma 2, dello stesso
Decreto.
Per quanto concerne la nozione di controllo, l'Articolo
7 rimanda all'Articolo 6 del D.Lgs. 153/99, nonché agli articoli
22 e 23, comma 2, del Testo Unico Bancario, nozione che pertanto
comprende anche le partecipazioni indirette e l'influenza dominante.
In ogni caso, l'ultimo comma affida alla Banca d'Italia il compito
di individuare l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili
alle fondazioni e di comunicarle al Ministero dell'economia
e delle finanze.
In alternativa alla dismissione delle partecipazioni di controllo
detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie
(dismissione che dovrà avvenire entro il 15 giugno 2003) le
fondazioni possono affidare - entro il mese di marzo 2003 -
la partecipazione di controllo ad una società di gestione del
risparmio ("s.g.r. affidataria") che la gestisca in nome
proprio e con criteri di professionalità e indipendenza (Articolo
8). La partecipazione dovrà comunque essere dismessa entro il
15 giugno 2003. La scelta della s.g.r. affidataria avviene,
da parte della fondazione o della società bancaria conferitaria,
secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità
e di parità concorrenziale e, per le fondazioni non di origine
associativa, secondo la normativa comunitaria sugli appalti
pubblici di servizi. Nel caso la fondazione o la società bancaria
conferitaria abbiano rilasciato un mandato irrevocabile di gestione
alla s.g.r. affidataria, il mancato rispetto dei criteri di
svolgimento del servizio di gestione ovvero un sostanziale mutamento
dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico
possono costituire giusta causa di revoca, ai sensi del comma
7 dell'Articolo 8.
La s.g.r. affidataria è sottoposta alla vigilanza di concerto
del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia
e della Consob, secondo le disposizioni del Testo Unico della
Finanza e del Testo Unico Bancario.
L'adeguamento alle disposizioni del Regolamento de quo
deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello
stesso (16 ottobre 2002).
Altra rilevante norma transitoria, il comma 8 dell'Articolo
9 prevede che fino all'entrata in carica dei nuovi organi di
indirizzo e di amministrazione, "ciascun organo limita la propria
attività all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione
dell'autorità di vigilanza". Nel concetto di ordinaria amministrazione
è compresa, a tal fine, l'esecuzione di progetti di erogazione
già approvati nelle linee fondamentali, e comunque le deliberazioni
di importo unitario non superiore a 150.000 euro (ovvero al
maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza). In ogni
caso, ed anche in deroga alle previsioni del Regolamento de
quo, l'ultimo comma dell'Articolo 9 conferisce infine alle fondazioni
la possibilità di completare i programmi concretamente avviati
alla data di entrata in vigore dello stesso, o per i quali siano
stati assunti degli impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti
di terzi.
Vedi il decreto
ministeriale 2 agosto 2002, n. 217
(1)
A Tal fine si ricorda che sono definiti settori ammessi, nel
comma c-bis dell'Articolo 1 del D. Lgs. 153/99, i seguenti:
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;
educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti
editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza;
religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti
civili;
2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza
alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia
popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile;
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività
sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia
e disturbi psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
4) arte, attività e beni culturali.
11/10/2002