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LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO TRA BANCA E CLIENTE
di Alex Oliverio


IL TAVOLO DI LAVORO TRA L'ABI E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Il 24 maggio 2000 l'ABI e le Associazioni dei consumatori più rappresentative, tutte facenti parte del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti, hanno aperto un tavolo di lavoro per la sottoscrizione di protocolli d'intesa sulle Condizioni generali relative al rapporto tra banca e cliente.

L'obiettivo del tavolo di lavoro è quello di realizzare un testo contrattuale il quale, oltre a stabilire i principi riferibili ad ogni tipo di rapporto, razionalizzi la modulistica contrattuale finora adottata nella prassi, il tutto avendo più di un occhio di riguardo alla posizione del cliente-consumatore. Perché se è vero che le Condizioni si riferiscono indistintamente sia alla clientela corporate sia a quella consumer, è altrettanto vero che la vera ratio sottostante allo svolgimento dei lavori è la tutela del consumatore. Il legislatore comunitario prima, quello nazionale poi (a partire dal provvedimento n. 12 della Banca d'Italia del 3 dicembre 1994 sulle Norme Bancarie Uniformi), hanno elevato la tutela del consumatore a rango di principio generale nella formazione delle norme e di questo l'ABI ne deve necessariamente tener conto. Per evitare contenzioso e per diminuire il conflitto fra opposti interessi fra banca e cliente, l'ABI ha quindi deciso di discutere le questioni comuni con le Associazioni dei consumatori.

Nelle Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente si rinvengono una parte generale (le Condizioni vere e proprie) e cinque parti speciali relative a singoli rapporti bancari (conto corrente - affidamenti in conto corrente - Bancomat/Pagobancomat - servizio d'incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni, servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari). La parte generale prevede regole di comportamento che le banche osservano nei rapporti con la clientela (diligenza professionale, obblighi di trasparenza, diritto di garanzia, compensazione ecc.) ma che si riferiscono funzionalmente a tutti i rapporti in essere o potenziali con la clientela , rappresentando, di conseguenza, un parametro di riferimento dei principi applicabili ad ogni rapporto contrattuale. La parte speciale, invece reca la disciplina dei diritti e degli obblighi delle banche e dei clienti, nelle operazioni a cui si riferiscono.


IL PROTOCOLLO D'INTESA E LA NORMATIVA ANTITRUST

IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

Gli schemi contrattuali in esame sono stati trasmessi alla Banca d'Italia, quale autorità garante della concorrenza nel settore bancario, la quale si è espressa con il provvedimento 150/A del 30 maggio 2001 circa eventuali ipotesi di violazione della legge 287/90.

L'art. 2, comma 2 della legge citata, infatti, vieta le intese fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Ora non c'è dubbio che la redazione di schemi uniformi di contratto da parte dell'ABI e la loro divulgazione alle imprese associate possono configurare un'intesa lesiva della concorrenza, in ragione del coordinamento del comportamento commerciale delle banche che ne può derivare. La restrizione della concorrenza determinata dall'intesa sarebbe consistente dal momento che l'ABI rappresenta l'intero sistema bancario italiano. E non rileverebbe, in senso negativo, il fatto che l'ABI sia un'associazione di imprese perché il medesimo art. 2 della legge 287/90 include nel suo ambito di applicazione, nel primo comma, i consorzi e le associazioni di imprese.

La Banca d'Italia, riprendendo un suo precedente provvedimento relativo alle Norme Bancarie Uniformi del 1994, ha ritenuto di non avviare l'istruttoria prevista dall'art. 14, comma 1 della legge 287/90, ritenendo che gli schemi negoziali in oggetto siano compatibili con la normativa antitrust. Questo però non vuol dire che la Banca d'Italia abbia valutato con assoluta positività lo schema contrattuale in esame (vedi infra anche il parere dell'Autorità Garante delle Privacy). Infatti se è vero, da una parte, che l'uniformità contrattuale favorisce il confronto e agevola il consumatore nella scelta dell'impresa che offre le condizioni economiche più vantaggiose, dall'altra parte un'eccessiva uniformità dei contratti, può ostacolare lo sviluppo della concorrenza non di prezzo, impedendo la differenziazione del prodotto che pure costituisce una lecita, e sotto certi aspetti, benefica strategia competitiva. Gli schemi contrattuali uniformi sono, quindi, conformi alla normativa concorrenziale se:
- sono predisposti e divulgati a titolo indicativo;
- si astengono dal fissare condizioni economiche sia mediante clausole relative ai prezzi (quali, ad esempio, i tassi, i canoni, le valute, le commissioni) sia attraverso clausole che, pur disciplinando profili diversi dal prezzo, hanno anch'esse incidenza economica.

L'ABI ha, altresì precisato che le Condizioni generali di contratto relativi al rapporto banca-cliente costituiscono "una mera traccia, privi di ogni valore vincolante o di raccomandazione, di cui ciascuna banca potrà avvalersi o meno e alla quale potrà apportare tutte le modifiche ritenute opportune". La Banca d'Italia, nel suo provvedimento, ha convenuto con tale posizione ed ha affermato che le Condizioni "si limitano, nel loro complesso, a delineare gli elementi astratti dei contratti ai quali si riferiscono e non contengono clausole che incidono, direttamente o indirettamente, sulle condizioni economiche dei rapporti. La possibilità lasciata alle banche e ai loro clienti di diversificare il contenuto negoziale del singolo rapporto vale come strumento di concorrenza; la differenziazione delle condizioni facilita il confronto fra le offerte delle diverse banche e agevola il consumatore nella scelta della banca che offre le condizioni più vantaggiose". Non si configura, quindi, allo stato un'intesa lesiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 delle legge n. 287/90. Ma la Banca d'Italia si riserva di verificare - anche tramite un'apposita indagine comparata sulle condizioni contrattuali effettivamente praticate dalle 15 maggiori banche italiane - che nella concreta applicazione degli accordi oggetto del presente provvedimento le banche associate all'ABI effettuino una effettiva differenziazione contrattuale dell'offerta, in quanto un ricorso generalizzato alle condizioni contrattuali costituirebbe una violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90.




IL PARERE DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La Banca d'Italia ha anche sentito il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ex art. 20, comma 3 della legge 287/90. L'Autorità nell'esposizione del suo parere evidenzia aspetti sia positivi sia negativi sulla bontà dell'impiego delle Condizioni nella modulistica contrattuale.

L' Autorità ritiene che le Condizioni generali di contratto relative al rapporto banca-cliente delineano gli elementi dei tipi contrattuali ai quali si riferiscono e rimettono alla negoziazione intersoggettiva la determinazione dei tassi, delle commissioni, delle valute, del numero di giorni a disposizione del cliente per eventuali adempimenti o preavvisi, degli oneri a carico del cliente nel caso di estinzione anticipata del rapporto, dei termini per la dichiarazione della risoluzione del contratto da parte della banca e per la commisurazione degli interessi di mora. Secondo l'Autorità, quindi, le Condizioni pur presentando talora un certo grado di dettaglio, non appaiono suscettibili di limitare sensibilmente la possibilità che la diversificazione del contenuto negoziale valga come strumento di concorrenza fra le imprese.

L'Autorità non esclude tuttavia che l'applicazione concreta delle condizioni contrattuali in questione possa determinare problemi di ordine concorrenziale. Infatti, laddove effettivamente applicate in modo generalizzato, tali condizioni possono condurre a un'uniformazione del processo concorrenziale in ordine a profili che possono comunque incidere nella scelta da parte del consumatore della banca cui rivolgersi. Pertanto, a giudizio dell'Autorità, "la predeterminazione delle condizioni contrattuali a mezzo di un accordo può giustificarsi solo a condizione che le clausole uniformi non concernano tutte le caratteristiche del prodotto, ma residui una sufficiente possibilità per le imprese aderenti di farsi concorrenza sul piano della differenziazione dell'offerta".


LE CONDIZIONI GENERALI

Questa sezione consta di 15 articoli, che impiega una tecnica redazionale semplice e chiara al fine di rendere le previsioni contenute facilmente comprensibili al cliente, anche nell'ottica di permettere ad esso una più agevole individuazione dei comportamenti cui è tenuto al ricorrere di determinati eventi.

Nell'analisi che segue, verranno messe in luce le principali novità offerte dalla documentazione in esame, rinviando per l'analisi dettagliata delle clausole alla lettura integrale delle medesime. In ossequio all'art. 1, che esprime il principio della diligenza professionale cui è tenuta la banca nei confronti della propria clientela, l'art. 2 introduce una norma volta a favorire la conoscenza della procedura per i reclami: il cliente può infatti rivolgersi all'Ufficio reclami della propria banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario.

Nell'esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela, la banca fa propri i principi civilisti in materia di mandato. Nell'art. 3, infatti, si prevede che la banca è tenuta in via generale ad eseguire l'incarico, sia pure nei limiti e secondo le modalità pattuiti nei singoli contratti, e può rifiutarsi di assumere lo stesso solo in presenza di un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto. Resta ferma l'applicazione in materia degli artt. 1856 e 1717 c.c. nonché la possibilità per il cliente di revocare l'incarico conferito finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Altri richiami ai principi codicistici sono presenti nelle Condizioni generali: l'art. 12, in materia di solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti, prevede che il cliente può dichiarare ex art. 1193 c.c. nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intenda soddisfare. Nel caso in cui il cliente non si avvalga della facoltà in argomento, è prevista la possibilità per la banca di imputare il pagamento fatto dal debitore, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni assunte dal cliente, dandone comunque comunicazione a quest'ultimo.

Si è già detto che le condizioni sono indirizzate a qualunque tipo di clientela, retail e corporate, ma che la tutela del consumatore è la ratio sottostante nella redazione di dette clausole. Ci sono, pertanto, disposizioni che si applicano solo se il cliente è un consumatore ex art. 1469 bis c.c. In tema di compensazione (art. 11), per esempio, è previsto che è esclusa l'applicabilità della compensazione volontaria tra contrapposti crediti non liquidi ed esigibili. L'operatività di tale clausola resta invece ferma nei rapporti con la clientela che non riveste la qualità di consumatore, che presuppone comunque, ai fini di una sua attivazione, il verificarsi di eventi che pongano in evidente pericolo il recupero del credito ex art. 1186 c.c.

Merita di essere portata all'attenzione l'art. 7, rubricato deposito delle firme autorizzate. Infatti è quivi stabilito che il cliente ed i soggetti legittimati ad operare nei rapporti con la banca sono tenuti ad utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica ovvero, previo accordo tra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi. Si tratta, evidentemente, di un'apertura nei confronti delle firme elettroniche e di un ovvio riferimento alla normativa sulla firma digitale. Anche la parte speciale, e segnatamente la sezione III Bancomat/Pagobancomat è stata oggetto di riformulazione alla stregua delle nuove funzionalità legate al processo di evoluzione tecnologica. Sono, infatti, state fatte proprie alcune delle disposizione della Raccomandazione della Commissione UE 97/489 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli elementi ed i titolari di tali strumenti: sono stati ripresi gli artt. 5 e 6 in tema di obblighi e responsabilità del titolare di strumenti pagamento elettronici (vedi la sezione Pagamenti di Bancalex).

Per un es. applicato delle condizioni generali:
http://www.recanati.bcc.it/pdf/cond_gen.pdf


BIBLIOGRAFIA

Circolare ABI, serie legale 21 del 26 giugno 2000
Circolare ABI, serie legale 33 del 9 ottobre 2000
Circolare ABI, serie legale 37 del 2 novembre 2001
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bollettino n. 22 del 18 giugno 2001
Documenti e informazioni, Banche, consumatori e contratti bancari, in Diritto della banca e del mercato finanziario 1/2001




 

 
 








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