LE FUSIONI SOCIETARIE
1.
Premessa
2.
Le forme di fusione (22/01/2003)
2.1
Le fusioni tra banche cooperative e banche
s.p.a.
3.
Il laveraged buyout (LBO) (30/01/2003)
3.1
Il merger laveraged buyouy (MBO)
3.2
Le problematiche del LBO/MBO
3.3
L'art. 2501-bis
3.4
Le problematiche del nuovo art. 2501-bis
4.
Il progetto di fusione
5.
La situazione patrimoniale
6.
La relazione dell'organo amministrativo
7.
La relazione degli esperti
1. Premessa
Lo studio che si intende effettuare è quello di analizzare
il nuovo diritto societario ed i suoi riflessi sul diritto bancario.
Vedremo quindi come dovranno essere coordinati il nuovo libro
V del codice civile con il T.U.B. Infatti le norme poste dalla
riforma hanno carattere generale pertanto troveranno applicazione
laddove non sia diversamente disposto dalla normativa speciale.
Lo studio parte con l’esame delle fusioni societarie disciplinate
agli artt. 2501 e ss.
2. Le forme di fusione
Il nuovo art. 2501 (
1) individua quali sono le
forme attraverso le quali si attua la fusione. Esse sono:
- la fusione per unione (o in senso stretto) nel quale due o più
società partecipanti alla fusione si estinguono senza liquidazione
costituendo una nuova società;
- la fusione per incorporazione dove una società, la cd.
incorporante, assorbe un’altra società, la cd. incorporata,
la quale si estingue senza liquidazione.
La dottrina ha poi elaborato diverse forme di classificazione.
In particolare quella che in questa sede rileva è la distinzione
fra fusioni omogenee e fusioni eterogenee. Nelle prime la fusione
avviene tra società dello stesso tipo, mentre nelle seconde
tra società di tipo diverso per es. tra società
di persona e società di capitali le quali comportano implicitamente
un’operazione di trasformazione. Quest’ultimo tipo
di fusioni sono vietate quando vi partecipano enti associativi
diversi sotto il punto di vista casuale ed organizzativo, per
es. le società cooperative non possono fondersi (e quindi
trasformarsi) in società di capitali perché lo scopo
mutualistico non è compatibile con lo scopo lucrativo.
2.1 Le fusioni tra banche cooperative e banche
s.p.a.
Il TUB ha posto un’importante eccezione al divieto di fusioni
eterogenee fra società cooperative e società di
capitali, infatti ha espressamente consentito ai due tipi di banche
cooperative, banche popolari e banche di credito cooperativo,
di partecipare a fusioni da cui risultino banche s.p.a. (artt.
31 e 36 TUB).
Il legislatore nulla ha previsto per l’operazione inversa,
cioè quando un istituto di credito s.p.a. decida di partecipare
ad una fusione e trasformarsi in una banca cooperativa.
In assenza di una disposizione normativa ad hoc la giurisprudenza
ha posto l’accento anzitutto sulla distinzione tra banche
popolari e banche di credito cooperativo. Infatti solo per le
prime ha ammesso questo tipo di fusione sul presupposto che questa
forma di esercizio del credito risulti ormai totalmente sottratta
alle norme riguardanti lo svolgimento dell’attività
mutualistica (
2). Le banche popolari,
infatti, sono banche cooperative da un punto di vista formale
mentre hanno una regolamentazione sostanziale che le accomuna
alle banche s.p.a. (per es. si pensi al capitale sociale minimo,
all’espressa esclusione dell’applicabilità
della legge Basevi ecc.). Pertanto non si può affermare
che sussista un’incompatibilità causale di impedimento
per questa fusione eterogenea.
Vi è inoltre un ulteriore dato testuale che deve essere
tenuto a mente: dal combinato disposto dell’art. 31, comma
1 e dell’art. 36, comma 1 TUB si evince come lo stesso legislatore
metta sullo stesso piano banche popolari e banche s.p.a. Infatti,
mentre le banche popolari possono prender parte a fusioni da cui
risultino banche s.p.a. (e non anche banche di credito cooperativo),
le banche di credito cooperativo possono prender parte a fusioni
da cui risultino banche s.p.a. ed anche banche popolari.
Tuttavia a questo orientamento giurisprudenziale non sono mancate
critiche in considerazione del fatto che detta operazione può
ledere i diritti dei soci, costretti al voto capitario, comportando
una sensibile diminuzione del valore della quota rispetto alla
posizione dell’azionista s.p.a. che può, invece,
contare sul plusvalore connesso alla titolarità di un pacchetto
di maggioranza, o di minoranza qualificata e che può, pertanto,
aspirare ad una posizione di controllo all’interno della
società (
3). Contra si può
replicare che la delibera di fusione per essere adottata ha bisogno
di una maggioranza qualificata ed il socio, in caso di dissenso,
ha comunque diritto di recedere dalla società ex art. 2347
c.c.
(4)
Il silenzio legislativo andrebbe comunque colmato al più
presto. Infatti il susseguirsi delle leggi che hanno innovato
negli ultimi anni il sistema creditizio non è riuscito
ad introdurre una disciplina che regoli in modo dettagliato gli
istituti della trasformazione e della fusione fra banche s.p.a.
e banche cooperative lasciando irrisolti una serie di problemi
sia interni all’organizzazione societaria (si pensi ai requisiti
dei soci, il valore dei conferimenti e delle quote) che nei confronti
dei terzi (si pensi ai creditori sociali che trovano davanti a
loro un capitale sociale variabile).
3. Il laveraged buyout (LBO)
Con il d.lgs. 6/2003 di riforma del diritto societario trova ingresso
nel nostro diritto positivo, all’art. 2501-bis, il laveraged
buyout (LBO). Con questo termine si indica quell’operazione
finanziaria mediante la quale una società – solitamente
costituita ad hoc (la cd. newco), ma può anche trattarsi
di una società già esistente ed operativa –
acquista (l’acquisizione viene definita buyout) una partecipazione
totalitaria o di controllo di un’altra società (società
bersaglio o target); tale acquisto viene finanziato in (minima)
parte con il capitale proprio della newco ed in (massima) parte
ricorrendo a finanziamenti erogati da terzi (generalmente le banche).
Questi finanziamenti saranno erogati se l’istituto di credito
riterrà che la società che deve essere acquisita
è capace di indebitarsi, garantendo il rimborso del prestito.
È questa la cd. leva finanziaria (rapporto tra l’indebitamento
totale e l’attività totali di una società)
che indica la capacità d’indebitamento della società
target. A seguito dell’acquisizione, quindi, il patrimonio
della società target verrà impiegato dalla società
acquirente per garantire e/o rimborsare il debito da essa contratto
per procedere all’acquisizione stessa . (
5)
In definitiva questa tecnica societaria-finanziaria consente l’acquisizione
di una società senza sopportarne il costo, che viene addossato
e sopportato dall’assetto patrimoniale finanziario della
stessa società acquisita. (
6)
3.1 Il merger laveraged buyout (MBO)
Sotto l’etichetta del LBO sono riconducibili operazioni
di acquisizione differenti tra loro, sia per la struttura finanziaria
sia per le forme giuridiche attraverso le quali l’acquisizione
viene perfezionata. (
7)
La forma più impiegata di LBO, che tra l’altro è
quella tipizzata dal legislatore, è la cd. merger laveraged
buyout (MBO) che si realizza attraverso un procedimento di fusione
per incorporazione della società target nella newco (forward
merger) o viceversa (reverse merger).
Il debito contratto dalla società acquirente al fine di
dar corso all’acquisizione viene garantito, in un primo
tempo, con pegno sulle azioni della target e, successivamente
alla fusione, con la costituzione di garanzie reali sui beni del
patrimonio già appartenuto alla società target ed
ormai ridotto ad unità con il patrimonio della newco; il
debito, inoltre, viene rimborsato utilizzando i flussi di cassa
(cash flow) prodotti dall’impresa della società bersaglio
e/o alienando cespiti aziendali, non strategici, di proprietà
di quest’ultima. (
8)
3.2 Le problematiche giuridiche del LBO/MBO
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 2501-bis numerose
riserve di ordine giuridico sono state mosse al LBO. Più
di ogni altro aspetto, è emerso il dubbio che questa fattispecie
violasse il divieto di fornire garanzie per l’acquisto (o
la sottoscrizione) delle proprie azioni che l’art. 2358,
comma 1 pone in capo alla società emittente: e questo se
non in modo diretto, quantomeno per la via obliqua della frode
alla legge. In particolare nell’MBO con la fusione della
target nella newco, il patrimonio della prima viene impiegata
per garantire o ripagare il debito assunto dalla seconda per l’acquisizione..
Prese singolarmente, le singole attività del MBO, non violano
direttamente il disposto dell’art. 2358. Infatti, nel momento
in cui vengono perfezionati i contratti di finanziamento per l’acquisto
delle azioni delle società target, quest’ultima è
estranea alle operazioni, e non fornisce alcuna assistenza finanziaria
per l’acquisto; o ancora, nel momento in cui si perfeziona
la fusione non vi è alcun atto imputabile alla società
bersaglio, perché essa si estingue e le sue azioni vengono
annullate: pertanto, le garanzie vengono poste in essere da un
soggetto diverso dalla target stessa.
Il problema della liceità del LBO, si pone allorquando,
in una lettura unitaria dell’intera operazione, si dà
una rilevanza giuridica alle conseguenze economico-patrimoniali
dell’operazione, e si guarda alla fusione come all’elemento
chiave dell’intera operazione, che viene posta in essere
con l’intento di eludere la norma di legge. (
9)
Quoad effectum la vicenda corrisponde all’ipotesi in cui,
successivamente all’erogazione del finanziamento e al connesso
acquisto delle azioni della target, quest’ultima presti
fideiussione per l’adempimento dell’obbligo di restituzione
dell’importo erogato ai fini dell’acquisto: anche
qui tutti i beni della target rispondono ex art. 2740 per il pagamento
del debito. Le differenze di struttura fra fideiussione e fusione
non vengono comunque ad intaccare l’identità fattuale
tra questi due istituti, né ad alterare il risultato complessivo
dell’operazione. (
10)
3.3 L’art. 2501-bis
Con un chiaro intento liberatorio, come si evince dalla lettura
della relazione ministeriale (
11), il legislatore
delegato ha disciplinato il laveraged buyout sotto la forma del
MBO, individuando le condizioni che le società devono rispettare
ai fini della legittimità dell’operazione.
L’art. 2358 si assume quindi non violato se:
a) nel progetto di fusione siano indicate “le risorse finanziarie
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società
risultante dalla fusione”;
b) la relazione dell’organo amministrativo della società
partecipante alle fusioni indichino “le ragioni che giustifichino
l’operazione” e preveda “un piano economico
e finanziario con l’indicazione della fonte delle risorse
finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono
raggiungere”;
c) la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies
attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto
di fusione.
La norma introduce quindi un procedimento di fusione speciale
che impone innanzitutto un dovere di informazione rafforzato,
rispetto all’ordinario procedimento, a vantaggio evidente
dei soci di minoranza e dei creditori della società obiettivo.
Tale informazione riguarda i mezzi finanziari e il piano industriale
credibile; l’intero progetto deve avere una ragionevolezza
economica tale da poter essere valutabile positivamente dagli
esperti; quest’ultimi dovranno essere messi in grado di
soppesare i momenti di carattere economico e organizzativo dell’operazione
presupposta dagli organi amministrativi delle due società,
ma soprattutto dovranno poter valutare la bontà dello stesso.
3.4 Le problematiche del nuovo art. 2501-bis
Il nuovo art. 2501-bis se da un lato consente di superare la controversa
questione della liceità del MBO, d’altro lato è
suscettibile di nuove ed ulteriori critiche.
Le condizioni poste dal legislatore si riferiscono esclusivamente
al procedimento di fusione, lasciando inalterata, peraltro, la
questione di compatibilità del LBO con il 2358.
L’art. 2358 è stato novellato con la seconda direttiva
CEE in materia societaria (n. 77/91). Questa se al primo comma
riflette l’attuale formulazione codicistica (
12),
al secondo paragrafo dispone che il paragrafo 1 non si applica
agli atti negoziali effettuati nell’ambito delle operazioni
correnti delle banche e di altri istituti finanziari (…).
Può, pertanto, assumersi una violazione del nuovo art.
2501-bis alla direttiva perché i finanziamenti concessi
dal sistema bancario nell’ipotesi di MBO sono sottesi ad
un’operazione straordinaria qual è la fusione, e
non sono quindi riconducibili alle operazioni correnti così
come richiesti dalla direttiva europea.
Un ulteriore profilo di critica attiene al carattere specialistico
della norma: la liceità del laveraged buyout dell’art.
2501-bis è, infatti, soltanto la liceità di una
delle numerose forme di LBO, in particolare quella realizzata
tramite la fusione per incorporazione. Restano, pertanto, inalterate,
le questioni di legittimità relative alle altre forme di
LBO, perché non si può far discendere dall’art.
2501-bis, che pone condizioni rafforzate del procedimento di fusione,
la generalizzata legittimità di ogni operazione di LBO.
4. Il progetto di fusione
Nel procedimento di fusione il primo documento di preparazione
alla delibera è costituito dal progetto di fusione disciplinato
dall’art. 2501-ter. Questo documento era privo di una formale
regolamentazione prima della riforma del d.lgs. 22/1991. Così
in passato la proposta di fusione elaborata dagli amministratori
era sottoposta all’attenzione delle relative assemblee ed
era riconosciuta ed apprezzata sotto l’aspetto tecnico ma
non sotto quello giuridico. Il piano di fusione non costituiva,
infatti, elemento essenziale tale da condizionare la validità
del negozio (
13); conseguentemente la
proposta poteva essere anche oggetto di modifiche in sede di assemblea.
Oggi il progetto di fusione è stato formalizzato nella
forma e nei contenuti con l’art. 2501-ter e la sua pubblicazione
presso il registro delle imprese è stata resa obbligatoria
in virtù della rilevanza esterna che esso può avere
per i terzi interessati all’operazione (
14).
Il progetto di fusione è unico per tutte le società
partecipanti e riassume l’insieme degli accordi che gli
organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione
hanno raggiunto, accordi che definiscono integralmente l’operazione
che si intende compiere. Il suo contenuto “minimo”
è disciplinato dall’art. 2501-ter, infatti gli amministratori
possono ampliarlo inserendo tutti gli elementi aggiuntivi che
essi ritengono utili ed opportuni (
15).
La riforma del diritto societario non ha inciso in maniera rilevante
sul progetto di fusione, infatti l’unica nota di rilievo
riguarda l’ultimo comma dell’articolo in esame.
Ogni società partecipante all’operazione deve depositare
il progetto per l’iscrizione presso il registro delle imprese
di competenza. Accanto a detta pubblicità esterna si accompagna
la conoscenza interna ai soci in quanto la norma prevede che,
durante i 30 giorni che precedono l’assemblea (
16)
e finché la fusione sia deliberata, sia depositato presso
la sede delle società partecipanti alla fusione il progetto
in argomento.
I soci, e qui sta la novità introdotta, possono rinunciare
a questo termine con consenso unanime. È quindi divenuta
legge quell’interpretazione giurisprudenziale che consentiva
la rinuncia, sul presupposto che il termine si riteneva fissato
nell’interesse esclusivo dei soci medesimi e non anche dei
terzi creditori (
17).
La mancata pubblicazione del progetto di fusione, infatti, non
lede i diritti dei terzi perché non decorrono i termini
per l’eventuale opposizione (che decorrono invece ex art.
2503 dalla pubblicazione delle deliberazioni di fusione).
È significativo, inoltre, che neanche per gli altri documenti
della fase preparatoria alla fusione (relazione degli amministratori,
relazione degli esperti, bilancio) – che in ipotesi potrebbero
avere un interesse per i terzi, soprattutto per le situazioni
patrimoniali – è prescritta alcuna pubblicazione
ma solo il loro deposito in copia presso la società nei
trenta giorni che precedono l’assemblea per la deliberazione
della fusione, termine che, anche in questo caso, può essere
rinunciato con il consenso unanime dei soci.
La tutela dei terzi sorge dopo la pubblicazione della deliberazione
di fusione, momento a partire del quale decorre il termine per
esercitare l’opposizione alla fusione.
Una peculiarità è prevista nella normativa speciale
prevista per le fusioni bancarie. Infatti, l’autorizzazione
della Banca d’Italia ex art. 57 TUB deve intervenire prima
che il progetto sia reso pubblico al fine di evitare turbolenze
al mercato finanziario.
5. La situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale redatta dall’organo amministrativo
rappresenta il documento contabile di riferimento per i creditori
sociali nella fase preparatoria all’operazione di fusione.
In questo senso si esprime anche la relazione ministeriale del
d.lgs. 22/1991 di recepimento alla III Direttiva, la quale afferma
sub art. 4 che le società partecipanti alla fusione hanno
l’obbligo di redigere un “bilancio straordinario”,
cioè una situazione patrimoniale destinata essenzialmente
all’informazione dei creditori e terzi in genere al fine
di disporre di dati sufficientemente aggiornati per il consapevole
esercizio del diritto di opposizione ex art. 2503 c.c.
La funzione e la natura di questo documento è stata ampiamente
dibattuta in dottrina sotto l’imperio delle vecchie norme
delle fusioni (
18).
Alcuni Autori, indicando come funzione fondamentale della situazione
patrimoniale il soddisfacimento dell’interesse dei creditori
a valutare l’eventuale pregiudizio derivante dalla fusione
ai fini di considerare la possibilità di una opposizione,
concludevano che la situazione patrimoniale dovesse essere redatta
secondo le regole civilistiche, come un normale bilancio di esercizio.
Altra parte della dottrina, ipotizzando invece che il documento
in esame fosse finalizzato al soddisfacimento dell’interesse
dei soci a conoscere il valore attribuito al capitale economico
delle società ai fini della determinazione del rapporto
di cambio, sosteneva che – a tal fine – non fosse
sufficiente redigere un semplice bilancio d’esercizio, ma
che fosse invece necessario che la situazione patrimoniale illustrasse
il valore del capitale economico della società (
19).
La situazione esistente prima dell’introduzione della riforma
del 1991 era aggravata ulteriormente dalla circostanza che le
vecchie norme regolanti l’istituto della fusione non prevedevano,
oltre alla citata situazione patrimoniale, alcun altro documento
informativo che ragguagliasse i soci sulla valutazione delle aziende
da fondere e quindi sul rapporto di cambio delle azioni o quote
proposto dagli amministratori (
20).
Premesso che la situazione patrimoniale non costituisce strumento
unico ed esclusivo di potere dei creditori, l’art. 2501-quater
ha chiarito una volta per tutte che la situazione patrimoniale
deve assolvere alla prima delle due funzioni sopra enunciate,
in quanto l’interesse dei soci alla conoscenza delle modalità
di formazione del rapporto di cambio viene ora adeguatamente tutelato
mediante la relazione degli amministratori e quella degli esperti
(
21).
La riforma del diritto societario non ha portato modifiche rispetto
alla riforma del 1991, pertanto la situazione patrimoniale, essendo
espresso il richiamo che il legislatore fa alle norme sul bilancio
d’esercizio, consta di tre documenti contabili: lo stato
patrimoniale in senso stretto, il conto economico e la nota integrativa.
Non possono esservi dubbi su questo tipo di soluzione giacchè
il secondo comma dell’art. 2501-quater prevede che se il
bilancio di esercizio è stato chiuso non oltre sei mesi
prima del giorno del deposito della situazione patrimoniale, il
bilancio può sostituire il documento richiesto dal primo
comma.
Una questione che è rimasta in sospeso e che l’art.
2501-quater non risolve definitivamente, attiene alla natura dei
valori da inserire nella redazione della situazione patrimoniale.
La norma si limita ad affermare che la situazione patrimoniale
è redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio
d’esercizio. Però, riprendendo quanto detto in merito
alla funzione che assolve la situazione patrimoniale, si può
desumere che questa deve essere predisposta sulla base di valori
effettivi e non sulla base di valori storici che non comprendono,
tra l’altro, il valore di avviamento, la redditività
dell’impresa e il valore reale di mercato dei beni strumentali
(
22).
Peraltro con il recepimento della IV direttiva CEE con il d.lgs.
127/91 si riduce, se non addirittura si elimina, il rischio che
i criteri di valutazione delle varie attività e passività
adottati dalle società partecipanti all’operazione
non siano omogenei ma, nell’ipotesi in cui ciò non
avvenga, è necessario che nella redazione della situazioni
patrimoniali gli effetti derivanti dai diversi criteri vengano
posti in evidenza nella nota integrativa.
6. La relazione dell'organo amministrativo
L’organo amministrativo di ciascuna delle società
partecipanti all’operazione di fusione deve predisporre
una relazione che ha lo scopo di illustrare e giustificare da
un punto di vista economico e giuridico il progetto di fusione
ed in particolare il rapporto di cambio.
La relazione degli amministratori è disciplinata dal nuovo
art. 2501-quinquies che al di là della nuova numerazione
non è stato innovato dalla riforma del diritto societario,
pertanto, la norma da commentare è la medesima introdotta
dal d.lgs. 22/1991 . (
23)
La relazione per il suo particolare contenuto descrittivo funge
da
trait d’union con gli altri documenti redatti
nella fase preparatoria della fusione: oltre che essere complementare
al progetto di fusione, il documento analizza quanto sinteticamente
indicato dalla situazione patrimoniale oltre che fornire informazioni
sul rapporto di cambio.
Il documento, in altre parole, risulta essere quel necessario
completamento informativo per i soci, al fine di vagliare al meglio
le opportunità connesse al progetto di fusione ed approvarlo
ex art. 2502 con piena cognizione di causa, e per i creditori,
per esercitare il diritto di opposizione ex art. 2503.
Illustrare e giustificare l’operazione di fusione dal punto
di vista economico significa mettere in luce le motivazioni di
carattere aziendale che hanno spinto gli amministratori a proporre
l’operazione. Essi possono consistere, in prima approssimazione,
in una immediata o prospettica riduzione di costi o aumenti di
ricavi. Possono altresì consistere in un rafforzamento
o in un riequilibrio della struttura patrimoniale finanziaria
della società o in un rafforzamento della sua presenza
sul mercato o, ancora, nell’ingresso in nuovi mercati in
attuazione di una politica di diversificazione del rischio settoriale.
L’importanza di esplicitare dette motivazioni è evidente.
Non sempre, infatti, le operazioni di carattere straordinario
corrispondono all’interesse economico dell’azienda
visto e considerato. A volte hanno invece lo scopo di massimizzare
i vantaggi particolari del gruppo di comando. L’obbligo
imposto dal legislatore è da leggersi principalmente in
tal senso. Giustificare l’operazione dal punto di vista
economico significa quindi dimostrare che essa risponde all’interesse
dell’azienda . (
24)
Sul piano giuridico invece bisogna illustrare le conseguenze che
l’operazione determinerà sui diritti dei soci, in
primis le informazioni relative al rapporto di cambio. Nella situazione
patrimoniale ex art. 2501-quater non possono essere indicate le
valutazioni degli amministratori riguardo a questo rapporto perché
il documento è redatto secondo i criteri propri del bilancio
di esercizio. Il legislatore riconosce la discrezionalità
e la sostanziale negoziabilità del rapporto di cambio,
ma al di là del controllo esterno effettuato dagli esperti
ex art. 2501-sexies, gli amministratori devono giustificare il
perché di quel rapporto di cambio e di quale criterio di
determinazione è stato impiegato, nonché indicare
le eventuali difficoltà di valutazione.
7. La relazione degli esperti
Il rapporto di cambio costituisce l’aspetto più delicato
e complesso della fusione perché coinvolge elementi di
valutazione ulteriori rispetto all’effettivo valore dei
patrimoni delle società partecipanti all’operazione.
Per questo motivo il legislatore ha previsto l’intervento
di un soggetto terzo, tecnicamente attrezzato, in alcuni casi
di nomina del Tribunale, il quale oltre a valutare la situazione
patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, informa
se il rapporto di cambio proposto dagli amministratori in sede
di progetto di fusione ex art. 2501 ter non sia manifestamente
e arbitrariamente squilibrato a danno dei soci di una delle società
ed a vantaggio dell’altra.
La relazione degli esperti funge, quindi, da controllo sull’operato
degli amministratori e sulle loro valutazioni affinché
non siano apodittiche, logicamente contraddittorie, estranee ed
ingiustificate rispetto alle esperienze ed opinioni sostenute
dai tecnici di settore (
25), ma soprattutto
è una garanzia a favore dei soci (di minoranza) perché
il rapporto di cambio sia congruo ed adeguato e non leda i loro
diritti a vantaggio dei soci dell’altra società.
L’art. 2501-sexies disciplina questo documento il quale
risponde ad un’ottica descrittiva ed informativa quando
deve indicare i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione
del rapporto di cambio e quali valori risultano dall’applicazione
di ciascuno di tali metodi. Rimanendo in quest’ottica ed
in simmetria con l’ultimo comma dell’art. 2501 quinquies
relativo alla relazione degli amministratori, gli esperti devono
altresì indicare le eventuali difficoltà di valutazione
. (
26)
La relazione diviene, invece, un vero e proprio giudizio di valutazione
quando gli esperti devono rendere il parere sull’adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno
di essi nella determinazione del valore adottato.
Gli esperti esprimono il loro giudizio ripercorrendo l’iter
metodologico che ha portato alla determinazione del rapporto di
cambio; devono quindi procedere ad analisi e verifiche anche indipendenti,
ma sempre mirate alla valutazione del risultato raggiunto dagli
amministratori, e non all’autonoma rideterminazione di quest’ultimo,
che resta compito esclusivo dell’organo amministrativo.
È da rilevare che il legislatore non ha fissato preordinate
metodologie per la valutazione del rapporto di cambio, ma, come
si evince dal disposto della norma, ammette che possano essere
impiegati differenti metodi, purché il risultato finale
sia congruo, frutto cioè di valutazioni nel complesso attendibili,
ragionevoli e rispondenti a logica (
27).
Così nel caso di fusioni “multiple” (ovverosia
di più fusioni contestuali collegate tra loro a causa dell’appartenenza
al medesimo gruppo del soggetto incorporante e dei soggetti incorporandi)
nell’indicazione dei criteri di determinazione del rapporto
di cambio va tenuto conto degli effetti positivi che dall’apporto
patrimoniale della società controllata-incorporanda deriva
all’intero gruppo nella sua composizione finale riaggregata
.(
28)
La riforma di diritto societario ha innovato sui criteri di nomina
degli esperti che in base al d.lgs. 22/1991 venivano designati,
in ogni caso, dal Presidente del Tribunale, mentre con la nuova
disciplina questo criterio di nomina va adottato nell’ipotesi
in cui la società incorporante o la società risultante
dalla fusione sia una società per azioni o in accomandita
per azioni. In tutti gli altri casi gli esperti vengono scelti
dalle stesse società tra gli iscritti all’Albo dei
revisori contabili o tra le società di revisione iscritte
nell’apposito Albo.
Il legislatore evidentemente ha ritenuto che quando il capitale
sociale è rappresentato da azioni, più forte è
l’esigenza di assicurare ai soci (di minoranza) la garanzia
d’indipendenza e terzietà degli esperti.
Note:
1 -
2501 (forme di fusione) - La fusione
di più società può eseguirsi mediante la
costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione
in una società di una o più altre. La partecipazione
alla fusione non è consentita alle società in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
2 - Cass. 14 luglio 1997, n. 6349, in Le
Società, 1998, 162
3 - Rivolta G.C.M., Aspetti della nuova
disciplina delle concentrazioni bancarie: le fusioni eterogenee
nel Testo Unico, in Banca Borsa e Titoli di credito, 1998, 279
4 -
Corte d’Appello di Milano 15 luglio 1994, le Società,
1995, 376
5 - Picone L.G., Orientamenti giurisprudenziali
e profili operativi del laveraged buyout, Giuffrè, Quaderni
di giurisprudenza commerciale n. 232, 2001, 6
6 - Fazzalari D. e Calisse R., Laveraged
buyout e ristrutturazione aziendale: novità operative ed
analisi economico-finanziarie, in Dir. fall., 1995, 578
7 - Del LBO si è detto che “è
una bestia proteiforme. Si presenta nelle forme più disparate,
che mettono a dura prova le capacità classificatorie di
giuristi anche navigati”. Così Pardolesi R., Laveraged
buyout: una novità a tinte forti (o fosche?), in Giur.
Comm., 1989, 419
8 - Picone L.G., cit., 7
9 - Picone L.G:, cit. ,30
10 - Dolmetta A., Il merger LBO nella
legge delega n. 366/2001: la target da s.p.a. a s.r.l., in Cor.
Giur., 2002, 239
11 - Relazione ministeriale al decreto
di riforma del diritto societario: il legislatore delegato dovrà
“ prevedere che le fusioni tra società, una delle
quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra,
non comportino violazioni al diritto di acquisto e di sottoscrizione
delle azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli artt. 2357
e 2357 quater c.c., e del diritto di accordare prestiti e di fornire
garanzie per l’acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie,
di cui all’art. 2358 del c.c.”
12 - Art. 23, paragrafo 1 Dir 77/91:
la società non può anticipare né accordare
prestiti, né fornire garanzie per le acquisizioni delle
sue azioni da parte di un terzo
13 - Cass. 3 febbraio 1961, n. 233, in
Riv. Dir. Comm., 1961, II, 207
14 - 2501-ter (progetto di fusione) –
L’organo amministrativo delle società partecipanti
alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in
ogni caso risultare:
1) il tipo, denominazione e ragione sociale, la sede delle società
partecipanti alla fusione;
2) l’atto costitutivo della nuova società risultante
dalla fusione di quella incorporante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale
conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote
della società che risulta dalla fusione e di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società
partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società
che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie
di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei
soggetti cui compete l’amministrazione delle società
partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel n. 3) del comma precedente
non può essere superiore al 10% del valore nominale delle
azioni e delle quote assegnate.
Il progetto di fusione depositato per l’iscrizione nel registro
delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti
alla fusione.
Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione
in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni, allorchè
i soci rinuncino al termine con consenso unanime
15 - Così Ministero di Grazia
e Giustizia, Relazione allo schema di decreto legislativo per
l’attuazione della terza e della sesta direttiva del Consiglio
delle Comunità Europee, cit., p. 3
16 - L’assemblea è quella
in prima convocazione secondo il Trib. Milano 3.9.90, Giur. it.,
1991, IV, 516
17 - Appello Torino 18 maggio 1995, Giur.
it., 1995, 922
18 - Questo il testo dell’abrogato
art. 2502: La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle
società che vi partecipano; la deliberazione di fusione
deve essere depositata per l’iscrizione presso l’ufficio
del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale
della società al tempo della deliberazione.
19 - Perotta R. e Garegnani G.M., Le
operazione di gestione straordinaria, Giuffrè, 1999, 192
20 - Sarcone S., Le fusioni societarie,
Giuffrè, 1996, 69
21 - Art. 2501-quater (situazione patrimoniale)
– L’organo amministrativo delle società partecipanti
alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme
sul bilancio dell’esercizio, la situazione patrimoniale
delle società stesse, riferita ad una data non anteriore
di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è
depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio
dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non
oltre 6 mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo
comma.
22 - Dammarco S., Fusione e scissione
delle società, Pirola, 1994, 24
23 - 2501-quinquies (relazione
dell’organo amministrativo). L’organo amministrativo
delle società partecipanti alla fusione deve predisporre
una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico
ed economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto
di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto
di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà
di valutazione.
24 - Savioli, La scissione di società,
Giuffrè, 1993
25 - Serra A. – Spolidoro M.S.,
Fusioni e Scissioni di Società, Gappichelli 1994, pag.
68
26 - 2501- sexies (relazione degli
esperti) – Uno o più esperti per ciascuna società
devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto
di cambio delle azioni e delle quote che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio proposto e i valori risultati dall’applicazione
di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza
del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno
di essi nella determinazione del valore adottato.
L’esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti
nell’Albo dei revisori contabili o tra le società
di revisione iscritte nell’apposito Albo e, se la società
incorporante o la società risultante dalla fusione è
una società per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede
la società. Se la società è quotata su mercati
regolamentati, l’esperto è scelto tra le società
di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono
congiuntamente richiedere al Presidente del Tribunale del luogo
in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti
utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L’esperto risponde dei danni causati alle società
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano
le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti 3° e 4° comma è
altresì affidata, in ipotesi di fusione di società
di persone con società di capitali, la relazione ed il
tema del patrimonio della società di persone a norma dell’art.
2343
27 - Perotta R.-Garegnani G.M., op.cit.,
Giufffrè, 192
28 - Trib. Milano, 25 settembre 1995,
Soc. 1996, 439
dott. Alessandro Oliverio
22 e 30/01, 06/03/2003