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“Il nuovo diritto societario”
Milano, 8 aprile 2003



La riforma propone un radicale cambiamento delle società di capitali, le quali vengono totalmente ridisegnate in funzione del contesto ambientale, completamente diverso da quello del 1942.

Se infatti il codice del 1942 privilegiava l’imprenditore agricolo e proponeva schemi rigidi per le società di capitali, il nuovo diritto societario modifica le società di capitali secondo le esigenze imprenditoriali, introducendo dei modelli agili e derogando molto all’autonomia statutaria.

La riforma non costituisce un restyling delle vecchie norme, ma agisce secondo un approccio diverso, sebbene organico, facendo propri i pareri di giurisprudenza e dottrina degli ultimi 60 anni.

Le nuove norme propongono, unico caso nell’Unione Europea, ben tre modelli di gestione per la SpA (tradizionale, dualistico “alla tedesca”, monistico “all’inglese) mentre avvicina la Srl ad una società di persone con il beneficio della responsabilità limitata. Vi è una vera e propria separazione tra le due società, tanto che si parla di un “doppio binario”.


Il procedimento di costituzione e i conferimenti


Per armonizzarsi con il resto dell’Unione Europea, già nel recente passato il processo di costituzione è stato snellito, eliminando l’omologazione dell’atto costitutivo da parte del tribunale.

Il notaio in proposito ha ora solo venti giorni di tempo (e non trenta) per depositare l’atto costitutivo presso il registro delle imprese.

Una particolarità in proposito: per le operazioni compiute prima dell’acquisto della personalità giuridica, rispondono anche i soci che abbiano “deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione”.

La semplificazione costituisce uno di principi cardine della riforma.

Rispetto al passato non è più necessario lo statuto, in quanto le regole in esso contenute si possono benissimo inserire nell’atto costitutivo. Considerazioni di opportunità pratica consigliano però di mantenere e sviluppare tale strumento di autonomia negoziale.

Una novità fondamentale del nuovo atto costitutivo è, nello spirito della semplificazione, la mancata indicazione della via e del numero civico della sede della società: è possibile dunque trasferire la sede sociale all’interno del territorio comunale senza per questo modificare l’atto costitutivo.

Sarà necessario inoltre indicare con maggiore precisione l’oggetto sociale (anche se in merito gli stessi convegnisti sono dubbiosi sull’efficacia della norma), la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme di funzionamento, l’amministrazione e la rappresentanza della società, gli incaricati all’amministrazione e al controllo contabile.

E’ possibile costituire una Srl con durata illimitata: in questo caso, però, spetterà ai soci il diritto di recesso. Sono stati ridotti i casi di nullità.


Interessanti modifiche intervengono per i conferimenti:

-- Per l’atto costitutivo dev’essere versato il 25% del capitale sottoscritto, rispetto al 30% precedente. Nel caso di Srl unipersonale è da versare l’intero importo del capitale
-- Se nulla dice l’atto costitutivo, i conferimenti devono essere fatti in denaro ma:
---- È possibile conferire “tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica”
---- E’ possibile sostituire il versamento con la stipula di una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria
---- E’ possibile garantire tramite gli stessi mezzi gli obblighi assunti dal socio per la prestazione di beni o servizi alla società
-- Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti vanno effettuati entro novanta giorni
-- Il processo di valutazione dei beni in natura o crediti conferiti è semplificato: non più perito nominato dal tribunale, non più scarti di un quinto del valore, bensì la relazione di un esperto o di una società di revisione.

Come si può notare, anche nelle Srl si può conferire la propria opera o apportare il proprio know-how: il legislatore ha fatto propria una prassi del mondo imprenditoriale italiano, nel quale il lavoro dei soci assume una rilevanza fondamentale per la vita della società.

Il legislatore ha voluto in tal senso tutelare società e terzi obbligando alla stipulazione di una polizza assicurativa, ma il dettato della norma non appare chiaro in merito.



08/04/2003
dott. Paolo D'AGOSTINO





 






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