BANCALEX - LE FONDAZIONI BANCARIE





Il D.M. 2 agosto 2002, n. 217 di attuazione all'art. 11 della finanziaria 2002 in materia di disciplina delle fondazioni bancarie (il "Regolamento").
di A.P.


Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze intende completare la disciplina delle fondazioni bancarie, attraverso l'attuazione ed il coordinamento della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 153 del 1999 ("D.Lgs. 153/99"), modificata dall'Articolo 11 della Legge n. 448 del 2001 ("L. 448/2001"). Proviamo dunque a scorrere le norme del Regolamento, così ripercorrendo la disciplina in questione alla luce delle ultimissime novità.

L'Articolo 1 chiarisce che le definizioni fornite del D. Lgs 153/99 si applicano anche al Regolamento.

L'Articolo 2, dopo aver ribadito che l'attività istituzionale delle fondazioni si svolge solo nei settori ammessi ed in rapporto prevalente con il territorio, individua il meccanismo mediante il quale avviene l'individuazione della scelta dei "settori ammessi" (1). In particolare, lo statuto "in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attività", in tal modo specificando il particolare legame con il territorio.


Le fondazioni inoltre scelgono, nello statuto o in un atto deliberato dall'organo di indirizzo, tra i settori ammessi, un massimo di tre settori (cd. "settori rilevanti"), anche appartenenti a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. Una fondazione può ad esempio indicare come settori rilevanti la famiglia, il volontariato e le attività ed i beni culturali. Tale indicazione impegna la fondazione per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Dopo aver effettuato la suddetta scelta le fondazioni comunicano tempestivamente all'Autorità di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Autorità in questione (il Ministero dell'economia e delle finanze, in attesa di creazione dell'apposita Autorità, in base all'Articolo 10 del D. Lgs. 153/99) senza ricevere alcuna diversa indicazione da parte del Ministero, vale la regola del silenzio-assenso.

Per quanto concerne la destinazione del reddito, disciplinata dall'Articolo 8 comma 1 del D. Lgs. 153/99, il Regolamento aggiunge che, dopo aver fatto le destinazioni di cui all'Articolo 8 citato, le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti ripartendo tra essi (settori rilevanti) il reddito residuo in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale. La restante parte del reddito destinata agli scopi istituzionali può poi essere utilizzata per uno solo dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale, non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante (Articolo 2 del Regolamento).

L'Articolo 6 si occupa invece del patrimonio delle fondazioni bancarie. Al primo comma indica che esso deve essere investito in attività coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. La forte pregnanza delle finalità istituzionali riappare al secondo comma, laddove si stabilisce che comunque una quota del patrimonio deve essere investita in impieghi che siano in qualche modo collegati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio, fermo il criterio dell'adeguata redditività. Evidenza di tali scelte deve essere fornita poi nel programma previsionale annuale, con separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Il Regolamento provvede altresì una più compiuta disciplina dell'organo di controllo, soprattutto per quanto riguarda i requisiti e le modalità di designazione dei suoi membri.
Questi ultimi, infatti, si distinguono in due categorie:
(i) prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio, designati da regioni, province, comuni e, ove esistenti, città metropolitane;
(ii) le "personalità", indicati come soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di interessi, designati da soggetti di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui alla lettera (i). Essi possono altresì essere designati da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento o aventi funzioni di garanzia.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, l'Articolo 4 innanzi tutto rimanda alle relative indicazioni presenti negli statuti delle stesse. Entrambi i requisiti devono riferirsi all'esperienza e competenza o idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

L'Articolo 5 detta poi delle norme in tema di incompatibilità. Essa sussiste per coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni e presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario o assicurativo, ad eccezione di quelle nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale (tali ultime essendo considerate le società con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, minore di 5 milioni di Euro). L'eccezione non opera comunque, e l'incompatibilità sussiste, con riferimento alle società di gestione del risparmio di cui all'Articolo 8.

I soggetti tenuti alla designazione dei componenti degli organi delle fondazioni - salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio - non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari delle fondazioni. In particolare, si ritiene che essi abbiano interessi riferibili ai destinatari delle fondazioni quando:
1. Siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero
2. Ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria, ovvero
3. Ne rappresentino in concreto gli interessi.

Infine, l'Articolo 5 prevede che i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti di dipendenza o collaborazione con i rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione di cui all'Articolo 3, comma 2, dello stesso Decreto.

Per quanto concerne la nozione di controllo, l'Articolo 7 rimanda all'Articolo 6 del D.Lgs. 153/99, nonché agli articoli 22 e 23, comma 2, del Testo Unico Bancario, nozione che pertanto comprende anche le partecipazioni indirette e l'influenza dominante. In ogni caso, l'ultimo comma affida alla Banca d'Italia il compito di individuare l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e di comunicarle al Ministero dell'economia e delle finanze.

In alternativa alla dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie (dismissione che dovrà avvenire entro il 15 giugno 2003) le fondazioni possono affidare - entro il mese di marzo 2003 - la partecipazione di controllo ad una società di gestione del risparmio ("s.g.r. affidataria") che la gestisca in nome proprio e con criteri di professionalità e indipendenza (Articolo 8). La partecipazione dovrà comunque essere dismessa entro il 15 giugno 2003. La scelta della s.g.r. affidataria avviene, da parte della fondazione o della società bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità concorrenziale e, per le fondazioni non di origine associativa, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi. Nel caso la fondazione o la società bancaria conferitaria abbiano rilasciato un mandato irrevocabile di gestione alla s.g.r. affidataria, il mancato rispetto dei criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico possono costituire giusta causa di revoca, ai sensi del comma 7 dell'Articolo 8.

La s.g.r. affidataria è sottoposta alla vigilanza di concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob, secondo le disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Testo Unico Bancario.
L'adeguamento alle disposizioni del Regolamento de quo deve avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso (16 ottobre 2002).

Altra rilevante norma transitoria, il comma 8 dell'Articolo 9 prevede che fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione, "ciascun organo limita la propria attività all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'autorità di vigilanza". Nel concetto di ordinaria amministrazione è compresa, a tal fine, l'esecuzione di progetti di erogazione già approvati nelle linee fondamentali, e comunque le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro (ovvero al maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza). In ogni caso, ed anche in deroga alle previsioni del Regolamento de quo, l'ultimo comma dell'Articolo 9 conferisce infine alle fondazioni la possibilità di completare i programmi concretamente avviati alla data di entrata in vigore dello stesso, o per i quali siano stati assunti degli impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.



Vedi il decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217




(1)
A Tal fine si ricorda che sono definiti settori ammessi, nel comma c-bis dell'Articolo 1 del D. Lgs. 153/99, i seguenti:
1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
4) arte, attività e beni culturali.




11/10/2002

 






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