LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO
TRA BANCA E CLIENTE
di Alex Oliverio
IL TAVOLO DI LAVORO TRA L'ABI E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
Il 24 maggio 2000 l'ABI e le Associazioni dei consumatori più
rappresentative, tutte facenti parte del Consiglio Nazionale
dei consumatori e degli utenti, hanno aperto un tavolo di lavoro
per la sottoscrizione di protocolli d'intesa sulle Condizioni
generali relative al rapporto tra banca e cliente.
L'obiettivo del tavolo di lavoro è quello di realizzare un testo
contrattuale il quale, oltre a stabilire i principi riferibili
ad ogni tipo di rapporto, razionalizzi la modulistica contrattuale
finora adottata nella prassi, il tutto avendo più di un occhio
di riguardo alla posizione del cliente-consumatore. Perché se
è vero che le Condizioni si riferiscono indistintamente sia
alla clientela corporate sia a quella consumer, è altrettanto
vero che la vera ratio sottostante allo svolgimento dei lavori
è la tutela del consumatore. Il legislatore comunitario prima,
quello nazionale poi (a partire dal provvedimento n. 12 della
Banca d'Italia del 3 dicembre 1994 sulle Norme Bancarie Uniformi),
hanno elevato la tutela del consumatore a rango di principio
generale nella formazione delle norme e di questo l'ABI ne deve
necessariamente tener conto. Per evitare contenzioso e per diminuire
il conflitto fra opposti interessi fra banca e cliente, l'ABI
ha quindi deciso di discutere le questioni comuni con le Associazioni
dei consumatori.
Nelle Condizioni generali di contratto relative al rapporto
banca-cliente si rinvengono una parte generale (le Condizioni
vere e proprie) e cinque parti speciali relative a singoli rapporti
bancari (conto corrente - affidamenti in conto corrente - Bancomat/Pagobancomat
- servizio d'incasso o di accettazione degli effetti, documenti
e assegni, servizio di deposito a custodia e/o amministrazione
di titoli e strumenti finanziari). La parte generale prevede
regole di comportamento che le banche osservano nei rapporti
con la clientela (diligenza professionale, obblighi di trasparenza,
diritto di garanzia, compensazione ecc.) ma che si riferiscono
funzionalmente a tutti i rapporti in essere o potenziali con
la clientela , rappresentando, di conseguenza, un parametro
di riferimento dei principi applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
La parte speciale, invece reca la disciplina dei diritti e degli
obblighi delle banche e dei clienti, nelle operazioni a cui
si riferiscono.
IL PROTOCOLLO D'INTESA E LA NORMATIVA ANTITRUST
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA
Gli schemi contrattuali in esame sono stati trasmessi alla Banca
d'Italia, quale autorità garante della concorrenza nel settore
bancario, la quale si è espressa con il provvedimento 150/A
del 30 maggio 2001 circa eventuali ipotesi di violazione della
legge 287/90.
L'art. 2, comma 2 della legge citata, infatti, vieta le intese
fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante. Ora non c'è dubbio che la redazione di schemi uniformi
di contratto da parte dell'ABI e la loro divulgazione alle imprese
associate possono configurare un'intesa lesiva della concorrenza,
in ragione del coordinamento del comportamento commerciale delle
banche che ne può derivare. La restrizione della concorrenza
determinata dall'intesa sarebbe consistente dal momento che
l'ABI rappresenta l'intero sistema bancario italiano. E non
rileverebbe, in senso negativo, il fatto che l'ABI sia un'associazione
di imprese perché il medesimo art. 2 della legge 287/90 include
nel suo ambito di applicazione, nel primo comma, i consorzi
e le associazioni di imprese.
La Banca d'Italia, riprendendo un suo precedente provvedimento
relativo alle Norme Bancarie Uniformi del 1994, ha ritenuto
di non avviare l'istruttoria prevista dall'art. 14, comma 1
della legge 287/90, ritenendo che gli schemi negoziali in oggetto
siano compatibili con la normativa antitrust. Questo però non
vuol dire che la Banca d'Italia abbia valutato con assoluta
positività lo schema contrattuale in esame (vedi infra anche
il parere dell'Autorità Garante delle Privacy). Infatti se è
vero, da una parte, che l'uniformità contrattuale favorisce
il confronto e agevola il consumatore nella scelta dell'impresa
che offre le condizioni economiche più vantaggiose, dall'altra
parte un'eccessiva uniformità dei contratti, può ostacolare
lo sviluppo della concorrenza non di prezzo, impedendo la differenziazione
del prodotto che pure costituisce una lecita, e sotto certi
aspetti, benefica strategia competitiva. Gli schemi contrattuali
uniformi sono, quindi, conformi alla normativa concorrenziale
se:
- sono predisposti e divulgati a titolo indicativo;
- si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante
clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni,
le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur
disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza
economica.
L'ABI ha, altresì precisato che le Condizioni generali di contratto
relativi al rapporto banca-cliente costituiscono "una mera traccia,
privi di ogni valore vincolante o di raccomandazione, di cui
ciascuna banca potrà avvalersi o meno e alla quale potrà apportare
tutte le modifiche ritenute opportune". La Banca d'Italia, nel
suo provvedimento, ha convenuto con tale posizione ed ha affermato
che le Condizioni "si limitano, nel loro complesso, a delineare
gli elementi astratti dei contratti ai quali si riferiscono
e non contengono clausole che incidono, direttamente o indirettamente,
sulle condizioni economiche dei rapporti. La possibilità lasciata
alle banche e ai loro clienti di diversificare il contenuto
negoziale del singolo rapporto vale come strumento di concorrenza;
la differenziazione delle condizioni facilita il confronto fra
le offerte delle diverse banche e agevola il consumatore nella
scelta della banca che offre le condizioni più vantaggiose".
Non si configura, quindi, allo stato un'intesa lesiva della
concorrenza ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 287/90. Ma la
Banca d'Italia si riserva di verificare - anche tramite un'apposita
indagine comparata sulle condizioni contrattuali effettivamente
praticate dalle 15 maggiori banche italiane - che nella concreta
applicazione degli accordi oggetto del presente provvedimento
le banche associate all'ABI effettuino una effettiva differenziazione
contrattuale dell'offerta, in quanto un ricorso generalizzato
alle condizioni contrattuali costituirebbe una violazione dell'art.
2 della legge n. 287/90.
IL PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
La Banca d'Italia ha anche sentito il parere dell'Autorità Garante
della concorrenza e del mercato ex art. 20, comma 3 della legge
287/90. L'Autorità nell'esposizione del suo parere evidenzia
aspetti sia positivi sia negativi sulla bontà dell'impiego delle
Condizioni nella modulistica contrattuale.
L' Autorità ritiene che le Condizioni generali di contratto
relative al rapporto banca-cliente delineano gli elementi dei
tipi contrattuali ai quali si riferiscono e rimettono alla negoziazione
intersoggettiva la determinazione dei tassi, delle commissioni,
delle valute, del numero di giorni a disposizione del cliente
per eventuali adempimenti o preavvisi, degli oneri a carico
del cliente nel caso di estinzione anticipata del rapporto,
dei termini per la dichiarazione della risoluzione del contratto
da parte della banca e per la commisurazione degli interessi
di mora. Secondo l'Autorità, quindi, le Condizioni pur presentando
talora un certo grado di dettaglio, non appaiono suscettibili
di limitare sensibilmente la possibilità che la diversificazione
del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza
fra le imprese.
L'Autorità non esclude tuttavia che l'applicazione concreta
delle condizioni contrattuali in questione possa determinare
problemi di ordine concorrenziale. Infatti, laddove effettivamente
applicate in modo generalizzato, tali condizioni possono condurre
a un'uniformazione del processo concorrenziale in ordine a profili
che possono comunque incidere nella scelta da parte del consumatore
della banca cui rivolgersi. Pertanto, a giudizio dell'Autorità,
"la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo
di un accordo può giustificarsi solo a condizione che le clausole
uniformi non concernano tutte le caratteristiche del prodotto,
ma residui una sufficiente possibilità per le imprese aderenti
di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta".
LE CONDIZIONI GENERALI
Questa sezione consta di 15 articoli, che impiega una tecnica
redazionale semplice e chiara al fine di rendere le previsioni
contenute facilmente comprensibili al cliente, anche nell'ottica
di permettere ad esso una più agevole individuazione dei comportamenti
cui è tenuto al ricorrere di determinati eventi.
Nell'analisi che segue, verranno messe in luce le principali
novità offerte dalla documentazione in esame, rinviando per
l'analisi dettagliata delle clausole alla lettura integrale
delle medesime. In ossequio all'art. 1, che esprime il principio
della diligenza professionale cui è tenuta la banca nei confronti
della propria clientela, l'art. 2 introduce una norma volta
a favorire la conoscenza della procedura per i reclami: il cliente
può infatti rivolgersi all'Ufficio reclami della propria banca
e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.
Nell'esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela, la
banca fa propri i principi civilisti in materia di mandato.
Nell'art. 3, infatti, si prevede che la banca è tenuta in via
generale ad eseguire l'incarico, sia pure nei limiti e secondo
le modalità pattuiti nei singoli contratti, e può rifiutarsi
di assumere lo stesso solo in presenza di un giustificato motivo,
dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto. Resta ferma
l'applicazione in materia degli artt. 1856 e 1717 c.c. nonché
la possibilità per il cliente di revocare l'incarico conferito
finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Altri richiami ai principi codicistici sono presenti nelle Condizioni
generali: l'art. 12, in materia di solidarietà e indivisibilità
delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei
pagamenti, prevede che il cliente può dichiarare ex art. 1193
c.c. nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intenda
soddisfare. Nel caso in cui il cliente non si avvalga della
facoltà in argomento, è prevista la possibilità per la banca
di imputare il pagamento fatto dal debitore, o le somme comunque
incassate da terzi, ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni
assunte dal cliente, dandone comunque comunicazione a quest'ultimo.
Si è già detto che le condizioni sono indirizzate a qualunque
tipo di clientela, retail e corporate, ma che la tutela del
consumatore è la ratio sottostante nella redazione di dette
clausole. Ci sono, pertanto, disposizioni che si applicano solo
se il cliente è un consumatore ex art. 1469 bis c.c. In tema
di compensazione (art. 11), per esempio, è previsto che è esclusa
l'applicabilità della compensazione volontaria tra contrapposti
crediti non liquidi ed esigibili. L'operatività di tale clausola
resta invece ferma nei rapporti con la clientela che non riveste
la qualità di consumatore, che presuppone comunque, ai fini
di una sua attivazione, il verificarsi di eventi che pongano
in evidente pericolo il recupero del credito ex art. 1186 c.c.
Merita di essere portata all'attenzione l'art. 7, rubricato
deposito delle firme autorizzate. Infatti è quivi stabilito
che il cliente ed i soggetti legittimati ad operare nei rapporti
con la banca sono tenuti ad utilizzare la propria sottoscrizione
autografa in forma grafica ovvero, previo accordo tra le parti,
nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi. Si tratta,
evidentemente, di un'apertura nei confronti delle firme elettroniche
e di un ovvio riferimento alla normativa sulla firma digitale.
Anche la parte speciale, e segnatamente la sezione III Bancomat/Pagobancomat
è stata oggetto di riformulazione alla stregua delle nuove funzionalità
legate al processo di evoluzione tecnologica. Sono, infatti,
state fatte proprie alcune delle disposizione della Raccomandazione
della Commissione UE 97/489 relativa alle operazioni mediante
strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento
alle relazioni tra gli elementi ed i titolari di tali strumenti:
sono stati ripresi gli artt. 5 e 6 in tema di obblighi e responsabilità
del titolare di strumenti pagamento elettronici (vedi la sezione
Pagamenti di Bancalex).
Per un es. applicato delle condizioni generali:
http://www.recanati.bcc.it/pdf/cond_gen.pdf
BIBLIOGRAFIA
Circolare ABI, serie legale 21 del 26 giugno 2000
Circolare ABI, serie legale 33 del 9 ottobre 2000
Circolare ABI, serie legale 37 del 2 novembre 2001
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bollettino
n. 22 del 18 giugno 2001
Documenti e informazioni, Banche, consumatori e contratti bancari,
in Diritto della banca e del mercato finanziario 1/2001