Commento all'articolo 29 della "Comunitaria 2002"
(Delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2001/24/CE
sulle crisi degli enti creditizi)
La legge 3 febbraio 2003 n. 14, cd. Comunitaria per il 2002 (di
seguito, "legge 14/2002"), tra le altre disposizioni
di diretta rilevanza per la materia della regolamentazione finanziaria,
all'Art. 29 detta delle norme per il recepimento in Italia della
direttiva 2001/24/CE, sulla disciplina di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi (di seguito, la "Direttiva").
La Direttiva individua nel maggio 2004 il termine ultimo entro
il quale gli Stati membri sono tenuti ad adeguare i singoli ordinamenti
nazionali ai principi contenuti nella Direttiva stessa.
Quanto alle modalità di detto recepimento, il legislatore
italiano ha, mediante l'Art. 29 della legge 14/2002, delegato
al Governo di emanare uno o più decreti legislativi, che,
effettuando altresì gli opportuni emendamenti al Testo
Unico Bancario (di seguito, "TUB") ed al Testo Unico
della Finanza (di seguito, "TUF"), dovrà attenersi
ai seguenti principi:
1. Sussunzione delle procedure di risanamento e liquidazione
di cui alla Direttiva nella disciplina delle crisi delle banche,
prevista nel titolo IV del TUB;
2. riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione
adottate in un altro Stato membro, nonché delle misure
adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato
membro di origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente
indicate nella Direttiva;
3. previsione di obblighi informativi ed attività
di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo
le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali
fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità
di vigilanza;
4. in conformità al principio dell'uguaglianza di
trattamento dei terzi, ovunque residenti, previsione di adeguate
informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri
Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione
ai provvedimenti di risanamento e liquidazione;
5. coordinamento della disciplina delle crisi contenuta
nel TUB e di quella contenuta nel TUF con il decreto legislativo
n. 210 del 2001 (recante "Attuazione della direttiva 98/26/CE
sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di
pagamento o di regolamento titoli"), con la legge n. 340
del 2000 (recante "Disposizioni per la delegificazione di
norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1999"), e con il decreto legislativo
n. 231 del 2001 (recante la "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").
Tale coordinamento, volto ad assicurare organicità alla
materia, dovrà comunque essere effettuato nell'ottica della
"salvaguardia della stabilità del sistema bancario
e finanziario".
La Direttiva costituisce l'esito di un lungo e laborioso dibattito
che si è sviluppato al livello europeo a partire dagli
anni '70, e che solo in forza di numerosi compromessi ha finalmente
raggiunto un assetto tale da permettere l'emanazione delle norme
che si commentano. La materia delle crisi, ed in particolare delle
crisi bancarie, è un terreno dominato da differenti discipline
nei singoli paesi, e sul quale pertanto arduo appare il tentativo
di armonizzazione. Si può sin d'ora precisare che lo scopo
della Direttiva non coincide con la previsione di una disciplina
comunitaria delle crisi, che si sostituisca a quelle già
presenti dei 15 Paesi dell'Unione, quanto piuttosto nel fornire
una struttura normativa comune agli Stati membri in grado di determinare
quale procedura si debba applicare qualora le difficoltà
finanziarie di una banca siano potenzialmente in grado di produrre
degli effetti in altri Stati membri.
L'ambito di applicazione della Direttiva riguarda da un lato le
banche aventi portata comunitaria, ossia quelle banche che, avendo
la sede legale in uno Stato membro, siano dotate di succursali
in altri Stati membri (
1), e dall'altro le banche
extracomuntarie che abbiano delle succursali in uno o più
Stati membri.
Per quanto riguarda queste ultime, si prevede un regime informale
di cooperazione tra le autorità dello Stato di origine
e quelle degli Stati ospitanti, in modo da evitare duplicazioni
di procedure e contrasti di discipline, eventi, questi, in ogni
caso dannosi per i creditori (
2). Si postula,
dunque, che le singole legislazioni nazionali prevedano il diritto
delle rispettive autorità di vigilanza di adottare provvedimenti
"di rigore" anche nei confronti delle succursali delle
banche extracomuitarie, come oggi è contemplato, nel nostro
ordinamento, dagli Artt. 77, 78 e 95 del TUB, e dagli Artt. 56,
57 e 58 del TUF. Gli articoli testé richiamati non necessiteranno
pertanto di modifiche da parte del legislatore delegato. (
3)
Per quanto riguarda invece le banche comunitarie, le norme previste
dalla Direttiva costituiscono prevalentemente delle norme di diritto
internazionale privato, e proprio al diritto internazionale privato
si è attinto nell'individuazione dei due principi che stanno
alla base di tale atto normativo: il principio di unità
e quello di universalità delle procedure di risanamento
e liquidazione, che troviamo enunciati nel considerando n. 16
e nell'Art. 3 della Direttiva.
In base al primo principio si stabilisce che la competenza sull'an
e sul quomodo dell'applicazione di provvedimenti di risanamento
e liquidazione spetta esclusivamente alle autorità amministrative
e giudiziarie del paese di origine dell'ente creditizio - ossia
dello Stato membro che abbia rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attività bancaria (cd. home country control) (Art.
3, comma 1).
Quanto al principio di universalità, si prevede che i provvedimenti
adottati dalle autorità competenti dello Stato membro di
origine "produc[a]no tutti i loro effetti secondo la legge
di tale Stato membro in tutta la Comunità, senza ulteriori
formalità, ivi compreso nei confronti dei terzi negli altri
Stati membri, anche se la legislazione applicabile dello Stato
membro ospitante non prevede siffatti provvedimenti o ne subordina
l'applicazione a condizioni che non ricorrono" (Art. 3, comma
2).
La Direttiva, dunque, si preoccupa di garantire effettività
ed efficacia extraterritoriale alla procedura aperta nello Stato
d'origine, consentendone l'operatività nell'intero territorio
dell'Unione europea.
Alla luce di quanto precede, l'intervento del legislatore delegato
non potrà non tener conto della necessità di intervenire
in particolare sull'Art. 95, comma 1, TUB e, di conseguenza, sul
corrispondente 58, comma 1, TUF, i quali prevedono la possibilità
per le autorità italiane di sottoporre alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa le succursali di banche comunitarie
(
4). Dette disposizioni si ispirano ad un sistema
di vigilanza cd. "misto", caratterizzato dalla commistione
tra il principio dell' home country control, applicato in materia
di vigilanza dell'ente, e quello dell' host country control, che
invece trova applicazione in materia di crisi dell'ente. Ciò
è dovuto alla territorialità degli effetti delle
norme sulle procedure di insolvenza presenti nei singoli Stati
membri. Le difficoltà collegate a tale sistema di vigilanza
sono state oggetto di un interessante dibattito sorto all'interno
della Banca Centrale Europea (
5), laddove, esaminate
le realtà normative dei singoli Stati membri in subiecta
materia, si auspicava una armonizzazione, almeno al livello di
individuazione delle norme applicabili ai singoli casi di crisi
delle banche. Non si può, infatti, non considerare la circostanza
che ciascuno Stato membro "ospitante" tende a monitorare
per quanto possibile gli enti creditizi presenti nel proprio territorio,
soprattutto nei casi di insolvenza degli enti stessi, se non altro
per ragioni di tutela dei creditori appartenenti a detto Stato
ospitante.
Il principio di cooperazione tra le autorità dei singoli
Stati membri, che rafforza le previsioni oggi esistenti sugli
obblighi informativi e gli scambi di informazioni, si pone in
un'ottica di sviluppo coerente con la formazione di una base normativa
unica a livello comunitario. Detta collaborazione, inoltre, insieme
al principio dell' home country control, presenta il vantaggio
di evitare che vengano aperte molteplici procedure in diversi
Stati membri in relazione allo stesso ente creditizio (potenzialmente,
una per ogni Stato membro in cui detta banca abbia una succursale).
Per quanto concerne la tutela dei creditori nei singoli Stati,
nella Direttiva sono presenti apposite previsioni in materia di
pubblicità (Artt. 6 e 13) e di informazione ai creditori
(Artt. 7 e 14), dirette ad agevolare i soggetti appartenenti a
Stati membri diversi da quello d'origine nell'esercizio dei propri
diritti nei confronti della banca assoggettata ad una procedura
di crisi. Obblighi di informazione reciproca sono previsti a carico
degli Stati membri (Artt. 4, 5 e 9, comma 2).
Le eccezioni al principio di universalità previste dalla
Direttiva concernono la disciplina degli effetti delle procedure
su determinati contratti e diritti che, a causa della loro specificità,
sono regolati dalla normativa degli Stati membri nell'ambito dei
quali essi sono sorti, con esclusione di quella dello Stato membro
di origine che regola lo svolgimento della procedura (lex concursus).
In particolare, sono previste eccezioni per gli effetti dei provvedimenti
di risanamento o di liquidazione sui rapporti di lavoro (che vengono
assoggettati alla legge dello Stato membro applicabile ai relativi
contratti); per i diritti aventi ad oggetto beni immobili o mobili
registrati (da considerarsi disciplinati dalla legge dello Stato
nel cui territorio l'immobile è situato o sotto la cui
autorità si tiene il registro interessato); per l'esercizio
dei diritti di proprietà su strumenti finanziari o altri
diritti su tali strumenti, la cui esistenza o trasferimento presuppongono
l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito
accentrato (che viene assoggettato alla legislazione dello Stato
membro in cui sono detenuti o situati il registro, il conto o
il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti).
Un'ultima annotazione, ma non meno importante, merita di essere
considerata: manca, nella direttiva, una definizione di "crisi
bancaria"; l'unico accenno al riguardo può rinvenirsi
nel considerando n. 2, che fa riferimento a "situazioni che
potrebbero verificarsi in caso di difficoltà in un ente
creditizio". Circostanza, questa, indicatrice di quanto spinoso
e contrastato sia a tutt'oggi il dibattito sulle crisi delle banche
in Europa.
A.P.
21/02/2003
Note:
1 - A tal proposito viene precisato, nei considerando
nn. 2 e 3, che l'ente creditizio e le sue succursali "formano
un'entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità
competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione
valida nell'insieme della Comunità […], e che "sarebbe
particolarmente inopportuno rinunciare a tale unità che
l'ente forma con le sue succursali allorché è necessario
adottare provvedimenti di risanamento o aprire la procedura di
liquidazione".
2 - Per ciò che concerne gli enti
creditizi con sede legale fuori dalla Comunità, è
previsto che in materia di risanamento delle succursali costituite
in uno Stato comunitario le autorità competenti del Paese
ospitante "sono tenute ad informare […] le autorità
competenti degli altri Stati membri […] della propria decisione
di adottare un qualsiasi provvedimento di risanamento […]
(Art. 8); e che in materia di liquidazione le stesse autorità
del Paese ospitante "sono tenute ad informare […] le
autorità competenti degli altri Stati membri ospitanti
[…] della propria decisione di aprire una procedura di liquidazione"
della succursale della banca extracomunitaria (Art. 19).
3 - Appare a tal riguardo opportuno rilevare
che il legislatore italiano non si sia limitato a prevedere un
coordinamento delle norme interne concernenti le crisi delle banche,
contenute nel TUB con quelle della Direttiva (obbligo, questo,
direttamente derivante dalla Direttiva stessa), ma ha esteso l'ambito
di detto coordinamento anche alla disciplina delle crisi prevista
nel TUF [cfr. lettera e) dell' Art. 29 della legge 14/2002], "per
assicurare organicità alla normativa interna".
4 - Art. 95, comma 1, TUB: “Quando
a una banca comunitaria sia stata revocata l’autorizzazione
all’attività da parte dell’autorità
competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le norme
della presente sezione, in quanto compatibili”; Art. 58,
comma 1, TUF: “Quando a una impresa di investimento comunitaria
sia stata revocata l’autorizzazione all’attività
da parte dell’autorità competente, le succursali
italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’art.
57, in quanto compatibili”.
5 - European Central Bank, Cross-Border
Aspects of Insolvency Proceedings for Credit Institutions - A
Legal Perspective, Basilea, 21-23 gennaio 2002.
Bibliografia:
-- F. Capriglione, Commentario al Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, Padova, 2001;
-- G.F. Campobasso, Testo Unico della Finanza, Torino, 2002;
-- F. Di Fonzo, La disciplina comunitaria delle crisi bancarie:
la direttiva 2001/24/CE, CERADI - LUISS, 2002;
-- EUROPEAN CENTRAL BANK, Cross-border aspects of insolvency proceedings
for credit institutions - a legal perspective, Basilea, 2002;
-- R. Costi, l'ordinamento bancario, Bologna 2001.