BANCALEX - La cartolarizzazione
4. Modalitā ed efficacia della cessione
Il pagamento del prezzo della cessione avviene mediante il ricavo
che deriva dal collocamento dei titoli emessi incorporanti i crediti
ceduti; il pagamento dei titoli avviene, invece, mediante il ricavato
che deriva dal pagamento effettuato dalla massa dei debitori ceduti
(vale a dire, il ricavato dell'attivitā di riscossione al netto
delle commissioni dovute per quest'operazione).
In sostanza, il ricavato del collocamento sul mercato dei titoli
emessi sarā utilizzato per il pagamento del prezzo della cessione,
mentre il rimborso ed il pagamento del capitale e degli interessi
convenzionali incorporati nei titoli, verrā garantito dall'ammontare
dei crediti ceduti.
L'efficacia della cessione č prevista dall'art. 4 della legge 130
il quale rinvia puntualmente all'art. 58 commi 2, 3, 4 del T.U.B,
pertanto:
- la cessione č opponibile nei confronti dei debitori ceduti con
la semplice pubblicazione sulla G.U.;
- le garanzie che assistono il credito conservano la validitā ed
il grado a favore del cessionario senza alcuna formalitā ulteriore
(non si applica, ad es., l'art. 2843 c.c.);
- la pubblicazione sulla G.U. produce gli effetti indicati dall'art.
1264 c.c.
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