E-COMMERCE OFFSHORE
by
Manuel
Buccarella
E-commerce: delocalizzarsi è un'esigenza organizzativa
(Un'impresa totalmente elettronica che vende software nel cyberspazio)
Internet, quale mezzo di comunicazione transfrontaliero, è lo
strumento ideale per l'attivazione di transazioni commerciali
tra soggetti residenti in luoghi differenti del Pianeta. A meno
che il gestore di un negozio di commercio elettronico non intenda,
per qualunque motivo, limitare la propria offerta a soggetti residenti
in uno specifico e determinato paese, un negozio online è una
vera e propria vetrina sul mondo. La completa automazione delle
principali attività, in particolare di quelle routinarie, dall'immissione
dell'ordine del cliente al pagamento, sino anche alla consegna
della merce o del servizio (si pensi, in quest'ultimo caso, all'intera
prestazione online di un servizio professionale di consulenza,
dall'instaurazione del primo contatto con richiesta della prestazione
sino all'atto finale di consegna dell'elaborato o parere del professionista
all'indirizzo di posta elettronica del cliente), pone necessariamente
l'impresa che svolge le proprie attività nel cyberspazio davanti
alla necessità di modernizzare la propria struttura organizzativa.
L'impresa dovrebbe trasformarsi, cioè, in una vera e propria e-company:
un'impresa che non solo svolga le proprie attività per via telematica
tramite internet, ma che abbia anche sede nel web, in particolare
nel proprio sito e dominio internet. Stiamo parlando, ovviamente,
di un'impresa completamente nuova, senza personale e sede fisica,
che corre per il world wide web e che sia pertanto "ubiquitaria"
e potenzialmente priva di nazionalità.
Le procedure di registrazione di un domain name, che non richiedono
l'adempimento di particolari obblighi, né la necessità che il
registrante svolga già una qualche attività di impresa, né obblighi
di puntuale identificazione del registrante da parte delle varie
Autorità di Naming e Registrazione, unitamente alle sconfinate
possibilità di sfruttamento della Rete e al carattere ubiquitario
e transfrontaliero della stessa, consentono di creare un'impresa
virtuale priva di precisa nazionalità: un'impresa internazionale
o addirittura sopranazionale.
Le International Business Companies
Già prima dell'avvento di internet, le legislazioni di alcuni
paesi, in particolare di quelli riconosciuti come paradisi fiscali,
prevedevano - e prevedono tuttora - la possibilità di costituire
"società d'affari internazionali" (international business companies)
senza obbligo di stabilimento di una sede legale "fisica" in tali
paesi.
In particolare, l'International Business Companies Act del 1984
delle Isole Vergini Britanniche, paradiso fiscale caraibico del
Commonwealth dotato di ampia autonomia legislativa e tributaria,
consente, per soli 300 USD, di costituire una international business
company, soggetta alle (blande) leggi di quel paese, avente a
tutti gli effetti le caratteristiche di un'impresa internazionale
o sovranazionale.
L'International Business Companies Act richiede, ai fini dell'incorporazione
di una società di commercio internazionale sotto le leggi delle
Isole Vergini Britanniche, che la società non abbia rapporti commerciali
con cittadini e imprese ivi residenti e che non abbia proprietà
mobiliari e/o immobiliari nel territorio delle Isole Vergini Britanniche.
Al più è consentito avere in locazione un ufficio dal quale la
società comunica con i soci e dove possono essere custoditi libri
e registri sociali.
Nell'atto costitutivo e nello statuto devono essere inseriti,
oltre alla ragione sociale e all'oggetto sociale, l'ufficio registrato
(registered office) nelle Isole Vergini Britanniche. Tale registered
office può essere anche l'ufficio dove ha sede l'agente incaricato
della registrazione ed incorporazione dell'international business
company. Perché possa aver luogo l'incorporazione e la conseguente
"esistenza giuridica" della società, è necessario che atto costitutivo
e statuto siano presentati per la registrazione al locale Ufficio
del Registro delle Società da un agente incaricato, riconosciuto
dall'ordinamento locale, che deve apporre per autentica la propria
firma e quella di un testimone sui documenti presentati per la
registrazione.
Una sede nel cyberspazio
Gli articoli 38 e 39 dell'International Business Companies Act
prevedono espressamente la facoltà che l'ufficio registrato sia
costituito dalla sede legale dell'agente, in genere una società
realmente collocata ed operante nel paese.
Ne consegue che la società d'affari internazionale non è obbligata
ad avere una sede legale reale; anzi, il divieto di commerciare
con soggetti residenti e di avere proprietà in quel paese consiglierebbe
di non avere una sede, bastando il registered office dell'agente
a soddisfare le condizioni richieste dalla legge.
Per poter fruire dello speciale trattamento fiscale, che esclude
il reddito della società d'affari internazionale a qualsiasi imposizione
nelle Isole Vergini Britanniche (è previsto infatti solo il pagamento
di una tassa annua di registrazione), è effettivamente richiesto
che la società operi a livello internazionale (svolga cioè international
business), senza avere rapporti d'affari con soggetti residenti.
Se la società non ha sede fisica nelle Isole Vergini Britanniche,
e non la ha di conseguenza in nessun altro luogo, allora l'unico
legame giuridico e "territoriale" con queste è rappresentato dall'
atto di incorporazione.
Se rapportiamo il quadro sopra rappresentato alla situazione creata
da internet e dalla globalizzazione, che rendono sempre più relativi
i concetti di nazione, di Stato, di territorio, di diritto nazionale,
e alle condizioni create da legislazioni offshore, come quella
testè enunciata, si evince che la combinazione delle nuove tecnologie
con le leggi di un paese offshore possono consentire la creazione
di una vera e-company.
Per di più, il citato International Business Companies Act delle
Isole Vergini Britanniche prevede che i meeting degli amministratori
possano svolgersi ovunque; tale condizione, unitamente alla "neutralità"
territoriale della company, che come già detto può non avere sede,
incoraggia il ricorso a strumenti di comunicazione interattiva,
come posta elettronica, videoconferenze e quant'altro.
Tutte le principali attività della società possono svolgersi,
dunque, nel cyberspazio: dalle assemblee online del board of directors,
che potrebbe tranquillamente riunirsi mediante videoconferenza,
alle comunicazioni con soci e potenziali clienti.
La configurazione prettamente cyberspaziale dell' international
business company consiglierebbe poi che oggetto principale della
sua attività fosse la distribuzione di software e beni digitalizzati,
immediatamente scaricabili ed acquistabili dal cliente con carte
di credito e smart card direttamente dal sito-sede dell' e-company.
Quanto sopra detto evidenzia pertanto come, allo stato attuale
delle tecnologie, sede ideale di una international business company,
dedita ad attività di business internazionale come l' e-commerce,
possa essere l'altrettanto internazionale cyberspazio.
Condizioni analoghe a quelle sopra descritte sono offerte, oltre
che dalle leggi delle Isole Vergini Britanniche, anche da altre
legislazioni offshore, come ad esempio quelle di Bahamas e Belize,
che richiedono per l'incorporazione, come avviene anche per le
Isole Vergini Britanniche, un capitale iniziale di una sola azione
del valore nominale di un dollaro statunitense, ed un management
iniziale costituito da un solo director e da un unico socio fondatore
(che generalmente è lo stesso director).
Il concetto di stabile organizzazione di impresa
Ovviamente, non può sfuggire a chi legge che un' e- Company così
costituita potrebbe incorrere in difficoltà e problematiche variamente
connesse alla potestà di imposizione fiscale degli Stati nazionali.
E qui subentra il problema dell'individuazione della sede stabile
ed organizzata dell'impresa; ovvero quello della stabile organizzazione
d'impresa. Il Rapporto OCSE, con riferimento alla delocalizzazione
che l' e-commerce e la Rete consentono, alla questione più volte
sollevata se un sito web possa essere considerato una stabile
organizzazione d'impresa, risponde che un sito web che promuova
beni e servizi di un'impresa non può essere considerato una sede
stabile e organizzata ed è quindi fiscalmente irrilevante. La
pronuncia dell'OCSE, tuttavia, non esaurisce l'argomento.
Può, infatti, un sito web che, oltre a promuovere beni e servizi
sulla Rete, raccoglie ordini d'acquisto per l'impresa titolare
del sito, essere considerato una stabile organizzazione?
Può ancora un software residente in un server territorialmente
localizzabile, che gestisce l'offerta commerciale e conclude contratti
di vendita, essere considerato una stabile organizzazione?
Può infine la struttura stabile ed organizzata dell'intermediario
fornitore dell'accesso Internet, il provider, presso cui risiede
il server che ospita il sito web dell'impresa e su cui gira il
programma di gestione commerciale, determinare per traslato una
stabile organizzazione dell'impresa in quel territorio?
Le risposte che l'OCSE ha recentemente fornito alle domande di
cui sopra sembrano ulteriormente confermare l'assunto di partenza
circa la configurabilità di una e-company "priva di nazionalità".
L'OCSE, infatti, non considera il sito web una stabile organizzazione
dell'impresa per il semplice fatto che esso non è un bene materiale;
esso è semplicemente un software che riesce ad immagazzinare una
moltitudine di dati. In particolare, secondo l'art. 5 del modello
Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni (recepito in
Italia con legge 12/12/1973 n. 1041), vi sono una pluralità di
modelli di "stabile organizzazione":
stabile organizzazione materiale con le tre condizioni di esistenza
di una sede di affari, "fissità" spaziale e temporale della sede,
svolgimento della attività d'impresa attraverso tale sede (commi
1, 2 e 4 dell'art. 5);
stabile organizzazione da "cantiere" (comma 3 dell'art. 5);
stabile organizzazione da "agente" ovvero con la presenza di un
agente che esercita tale attività per l'impresa, con un carattere
di abitualità e che sia legittimato a sottoscrivere contratti
(commi 5 e 6 dell'art. 5)
Nella stessa ottica dell'OCSE si muove la Direttiva dell'Unione
Europea sull'istituzione di un "Quadro giuridico del Commercio
Elettronico nel mercato interno", approvata l'8 giugno del 2000.
Ai fini che interessano i regimi dell'imposizione diretta del
reddito prodotto da attività di e-commerce, la Direttiva esprime
due concetti significativi: quello di prestatore definito e quello
di stabile organizzazione. Il "prestatore definito", tanto per
intenderci, è la persona fisica o giuridica che operando sulla
Rete con l' e-commerce realizza quel reddito che sarà poi oggetto
dell'imposizione fiscale.
"
È prestatore stabilito - recita l'art. 2 lett. c) della
Direttiva -
il prestatore che esercita effettivamente e a tempo
indeterminato un'attività economica mediante un'installazione
stabile. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie
necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé
uno stabilimento del prestatore".
Disponendo che mezzi tecnici e tecnologie, di per sé sole, non
costituiscono stabile organizzazione, la Direttiva Ue sul commercio
elettronico non fa altro che confermare i precedenti ed autorevoli
orientamenti espressi, sempre in sede internazionale, da organismi
come l'OCSE e l'IRS (il Dipartimento del Tesoro statunitense).
Per l'Unione Europea, come anche per OCSE e IRS, la disponibilità
di un sito Internet accessibile dai vari paesi o quella di un
server allocato presso un provider in un qualsiasi Stato del mondo
non costituiscono, dunque, da sole "stabile organizzazione" e
sono quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione
del reddito del prestatore del servizio, che sarà, quindi, tassato
solo nel paese in cui disponga di una effettiva e stabile organizzazione.
Se dunque sito web e server non costituiscono stabile organizzazione
d'impresa, quale stabile organizzazione può avere un' international
business company? Probabilmente nessuna. Onde evitare comunque
che il server possa essere considerato in futuro stabile organizzazione,
e quindi soggiacere all'imposizione fiscale sul reddito di uno
Stato (o più Stati) - l'OCSE infatti si sta avvicinando alla definizione
del concetto di "stabile organizzazione telematica" - molte imprese
offshore che operano nel cyberspazio scelgono, non a caso, un
server allocato e gestito da un ISP (Internet Service Provider)
anch'esso offshore, in grado di offrire i medesimi benefici garantiti
dall'incorporazione della società.
M.M.Buccarella
NETJUS
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA
Per una disamina degli argomenti trattati in questo articolo si
consiglia la lettura, tra le altre, delle seguenti fonti:
N. VILLA, Esportare con Internet, La stabile organizzazione ed
il web, in "Italia Oggi" Guida all'Export, pag. 113 e ss. (numero
16 - 18 settembre 2000);
D.EPIFANI, Nuovo Mercato: nuove regole ?, in "Commercio Elettronico",
n. 2/2000; pag. 71 e ss.;
M.M. BUCCARELLA, La creazione di una e-company: quello che nuove
tecnologie e legislazioni off-shore possono fare, in "Scienza
& Business", anno 2, n. 9-10/2000, pag. 36 e ss.;
M.M. BUCCARELLA,
Il
caso Consob-Smallxchange.com: una decisione con non poche
ombre. Inadeguatezza degli ordinamenti giuridici nazionali nella
regolamentazione dell'Internet, in "Diritto&Diritti" (rivista
giuridica telematica)