BANCALEX - La cartolarizzazione
3. I crediti ceduti
La legge 130/99 dispone all'art. 1 che i crediti soggetti all'operazione
di cartolarizzazione sono pecuniari (siano essi uno o più
d'uno, crediti esistenti o futuri) e individuati "in blocco".
Stante la diversità tra i concetti "crediti in blocco" e "crediti
in massa" (L. 52/1991) non si applicano la norme di cui all'art.
3, commi 3 e 4 L. 52/91, secondo cui:
- la cessione può avere come oggetto crediti (futuri) che sorgeranno
da contratti da stipulare in un periodo non superiore a 24 mesi;
- è necessario indicare, affinché la cessione abbia oggetto determinato,
il nome del debitore ceduto.
La legge stabilisce che "i crediti relativi a ciascuna operazione
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello
della società [cessionaria] e da quello relativo alle altre operazioni"
(art. 3.2). Inoltre nel caso in cui la stessa società realizzi più
operazioni di securitization, i proventi di ciascun blocco di crediti
sarà indipendente rispetto all'altro e su questi patrimoni sono
ammesse azioni da parte dei soli creditori portatori dei titoli
emessi. Pertanto, in buona sostanza e sulla falsariga dei fondi
comuni di investimento, ciascun comparto costituisce patrimonio
autonomo.
La cessione può essere sia pro solvendo che pro soluto. Nella prima
ipotesi la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario
abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto. Qualora, invece,
risulta una diversa volontà delle parti, nel senso che il cessionario
liberi senz'altro il cedente dall'obbligo che quest'ultimo aveva
nei suoi confronti, accollandosi l'intero rischio della solvenza
del debitore ceduto, si parla di cessione pro soluto.
|