BANCALEX - La cartolarizzazione
2. I soggetti
L'operazione di cartolarizzazione pone in primo piano il soggetto
cedente e la società cessionaria (o la società emittente i titoli
se diversa dalla cessionaria).
Quanto al soggetto cedente non sono previsti requisiti di genere
soggettivo e perciò originator può essere qualsiasi soggetto che
sia titolare di un portafoglio crediti di genere pecuniario per
avendo riguardo ai requisiti del primo comma dell'art. 1 della legge.
Requisiti dei crediti quindi, e non del soggetto creditore che in
linea teorica può essere chiunque. A selezionare i possibili originators
non sono perciò norme di legge ma valutazioni di ordine finanziario.
Per i soggetti potenzialmente interessati alla possibile cessione
di posizioni creditorie da cartolarizzare sarà comunque immancabile
e di decisivo rilievo il servizio prestato da un advisor, intesa
come tale l'impresa (e sarà di regola una merchant bank) chiamata
a valutare i diversi profili di fattibilità della operazione (e
la sua tempistica).
La società cessionaria e la società che emette i titoli,
se diversa dalla prima, devono avere per oggetto esclusivo la suddetta
cartolarizzazione (art. 3.1). E', quindi, da escludere la possibilità
di esercizio di una attività finanziaria diversa ed ulteriore (ad
esempio, gestione di crediti di impresa ai sensi della L. 52/91)
oltre a quella disciplinata dalla presente legge.
A queste società si applicano evidentemente le norme del Testo Unico
Bancario (d'ora in avanti T.U.B.) relative agli intermediari finanziari
(titolo V), pertanto:
· le stesse devono essere iscritte nell'albo speciale presso il
Ministero del Tesoro e l'U.I.C.;
· devono ricorrere i requisiti di onorabilità e professionalità
dei soci e degli esponenti aziendali.
Ma considerato che l'attività svolta dalle società per la cartolarizzazione
presenta connotati peculiari tali da renderla difficilmente assimilabile
alle altre attività esercitate dalla generalità degli intermediari
finanziari, il legislatore ha ritenuto necessario apportare alcune
deroghe. Così all'art. 3.3 è prevista la non applicabilità alle
società concessionaria dell'art. 106, commi 2 e 3, lett. b) e c)
del T.U.B. relativa al capitale minimo, per cui non è necessario
che il capitale minimo sia di 1 miliardo di lire; ancora, all'art.
5.2 si prevede che l'emissione dei titoli nell'ambito di un'operazione
di securitization non soggiace ai limiti posti dall'art. 2410 c.c
(secondo il quale non possono essere emesse obbligazioni per somme
eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio
approvato).
Acquistato il credito da parte del cessionario, si tratta di determinare
il soggetto legittimato a curarne l'incasso.
Secondo l'art. 2.6 della legge 130/99 il soggetto incaricato "della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento"
deve essere una banca o un intermediario finanziario sottoposto
ai controlli della Banca d'Italia previsti dal T.U.B. Pertanto,
in base a tale norma, salvo il caso in cui lo stesso cedente sia,
per l'appunto, una banca o un intermediario finanziario soggetto
alla vigilanza dell'istituto d'emissione, l'incasso del credito
vantato nei confronti del debitore ceduto dovrà per legge essere
curato da soggetto diverso dal cedente: banca o intermediario assimilato.
Il cessionario non potrà quindi di regola incaricare il cedente
della riscossione del credito, né i debitori potranno pagare al
cedente con effetto liberatorio nei confronti del cessionario, se
non nel caso particolare sopra ricordato.
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